Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7400 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 17/03/2020), n.7400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4035/2015 proposto da:

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via di Porta Pinciana 4, presso lo

studio dell’avvocato Mario Santaroni che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Monica Manica e Nicolò Pedrazzoli in forza

di procura speciale a rogito Dott.ssa S., Direttore Ufficio

Contratti della Provincia Autonoma di Trento,

– ricorrente –

contro

Costruzioni s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, Scandiuzzi Advanced Technologies s.r.l.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, Scandiuzzi Steel

Constructions s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, tutte elettivamente domiciliati in Roma Via di Porta

Pinciana 4, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo De Sensi e

rappresentate e difese dagli avvocati Enrico Bran e Giulia Milo, in

forza di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 15/11/2010 la Scandiuzzi Advanced Technologies s.r.l. (di seguito SAT) e la Scandiuzzi s.p.a. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la Provincia Autonoma di Trento e l’Agenzia provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche, soggetto peraltro privo di autonoma personalità giuridica, esponendo che con provvedimento del settembre 2003 la Provincia aveva concesso alla Scandiuzzi, ai sensi della L.P. n. 6 del 1999, un contributo di Euro 1.718.193,30, finalizzato alla ricerca e alla progettazione di un impianto per la generazione di idrogeno, subordinato a una serie di condizioni fra le quali lo svolgimento dell’attività di industrializzazione dell’oggetto della ricerca in una unità produttiva in provincia di Trento e il mantenimento di tale attività per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione del progetto agevolato e il raggiungimento e il mantenimento di un determinato livello occupazionale; che dopo l’erogazione del contributo era stata avviata l’attività produttiva a (OMISSIS); che, in accoglimento di apposita istanza della Scandiuzzi, l’agevolazione era stata trasferita a SAT, con rilascio di lettera di patronage da parte di Scandiuzzi; che con Delib. 8 maggio 2009, n. 1078, erano state apportate alcune modifiche al vincolo di fatturazione e produzione liberando l’impresa dall’obbligo di raggiungimento di livelli minimi di produzione e al livello occupazionale (ridotto da 10 a 7 unità); che nel dicembre 2009, in seguito a sopralluogo, la Provincia aveva avviato un procedimento di revoca, e, ignorate le difese delle imprese, in data 5/8/2010 aveva revocato il contributo e richiesto la sua restituzione, escutendo la garanzia per Euro 200.000 rilasciata dalla Banca di Treviso, a sua volta rimborsata da Scandiuzzi.

Le attrici hanno perciò chiesto accertarsi l’illegittimità del provvedimento, il regolare adempimento degli obblighi previsti e la non debenza da parte loro della richiesta restituzione.

La Provincia di Trento si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande attrici e in via riconvenzionale la condanna delle società attrici alla restituzione del contributo ricevuto.

Il Tribunale di Trento, con sentenza del 17/1/2013, ha respinto le domande delle società attrici e ha accolto la domanda riconvenzionale della Provincia, condannando SAT e Scandiuzzi a pagare alla convenuta la somma di Euro 1.718.193,30, con interessi legali dal 5/8/2010, tenuto conto del versamento di Euro 200.000 nel frattempo intervenuto.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello SAT e Scandiuzzi, a cui ha resistito l’appellata Provincia.

La Corte di appello di Trento, con sentenza del 29/10/2014, ha accolto il gravame, accertando il corretto adempimento degli obblighi previsti nella Delib. Dirigenziale 26 settembre 2013, n. 10, come parzialmente modificati dalla Delib. Giunta Provinciale 5 maggio 2009, n. 1078, escludendo in capo alle società attrici appellanti l’obbligo di restituzione del contributo a suo tempo concesso e condannando l’Amministrazione alla restituzione della somma già incassata di Euro 200.000, per effetto dell’escussione della garanzia, col favore di spese del doppio grado per le appellanti.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 29/11/2014, con atto notificato il 28/1/2015 ha proposto ricorso per cassazione la Provincia Autonoma di Trento, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 12/3/2015 hanno proposto controricorso SAT s.r.l. nonchè Costruzioni s.r.l. in liquidazione e Scandiuzzi Steel Constructions s.p.a., società scaturite dalla scissione di Scandiuzzi s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè alla L.P. Trento 13 dicembre 1999, n. 6, artt. 1, 2, 16 e 17, nonchè agli artt. 2, 3 e 9 dei criteri e modalità di applicazione di tale legge, approvati con la Delib. Giunta Provinciale n. 2804 del 2005 e successive modifiche.

