Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7398 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 26/10/2016, dep.23/03/2017),  n. 7398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7258-2014 proposto da:

C.L., B.S., LA GATTA SS in persona del suo legale

rappresentante pro tempore B.E., G.E., B.I.,

B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE VILLA, rappresentati e difesi

dagli avvocati GIUSEPPE GUIZZI, GIUSEPPE RUSSO, MAURO BATTISTELLA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del Dott.

P.M. il quale interviene nella qualifica di quadro Direttivo,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1725/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ANNA SCOTTI per delega;

udito l’Avvocato GIUSEPPE RUSSO;

udito l’Avvocato PAOLO CARUSO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei primi 5

motivi e inammissibilità del 6^ motivo ex art. 366 c.p.c.; condanna

aggravata delle spese e statuizioni del C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/8/2013 la Corte d’Appello di Torino ha respinto il gravame interposto dalla società La Gatta s.s. e dai sigg. B.E., C.L., B.I. e B.S. in relazione alla pronunzia Trib. Verbania 5/11/2010, di accoglimento della domanda nei loro confronti in origine monitoriamente azionata dalla società Unicredit s.p.a. di pagamento di somma a titolo di escussione di prestata garanzia fideiussoria.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società La Gatta s.s. e i sigg. B.E., C.L., B.I. e B.S. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Unicredit Credit Management Bank s.p.a., mandataria della società Aspra Finance s.p.a. -cessionaria del credito D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 -, che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 e il 2 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1418 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e/o contraddittoria” motivazione su punti decisivi della controversia.

Con il 3 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1418 c.c., L. Fall., artt. 216 e 217, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e/o contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia.

Con il 4 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1427 e 1439 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente o contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia.

Con il 5 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1344, 1345, 1461, 1956, 1959, 1325 e 1418 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente o contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia.

Con il 6 motivo i ricorrenti denunziano “violazione o falsa applicazione” dell’art. 210 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e/o contraddittoria” motivazione su punti decisivi della controversia.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare al “contratto di finanziamento in data 21.12.2006″, all'”ipoteca su propri immobili”, a “fideiussione sino alla concorrenza di Euro 3.500.000,00 in linea capitale, più interessi e spese”, alla “consulenza tecnica 30 novembre 2007 affidata alla dottoressa Bi.Ma. dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verbania”, alla “perizia redatta dal Prof. Co.Al.”, ai “bilanci relativi al periodo 2003-2005”, alla “Relazione del Collegio Sindacale allegata al bilancio chiuso al 31/12/05 e datata 15/2/06”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Deve altresì osservarsi che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione termporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’omesso esame di determinati elementi probatori, essendo sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312), giacchè il vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio (in particolare in ordine all’accertamento circa l’asserita consapevolezza della banca in ordine allo stato d’insolvenza in cui versava la società) diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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