Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7396 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE Giulio Cesare n. 21/23,

presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LE BOFFE EDOARDO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FIOM – C.G.I.L. SEGRETERIA REGIONALE DEL (OMISSIS), in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE e

avvocato FONZO FABIO che la rappresentano e difendono, giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 301/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 12/10/2005 R.G.N. 274/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato FONZO FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza depositata il 12 ottobre 2005, ha confermato la decisione del 27 maggio 2004, con la quale il Tribunale di Isernia aveva dichiarato antisindacale il comportamento della R.E.R. s.p.a., consistito nell’aver inviato alla FIOM – C.G.I.L. la comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 in data 29 ottobre 2003, a distanza di circa quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento ai singoli lavoratori destinatari, avvenuta all’esito di una procedura di mobilita’.

Avverso tale sentenza la societa’ R.E.R. p.a. propone ricorso avanti a questa Corte per chiederne la cassazione, esponendo due motivi.

Resiste alle domande la FIOM – CGIL con rituale controricorso, depositando quindi una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo, la societa’ deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9.

In proposito, la ricorrente censura l’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale il testo della norma di legge in rubrica evocherebbe la necessita’ di una sostanziale contemporaneita’ dell’informativa di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 diretta alle associazioni sindacali rispetto alle comunicazioni individuali di licenziamento.

Alla stregua del tenore letterale e della ratio della norma di legge citata (che secondo la societa’ consisterebbe nel rendere controllabile dalle OO.SS. e, tramite esse, dai singoli lavoratori la correttezza del datore di lavoro relativamente all’applicazione dei criteri di scelta, evitando che questi ultimi vengano modificati rispetto alle intese precedenti), la societa’ sostiene che l’espressione “contestualmente ” ivi utilizzata non equivarrebbe a contemporaneamente, ma assumerebbe il significato di unicita’ del contesto cronologico e procedimentale, che nel caso in esame dovrebbe ritenersi ricorrente.

La societa’ ricorda altresi’ che i criteri di scelta applicati erano stati, del resto, quelli legali (sicche’ nessuna modifica era ipotizzabile rispetto a precedenti intese con le OO.SS., in realta’ inesistenti) e che il sindacato non aveva al riguardo denunciato alcuna lesione delle sue prerogative e, mediatamente, dei diritti dei lavoratori coinvolti, tanto e’ vero che gia’ il 20 ottobre 2003, antecedentemente alla comunicazione alle OO.SS. di cui alla norma citata, i lavoratori licenziati avevano impugnato il licenziamento per il tramite delle OO.SS. La societa’ deduce infine che le OO.SS. sarebbero state indirettamente a conoscenza dei nominativi del personale da licenziare gia’ sulla base della comunicazione di avvio della procedura, per effetto della indicazione delle figure professionali coinvolte nel licenziamento collettivo e dei reparti di appartenenza.

2 – Col secondo motivo, la sentenza viene censurata per vizio di motivazione, per non avere adeguatamente argomentato l’interpretazione ritenuta della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 essendo inoltre non pertinente nel caso di specie – in cui l’impugnazione stragiudiziale era gia’ avvenuta prima della comunicazione delle modalita’ di applicazione dei criteri di scelta – l’assunto secondo cui il ritardo avrebbe illegittimamente ridotto del 30% il tempo a disposizione dei lavoratori per impugnare il licenziamento.

I due motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente.

In particolare il secondo motivo, attenendo ad un preteso vizio di motivazione nella interpretazione di una norma di legge, non presenta alcuna autonomia rispetto al primo, in ragione del principio per cui gli eventuali vizi o insufficienze argomentative dei giudici di merito a sostegno di una determinata interpretazione della legge invocata in giudizio non appaiono decisivi sul piano dell’eventuale annullamento della relativa sentenza, in quanto questa Corte di legittimita’ conosce direttamente e interpreta la legge applicabile al rapporto dedotto in giudizio.

Il ricorso e’ infondato.

A norma della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9 una volta esaurita la procedura di mobilita’ prevista dalla legge, l’impresa comunica il licenziamento ai singoli lavoratori interessati.

“Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilita’,…con puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro… e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”.

Con l’adempimento cosi’ prescritto, cui e’ connessa, in caso di inosservanza, la sanzione della inefficacia del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della medesima legge (Cass. S.U. 11 maggio 2000 n. 302), il legislatore persegue lo scopo di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste, dai singoli lavoratori, ai quali infatti una comunicazione con tale contenuto non e’ dovuta: Cass. 28 agosto 2000 n. 11258) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalita’ di applicazione dei criteri, legali o convenzionali che siano, di scelta del personale da licenziare (che non vuoi dire unicamente enunciazione di tali criteri, come sembra presupporre la ricorrente, ma anche indicazione dell’ambito aziendale di riferimento, delle modalita’ di concorso tra i criteri, del peso specifico attribuito ad ognuno etc).

Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (sulla scia delle sezioni unite nella sentenza citata e in quella del 13 giugno 2000 n. 419, cfr., tra le altre, Cass. sez. lav. 19 marzo 2004 n. 5578, 28 luglio 2005 n. 15898 e, ancora recentemente, 23 gennaio 2009 n. 1722 e 17 luglio 2009 n. 16776), alla luce delle lettera e della ratio della disposizione di legge citata, la nozione di contestualita’ di cui alla L. n. 233 del 1991, art. 4, comma 9 deve essere intesa – all’interno di una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido, analitico e con termini ristretti – in senso proprio e rigoroso di necessaria contemporaneita’ dell’esecuzione dei relativi adempimenti.

E’stato infatti rilevato (Cass. n. 1722/09 cit.) che e’ ammissibile e opportuno che le comunicazioni agli uffici pubblici e alle OO.SS. precedano l’intimazione licenziamento, ma non e’ possibile ritenere che, salvo il caso di forza maggiore, esse siano tardive, senza attribuire conseguentemente all’interessato il potere di ottenere l’accertamento dell’inefficacia del licenziamento.

Applicando al caso in esame i principi enunciati, condivisi da questo collegio e rispetto ai quali restano irrilevanti le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla mancata denuncia da parte delle OO.SS. di specifiche lesioni delle loro prerogative o dei diritti dei lavoratori o in ordine alla presunta conoscenza ex ante, da parte dei sindacati – per effetto della comunicazione di avvio della procedura -, dei lavoratori che sarebbero stati licenziati (deduzione, del resto, non corretta, in ragione della non necessaria coincidenza tra lavoratori da licenziare al termine della procedura e figure professionali in esubero in determinati reparti), il ricorso si palesa infondato e va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la s.p.a. R.E.R. a rimborsare alla FIOM le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 17,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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