1.1. Secondo la ricorrente, la portata della Delib. Giunta n. 1078 del 2009, era soggetta a stretta interpretazione e doveva correlarsi al contenuto della richiesta di modifica proposta dalla Scandiuzzi, fermi gli impegni fissati dalla precedente Delib.; la beneficiaria quindi non poteva ritenersi esonerata nè dall’obbligo di effettuare l’attività produttiva ammessa a contributo, sia pur senza il rispetto dei livelli minimi di fatturato e produzione precedentemente concordati, nè dal vincolo occupazionale, nè infine dall’obbligo di radicare nel territorio trentino una unità operativa alla quale fossero addetti dipendenti effettivamente occupati.

L’attività produttiva richiesta non poteva consistere nella mera attività manutentiva esercitata da SAT in virtù di convenzione stipulata con Scandiuzzi, per giunta eseguita presso le sedi dei clienti e non già presso lo stabilimento di (OMISSIS).

Per altro verso, l’obbligo del mantenimento del livello occupazionale non poteva ritenersi soddisfatto trattandosi di trasfertisti non radicati e non operanti sul territorio trentino.

1.2. La Corte di appello ha ritenuto che gli obblighi fissati dalla Delib. Dirigenziale 26 settembre 2003, n. 10, fossero stati modificati con la Delib. Giunta Provinciale 8 maggio 2009, n. 1078, in accoglimento della domanda della Scandiuzzi, che aveva chiesto, non solo di derogare al vincolo occupazionale previsto dalla Delib. del 2003, ma anche di svincolare l’impresa “dal raggiungimento di livelli minimi di produzione o di fatturato”, disponendo solo il permanere del vincolo dell’assunzione di 7 unità lavorative presso lo stabilimento di (OMISSIS).

Secondo la Corte trentina, in tal modo, la Giunta provinciale aveva esonerato la Scandiuzzi, e poi la subentrata SAT, dall’obbligo di produzione del generatore di idrogeno presso lo stabilimento di (OMISSIS), non essendo più previsto un livello minimo di produzione o fatturato, mentre era stato contestualmente riconosciuto l’obbligo di esercitare sul territorio provinciale una attività non necessariamente connessa alla ricerca agevolata.

Inoltre, a parere della Corte di appello, il mancato svolgimento dell’attività produttiva non era stato oggetto di contestazione nè nel provvedimento di revoca n. 38 del 5/8/2010 (fondato sulla violazione dell’obbligo di assunzione di sette dipendenti presso lo stabilimento di (OMISSIS) e di quello di mantenere l’attività sul territorio provinciale per cinque anni peraltro non necessariamente connessa alla ricerca agevolata), nè nella comparsa di risposta di primo grado.

Quanto al livello occupazionale, la Corte di appello ha ritenuto che la contestazione non poteva essere mossa prima del decorso del triennio, posto che l’obbligo di assunzione entro quindici giorni era stato rispettato; che in ogni caso otto dipendenti erano assunti a libro paga e matricola, mentre era irrilevante che essi fossero fisicamente presenti allo stabilimento di (OMISSIS) in occasione nei sopralluoghi effettuati dalla Provincia o che fossero residenti nella Provincia di Trento o che la loro attività lavorativa fosse di carattere manutentivo, esercitata quindi presso la clientela sparsa sul territorio.

1.3. A tale interpretazione la Provincia ricorrente ne contrappone una alternativa, ritenuta corretta, secondo cui la Delib. n. 1078 del 2009, pur esonerando l’impresa beneficiaria dal raggiungimento di un livello produttivo minimo, non aveva fatto venir meno la necessità dello svolgimento da parte sua di un’attività industriale, implicante trasformazione con l’impiego di risorse materiali e immateriali di beni e materie prime in beni e prodotti finali a valore aggiunto.

Inoltre, secondo la Provincia, la Delib. n. 1078 del 2009, imponeva alla beneficiaria di assumere sette unità lavorative entro quindici giorni dalla comunicazione e mantenere tale livello occupazionale per i tre anni successivi per un periodo complessivo non inferiore a due anni.

1.4. Come ancora recentemente riaffermato da questa Corte (Sez. 2, 25/11/2019 n. 30686), la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo, attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni di esclusivo merito.

Non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito.

L’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione. Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21/05/2019, Rv. 653922-01; Sez. 3, n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602-01; Sez. 1, n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340-01; Sez. 3, n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649-01; Sez. 1, n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063 – 02; Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013).

