Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7396 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi R.G. 30374/06 R.G. 30489/09 proposti da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 11^, nn. 99/11/05 e 101/11/05 del

6 luglio 2005, depositate il 12 settembre 2005, non notificate;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

dei ricorsi per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti i ricorsi concernenti l’impugnazione di avvisi di accertamento per maggior reddito di partecipazione a seguito di maggiori ricavi accertati a carico della società di persone Hotel Robert s.n.c.;

preso atto che il contribuente non si è costituito;

considerata preliminarmente l’opportunità di disporre la riunione al presente ricorso, del ricorso R.G. n. 30489/06, chiamato anch’esso per l’odierna udienza, trattandosi di una controversia rispetto alla quale si realizza una fattispecie di litisconsorzio necessario tra società e soci, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14815 del 2008;

rilevato che i ricorsi sono supportati da due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica, con i quali si lamenta, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non imputabile D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5 il maggior reddito accertato all’intimato e non rilevanti gli accertamenti bancari compiuti;

considerato che nei confronti del contribuente questa Corte ha già deciso, con sentenza n. 13921 del 2009, analoga controversia per diversa annualità, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al primo giudice in ragione della mancata attuazione del contraddittorio tra soci e società, secondo il già ricordato principio enunciato dalla Sezioni Unite;

ritenuto che la soluzione dei ricorsi in esame non possa essere diversa e che, pertanto, pronunciando sugli stessi, le sentenze impugnate debbano essere cassate con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì;

Ritenuto che in ragione della novità del principio enunciato debba disporsi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi R.G. nn. 30374/06 e 30489/06 e pronunciando sui medesimi, cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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