Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7398 del 16/03/2021
Cassazione civile sez. II, 16/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7398
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25358-2019 proposto da:
T.M., rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO RIZZO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il
18/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
FATTI DI CAUSA
T.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre, avanti il Tribunale di Potenza, opposizione avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Bari in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa disciplina legislativa.
Il Tribunale potentino ebbe a rigettare l’opposizione ed il richiedente asilo impugnò detta decisione con ricorso per cassazione articolato su tre motivi. Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.
Con atto datato 13.10.2020, depositato in Cancelleria e notificato anche alla controparte intimata, il T. ha proposto rinuncia all’impugnazione mossa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il procedimento di legittimità conseguito al ricorso proposto dal T. va dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. all’impugnazione proposta, stante che l’atto risulta sottoscritto dal difensore munito di apposita procura.
In difetto di costituzione dell’Amministrazione resistente nulla s’ha da provvedere sulle spese di questo giudizio.
Il difensore del ricorrente ha altresì depositato il 22.10.2020 istanza di liquidazione del compenso per l’attività prestata, posto che il T. risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
A sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2 la questione non può esser esaminata da questa Corte Suprema, bensì risulta specificatamente dalla norma rimessa al Giudice emittente la decisione impugnata, nella specie il Tribunale di Potenza.
P.Q.M.
Dichiara estinto il presente procedimento di legittimità per intervenuta rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021