Nella fattispecie la ricorrente lamenta, del tutto genericamente, la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., senza neppure indicare il canone ermeneutico in concreto violato e tantomeno individua in qual modo e con quali considerazioni la Corte trentina si sia discostata dai canoni legali.

1.5. Il motivo appare inammissibile anche nella parte in cui la ricorrente lamenta, con assoluta genericità, violazione di legge con riferimento alla L.P. Trento 13 dicembre 1999, n. 6, artt. 1, 2, 16 e 17.

La ricorrente non indica il contenuto degli articoli asseritamente violati, nè, tantomeno, in che modo e con quali considerazioni la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio; in tal modo a questa Corte viene richiesto, del tutto indebitamente, non solo di individuare i precetti di legge violati ma anche di ricercare nella pronunciata impugnata le affermazioni con essa contrastanti.

1.6. Analoghe considerazioni ostative valgono per la doglianza relativa alla pretesa violazione degli artt. 2, 3 e 9 dei cosiddetti “criteri e modalità di applicazione di tale legge (n.d.r.: id est, n. 6 del 1999)” approvati con la Delib. Giunta Provinciale n. 2804 del 2005 e successive modifiche.

V’è da aggiungere, con argomento dirimente, che la pretesa violazione è inammissibilmente dedotta con riferimento al contenuto di un provvedimento amministrativo, senza dar conto del suo contenuto e del momento della sua produzione in giudizio, come pure delle indicazioni relative alla sua collocazione negli atti processuali.

Il principio “iura novit curia”, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall’ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni) (Sez. 3, n. 34158 del 20/12/2019, Rv. 656335-02); gli atti meramente amministrativi (compresi i decreti ministeriali) sono sottratti all’applicabilità del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinare con l’art. 1 preleggi (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l’onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Sez. 5, n. 25995 del 15/10/2019, Rv. 655448-01; nello stesso senso Sez. L, n. 15100 del 11/06/2018, Rv. 649320-01; Sez. L, n. 15065 del 02/07/2014, Rv. 631597 01 Sez. 6-3, n. 26784 del 13/12/2011, Rv. 620672-01; Sez. U, n. 9941 del 29/04/2009, Rv. 607738-01).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

2.1. La Corte di appello, affermando erroneamente l’insussistenza del vincolo di territorialità, sarebbe stata indotta a omettere l’esame di un fatto decisivo, ossia l’inoperatività della sede di (OMISSIS) e il fatto che presso quella sede non operavano i dipendenti che vi risultavano addetti, fatto questo comportante elusione delle obbligazioni assunte dalla impresa beneficiaria del contributo.

2.2. Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

2.3. La ricorrente non deduce alcun fatto storico decisivo il cui esame sia stato omesso dalla Corte territoriale.

Secondo la ricorrente il vizio di omesso esame scaturirebbe dal fatto che la Corte trentina avrebbe errato nel ritenere insussistente “il vincolo di territorialità”: tanto basta a rendere inammissibile il motivo, in difetto di idonea censura volta previamente a confutare l’affermazione, asseritamente pregiudicante, che avrebbe precluso l’esame del fatto.

D’altra parte, l’omesso esame del fatto (ossia l’inoperatività della sede di (OMISSIS) e il fatto che presso quella sede non operavano i dipendenti che vi risultavano addetti) non sussiste neppure in concreto.

Infatti la Corte di appello, dopo aver accertato (pag-17-18) l’adempimento da parte di Scandiuzzi dell’obbligo di assunzione di sette dipendenti entro i quindici giorni prescritti dalla Delib. 8 maggio 2009, ha affrontato ampiamente l’argomento alle pagine da 18 a 24 della sentenza impugnata, assumendo, in via preliminare, che l’adempimento dell’obbligo di mantenimento del livello occupazionale per una certa entità temporale distribuita su di un triennio non poteva essere accertato solo dopo sette mesi, prima del decorso dei successivi due anni e cinque mesi, e ha escluso che la beneficiaria fosse tenuta a svolgere attività produttiva in loco e che potesse espletare anche solo attività manutentiva, effettuata sul territorio nazionale presso la clientela acquirente degli impianti, negando, di conseguenza, rilevanza alla presenza fisica dei lavoratori in carico a SAT presso lo stabilimento di (OMISSIS) al momento delle visite ispettive.

In sostanza, anche sotto le spoglie del vizio motivazionale dedotto, la ricorrente finisce con il criticare nel merito l’interpretazione della Delib. n. 1078 del 2009, adottata, non senza motivazione, dalla Corte territoriale.

3. Il ricorso pertanto deve essere rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 12.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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