Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7398 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 17/03/2020), n.7398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9087/2015 proposto da:

TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Barberini n. 12, presso lo studio dell’avvocato Grassi

Stefano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Covone

Francesca, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Tenuta di Paganico Società Agricola S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

F. Denza n. 20, presso lo studio dell’avvocato Rosa Laura, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cintolesi Alberto,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

pubblicata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Tenuta di Paganico società agricola s.p.a. conveniva davanti alla corte d’appello di Firenze la Terna s.p.a. in opposizione all’indennità di asservimento per l’imposizione di una servitù coattiva di elettrodotto e per il periodo di occupazione dei beni;

nella resistenza della convenuta, la corte d’appello, disposta ed espletata una c.t.u., determinava complessivamente in 450.973,10 Euro l’indennità anzidetta e disponeva il deposito, presso la competente cassa depositi e prestiti, della differenza rispetto a quella originariamente riconosciuta, oltre interessi;

onde motivare la decisione la corte del merito, premesso, per la parte che ancora interessa, che la fattispecie era ratione temporis soggetta al R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, osservava:

– che la perdita di valore della proprietà immobiliare direttamente gravata dal vincolo doveva essere stimata, come da c.t.u., in 32.768,49 Euro, su base percentuale, per la minore possibilità di sfruttamento economico;

– che tuttavia anche la perdita di valore subita dai beni dell’attrice “al di fuori delle aree assoggettate a servitù” doveva essere indennizzata, e in tal caso per la ben più rilevante somma di 413.280,00 Euro;

– che infatti, sebbene nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che nega la possibilità di un automatico riconoscimento di tale forma di indennizzo, era da considerare che la collocazione dell’elettrodotto, e in particolare dei tralicci di ferro – non costituiva “un pregiudizio arrecato in via generale per ragioni di pubblica utilità alla gradevolezza del territorio”, quanto piuttosto “un pregiudizio arrecato direttamente alla sfera giuridica dell’attrice”; e questo perchè l’intervento pubblico non si era “limitato ad un’interferenza di carattere generale”, ma aveva “inciso in via immediata e diretta sulla proprietà della società attrice, mutando pesantemente il contesto della collocazione del complesso agrituristico che costituisce con le particelle direttamente asservite un complesso funzionale unitario”;

avverso la sentenza, depositata il 14-1-2015 e notificata il 28-12015, la società Terna ha proposto ricorso sorretto da cinque motivi, poi illustrati da memoria;

l’intimata ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis e succ. modificazioni, della L. n. 2359 del 1865, art. 40R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 e dell’art. 132 c.p.c., censura la sentenza per aver determinato il deprezzamento del fondo non asservito con il metodo differenziale, senza tuttavia alcun confronto tra il valore di mercato del fondo ante e post asservimento, e senza richiamare alcun elemento di riscontro;

col secondo mezzo, denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40,R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 e dell’art. 132 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il deprezzamento della proprietà residua non asservita (il (OMISSIS)) in modo automatico e senza adeguata motivazione, essendosi limitata a recepire le conclusioni del c.t.u., parimenti immotivate;

col terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis e succ. modificazioni, della L. n. 2359 del 1865, art. 40,R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, per avere la sentenza liquidato l’indennità per il deprezzamento dei fabbricati non asserviti (compresi nel detto (OMISSIS)) in considerazione della mera vicinanza alla linea elettrica e per un impatto meramente estetico;

col quarto motivo la ricorrente censura poi la sentenza per avere erroneamente fondato il deprezzamento, sempre in violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40,R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, sul mero richiamo allo studio di impatto ambientale e alla convenzione sottoscritta da Terna con il comune di Civitella Paganico, del tutto irrilevante in ordine al valore dell’immobile;

infine col quinto mezzo, ancora deducendo violazione dell’art. 132 c.p.c. e del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 (chiaro l’errore materiale di citazione di tale R.D., indicato in rubrica come del “2013”), censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto si dice in modo automatico e senza alcuna motivazione – un indennizzo per la zona di proiezione dei conduttori e per le fasce laterali di rispetto;

II. – le censure attengono tutte alla statuizione con la quale la corte d’appello di Firenze ha ritenuto di dover indennizzare l’attrice, per l’importo indicato, in relazione al pregiudizio sofferto dall’area di proprietà non direttamente asservita;

le ultime due sono peraltro inammissibili poichè non trovano riscontro in specifiche differenti considerazioni della sentenza;

i primi tre motivi, invece, che in quanto connessi possono essere esaminati unitariamente, sono fondati nel senso che segue;

III. – in tema di servitù di elettrodotto, questa Corte con orientamento costante va ripetendo che, ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento, a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1, la componente dell’indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto e automatico, potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all’oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù (v. Cass. n. 3751-12, nonchè prima di questa Cass. n. 141-03, Cass. n. 9343-98, Cass. n. 954-88);

in generale è infatti da escludere l’eventuale diminuzione del valore di una specifica residua proprietà che si venga a trovare in posizione di vicinanza con l’opera pubblica realizzata, e specificamente con il traliccio portante i cavi di conduzione dell’energia, riguardando tali effetti le limitazioni legali della proprietà che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in prossimità dell’opera pubblica (di recente Cass. n. 20136-18);

nel caso concreto la corte fiorentina, seppure richiamando taluni dei principi citati (e segnatamente quelli discendenti da Cass. n. 3751-12), non ne ha colto le implicazioni;

