Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7398 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/09/2005 R.G.N. 387/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo;

udito l’Avvocato MICELI MARIO con delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Poste Italiane s.p.a.

avente ad oggetto la declaratoria della legittimita’ di due licenziamenti intimati dalla societa’ nei confronti del dipendente G.P.. Il primo licenziamento era stato intimato in data 20 novembre 1998 per insufficiente rendimento. Poiche’ il lavoratore aveva promosso la costituzione del collegio di conciliazione ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7 la societa’, non intendendo aderire alla richiesta, aveva preferito reintegrare in servizio il lavoratore nell’attesa di adire l’autorita’ giudiziaria. Poiche’ anche dopo la reintegrazione il lavoratore aveva reiterato il proprio comportamento; avendo accumulato notevoli quantita’ di corrispondenza non consegnata, la societa’ dopo apposita contestazione, lo aveva nuovamente licenziato per persistente insufficiente rendimento in data 16 febbraio 1999. Anche in tal caso, essendo stata promossa la procedura di costituzione del collegio di conciliazione, la societa’ aveva reintegrato in servizio il lavoratore in attesa dell’esito del giudizio che veniva proposto dinanzi al Tribunale di Perugia.

Il giudice adito aveva dichiarato legittimo il primo dei suddetti licenziamenti ed aveva dichiarato pertanto assorbita la domanda relativa alla legittimita’ del secondo licenziamento.

La Corte territoriale, decidendo sul gravame proposto dal lavoratore, premesso che, nell’ipotesi di licenziamento per scarso rendimento, il datore di lavoro deve provare non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso e la sua oggettiva esigibilita’, ma anche che esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione, riteneva che non fosse stato provato, con riferimento al primo dei licenziamenti irrogati allo G., che il mancato recapito delle stampe ed il loro accumulo fossero riconducibili ad una negligenza del lavoratore nell’espletamento delle mansioni di portalettere. Con riferimento al secondo licenziamento riteneva che la lettera di contestazione degli addebiti fosse priva di riferimenti a fatti e/o comportamenti idonei a dimostrare che il mancato recapito della posta fosse dipeso da negligenza del lavoratore.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a affidato a un unico motivo; il lavoratore resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso proposta dal controricorrente, eccezione basata sull’assunto che lo stesso sarebbe stato notificato dopo la scadenza del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.. La sentenza impugnata, non notificata, e’ stata depositata in cancelleria in data 20 settembre 2005; il ricorso e’ stato notificato alla controparte a mezzo del servizio postale in data 21 settembre 2006; peraltro lo stesso e’ stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 20 settembre 2006, come risulta dalla data del timbro di ricezione che reca la sottoscrizione dell’addetto all’ufficio. Si applica pertanto alla fattispecie il principio piu’ volte enunciato da questa Corte di legittimita’ (cfr., ad esempio, Cass. 30 luglio 2009 n. 17748; Cass. 1 aprile 2004 n. 6402) secondo cui in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalita’ direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene.

Col l’unico motivo la societa’ ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che la Corte di merito, con riferimento al primo licenziamento, non solo aveva omesso di considerare profili essenziali della fattispecie dedotta in giudizio, in particolare negando rilevanza al modo di operare del dipendente nella distribuzione della corrispondenza ma aveva motivato in modo contraddittorio nella parte in cui aveva ritenuto non provata la negligenza del lavoratore, trascurando, fra l’altro, le sanzioni disciplinari in precedenza irrogate al lavoratore sempre a causa del suo comportamento negligente.

Quanto al secondo licenziamento la societa’ ricorrente osserva che i precedenti disciplinari del lavoratore, anche quando non siano espressamente richiamati nella lettera di contestazione e anche quando risalgano al biennio precedente la contestazione medesima, possono e devono essere considerati al fine della valutazione globale della condotta del lavoratore e quindi della legittimita’ della sanzione erogata.

Il ricorso e’ fondato.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimita’ (cfr., in particolare, Cass. 17 luglio 1997 n. 6557; Cass. 4 giugno 2001 n. 7476) il vizio di contraddittoria motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioe’ l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.

