Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7397 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7397
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
Manifatture Gierre S.r.L. in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania (Napoli), Sez. 9^, n. 200/09/05 del 25 maggio 2005,
depositata il 28 settembre 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4
febbraio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso concernente l’impugnazione di una cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, per IVA dichiarata e non versata; preso atto che il contribuente non si è costituito;
rilevato che il ricorso e sorretto da un unico motivo con il quale l’amministrazione, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione contesta esclusivamente l’avvenuto rigetto della propria eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, ritenendo erronea nella specie l’applicazione della sospensione dei termini disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “in tema di condono fiscale, l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, da origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo” (Cass. n. 15548 del 2009). Sicchè essendo la lite astrattamente definibile, doveva farsi applicazione nella specie della sospensione dei termini di impugnazione stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 16;
ritenuto che la disposta integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario con rinvio al primo giudice affermata nella sentenza impugnata è censurata esclusivamente sotto il profilo dell’avvenuta formazione del giudicato, che non si è invece verificata, senza sviluppare alcun altra censura;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che non debba provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011