essa ha riconosciuto l’indennità per il deprezzamento subito dall’agriturismo “(OMISSIS)” praticamente ritenendo che la collocazione dell’elettrodotto (e in particolare dei tralicci di ferro) fosse nella specie determinativa di un’interferenza incidente “in via immediata e diretta sulla proprietà della società attrice”, avendone mutato il contesto agrituristico funzionalmente unitario – e ciò in base alle conformi conclusioni rassegnate dal c.t.u.; tali conclusioni peraltro la sentenza ha riferito nel limitato senso che il nuovo elettrodotto risulta in generale poco visibile dai fabbricati e dai terreni della tenuta di (OMISSIS) tranne che dagli edifici dell’agriturismo denominato “(OMISSIS)”, nelle immediate vicinanze del quale transita l’opera; sicchè ha considerato il danno – conseguente alla realizzazione dell’elettrodotto – come sostanziato dal “deprezzamento subito dall’agriturismo denominato “(OMISSIS)”, che sarebbe stato cagionato dal fatto di avere l’opera “non soltanto rovinato il profilo generale del paesaggio locale”, ma anche “compromesso direttamente l’armonia estetica, la piacevolezza – e quindi il valore – dei fabbricati della società attrice abiditi a tale attività – uno dei quali posto nelle immediate vicinanze – che ne subiscono in maniera diretta ed incombente la presenza su particelle di terreno che costituivano corredo essenziale dei fabbricati medesimi”; il quantum è stato poi stimato come da c.t.u., in base al rilievo (lapidario) di essere i relativi riferimenti “del tutto convincenti” e la motivazione “adeguata”;

IV. – ora è di solare evidenza che la motivazione – in parte contraddittoria nel raffronto tra l’affermazione iniziale (per cui si tratterebbe del danno per la “perdita di valore subita dai beni (..) al di fuori delle aree assoggettate a servitù”) e quella successiva (tesa a considerare la proprietà nel contempo come distinta quanto ai beni e tuttavia caratterizzata da un complesso “con le particelle direttamente asservite (…) funzionalmente unitario”) non soddisfa affatto l’onere di giustificare la decisione;

per lo meno due sono gli errori della sentenza, a loro volta integrate da incongruenze motivazionali;

V. – innanzi tutto, proprio perchè il pregiudizio della porzione “non direttamente asservita” non spetta automaticamente, il principio che la stessa corte d’appello ha richiamato imponeva di attribuire l’indennità solo ove fosse dimostrata l’attualità del pregiudizio medesimo e comunque il documentato verificarsi di esso in connessione con specifici e oggettivi elementi;

ciò non consentiva di limitare i riferimenti alla generica considerazione dell’impatto estetico dell’opera (“l’armonia estetica” o “la piacevolezza dei fabbricati”) rispetto alla natura dell’attività svolta;

una tale prova, in vero, era da specificare rigorosamente, in quanto dalla stessa sentenza si ricava che il fabbricato adibito ad agriturismo non è gravato direttamente dalla proiezione in verticale della linea di elettrodotto, ma ne subisce l’influenza solo perchè si trova nelle sue vicinanze; il che è pure un concetto generico, non risultando se, ad esempio, ciò voglia dire che il fabbricato è posto entro la fascia di rispetto oppure in una zona più marginale rispetto alla porzione confinante;

l’impatto estetico di un elettrodotto è in ogni caso l’effetto che ordinariamente le limitazioni legali della proprietà vengono a determinare in modo indifferenziato su tutti i beni che si trovano in prossimità dell’opera pubblica; donde il sottolineare tale (ovvio) fatto non giustifica l’inferenza di un danno direttamente subito da una delle proprietà non direttamente assoggettate alla servitù;

VI. – in secondo luogo non può convenirsi sulla genericissima – se non totalmente apodittica – giustificazione dell’ammontare dell’indennizzo, praticamente limitata dalla corte d’appello a un’enunciazione di stile;

tale è quella che si rinviene nella frase per cui “il c.t.u. ha stimato, con riferimenti del tutto convincenti e motivazione adeguata, in Euro 413.280,00 la perdita di valore degli edifici della società attrice”;

codesta frase rende insondabile la ricostruzione del quantum dell’indennizzo in rapporto alla modalità di stima del deprezzamento, visto che neppure l’incidenza della realizzazione di un elettrodotto sul prezzo di mercato di un immobile può dirsi costante e automatica;

in caso di fabbricati, per esempio, è normale che la quantificazione del deprezzamento dipenda non solo dall’ubicazione e dalla destinazione, ma anche dalla consistenza, dalla vetustà e in genere da ogni altro fattore anche riguardante dimensioni, distanze e costruzione dell’elettrodotto, nonchè dalle limitazioni dallo stesso arrecate che siano in grado di condizionare il mercato immobiliare o per converso di renderne irrilevante la presenza;

di tutto ciò non v’è traccia nell’approssimativa decisione della corte territoriale;

non serve obiettare – come fatto dalla controricorrente richiamando il noto principio per il quale il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento (sicchè egli non deve poi necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili); non serve in quanto nel caso concreto l’impugnata sentenza non assolve all’onere di giustificazione a prescindere dai rilievi critici del consulente di parte (peraltro riportati nel ricorso), risultando in contrasto con le modalità di valutazione del danno in rapporto all’opera in sè considerata, nonchè in contrasto con l’onere di giustificare il deprezzamento di un bene mediante riferimento al valore oggettivo dello stesso anteriore e successivo, ricostruito con metodo appropriato (analitico o sintetico);

VII. – in conclusione, l’impugnata sentenza deve essere cassata in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso;

segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Firenze la quale, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti;

la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, inammissibili gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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