Tale vizio sussiste per le ragioni che vengono di seguito esposte.

Con riferimento al primo licenziamento, la Corte territoriale ha correttamente individuato il principio di diritto da applicare alla fattispecie avendo affermato che nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro – al quale spetta l’onere della prova – non puo’ limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilita’, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione (in tal senso cfr., in particolare, Cass. 9 settembre 2003 n. 13194). Ha chiarito la medesima sentenza che, nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovra’ tenersi conto – alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 4 e 41 Cost. – del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, oltre che dell’incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell’impresa e dei fattori socio – ambientali.

Cio’ premesso deve osservarsi che la Corte, che ha considerato provato il mancato raggiungimento del risultato atteso (mancato recapito delle stampe ed il suo accumulo), ha affermato che era mancata la dimostrazione che cio’ fosse addebitabile ad una negligenza del lavoratore nell’espletamento del suo lavoro di portalettere e non piuttosto all’eccessivo carico di lavoro.

Ad avviso del Collegio tale affermazione si pone in insanabile contraddizione logica con l’affermazione, pure contenuta in motivazione, secondo cui non risultava che il lavoratore avesse fatto tutto il possibile per consegnare tutta la corrispondenza giornaliera nell’arco del normale orario di lavoro; ed infatti cio’ equivale a dire che non era risultato che il lavoratore avesse svolto le mansioni affidategli usando l’ordinaria diligenza. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ (cfr., in particolare, Cass. 21 ottobre 1991 n. 11107; Cass. 11 maggio 1985 n. 2951) l’obbligo di diligenza previsto dall’art. 2104 c.c. costituisce una specificazione del principio generale fissato dall’art. 1176 c.c., comma 2, e deve essere pertanto valutata con riguardo alla natura dell’attivita’ esercitata. In particolare e’ stato affermato (Cass. 28 marzo 1992 n. 3845) che il contenuto dell’obbligo di diligenza si sostanzia non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico) ma anche nell’esecuzione dei comportamenti accessori che si rendano necessari in relazione all’interesse del datore di lavoro ad un’utile prestazione.

E’ stato altresi’ osservato da autorevole dottrina (e tale osservazione e’ pienamente condivisa da questa Corte) che l’art. 2104 c.c., nell’indicare, quale criterio di valutazione della diligenza che il prestatore e’ tenuto ad usare, l’adeguatezza della prestazione in relazione all’interesse del datore di lavoro e non gia’ rispetto all’impegno o allo sforzo soggettivo del lavoratore, dimostra il carattere oggettivo dell’obbligo di diligenza.

Da quanto sopra affermato si evince l’intrinseca contraddittorieta’ della motivazione concernente un aspetto decisivo della controversia e cioe’ il profilo della sussistenza o meno della violazione dell’obbligo di diligenza, non potendosi dubitare del fatto che nel caso di specie l’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa implicava l’impegno a smaltire tutta la posta durante il normale orario di lavoro e che la mancanza di tale impegno doveva essere considerato comportamento negligente.

Deve sottolinearsi che a causa della suddetta contraddittorieta’ in ordine alla sussistenza della prova della negligenza la Corte di merito ha ritenuto non rilevanti le sanzioni disciplinari in precedenza comminate al lavoratore per comportamenti analoghi.

Tale contraddittorieta’ incide non soltanto sulle conclusioni relative al primo dei licenziamenti in esame ma anche su quelle relative al secondo dei licenziamenti. Relativamente ad esso, infatti, la Corte territoriale si e’ limitata ad affermare che la lettera di contestazione – la quale, dopo aver richiamato il precedente licenziamento, ha contestato al lavoratore di aver perseverato nel medesimo comportamento che a sua volta ha determinato i medesimi disservizi ed ha indicato il nuovo periodo di tempo nel quale era stato omesso il recapito del c.d. corriere giornaliero – e’ priva di contestazione su fatti e/o comportamenti idonei a dimostrare che il mancato recapito era dipeso da negligenza del lavoratore.

In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice indicato in dispositivo che provvedera’ tenendo conto dei rilievi sopra indicati.

Lo stesso giudice provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Ancona.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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