Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7396 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 05/10/2016, dep.23/03/2017),  n. 7396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4138-2014 proposto da:

V.M., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO DIOCIAIUTI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore dott. RICCARDO PORFIRI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 78,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA RANIERI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FERNANDO NINO TRIGGIANI, TIZIANO CONSOLI,

EMANUELE GIULIANI giusta procura in calce al controricorso;

SOC. CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP. A R.L., in persona del procuratore

Dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

VA.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 719/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato MAURIZIO DIOCIAIUTI;

udito l’Avvocato ANDREA RANIERI per delega;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

V.M. ha proposto domanda di risarcimento danni nei confronti di C.M. e della sua compagnia assicuratrice, Allianz S.p.A., deducendo che, mentre stava percorrendo alla guida del proprio motociclo una strada poderale, si era scontrato con un altro motociclo condotto da C.M. che, sopraggiungendo dal senso di marcia opposto,usciva da una curva a velocità elevata e invadeva la corsia di marcia di competenza del ricorrente.

C.M. nel costituirsi ha dedotto preliminarmente che il proprio motociclo era privo di assicurazione e che quindi la domanda doveva essere rivolta nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della strada; nel merito che la responsabilità esclusiva dell’incidente era del V. che aveva invaso corsia di marcia opposta.

Si costituiva la società Allianz s.p.a deducendo che il motociclo condotto da V.M. era privo di targa e quindi non poteva circolare sulla strada pubblica e non vi era obbligo assicurativo e quindi non era operativa la garanzia del Fondo Vittime della Strada. C.M. proponeva domanda riconvenzionale e chiamava in causa Va.Ma., proprietario del motociclo condotto da V.M., che a sua volta chiamava in causa la sua società assicuratrice, società Cattolica di Assicurazione coop a.r.l.

La società Cattolica di Assicurazione eccepiva di aver risarcito integralmente C.M. dei danni subiti con il versamento di Euro 12.100,00.

Il Tribunale di Camerino ha riconosciuto la esclusiva responsabilità di V.M. nella produzione dell’incidente ed ha accolto la domanda riconvenzionale del C. nei confronti del quale veniva riconosciuto il risarcimento dei danni nella misura di Euro 21.431,16. La Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 14 giugno 2013, confermava il rigetto della domanda di V.M., accoglieva l’appello incidentale proposto dalla società Cattolica di Assicurazione in relazione alle spese di primo grado che compensava integralmente fra Va.Ma. e la società Cattolica di Assicurazione.

Avverso questa decisione propone ricorso V.M. con un articolato motivo.

Resiste con controricorso C.M. illustrato da successiva memoria.

Resiste con controricorso la società Cattolica di Assicurazione coop a.r.l illustrato da successiva memoria.

Resiste con controricorso la Allianz S.p.A. illustrato da successiva memoria.

Va.Ma. non presenta difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo il ricorrente i giudici di merito hanno erroneamente attribuito valore probatorio alla deposizione del teste C.G., erroneamente valutando la definizione di frenata riferita dal teste, in quanto là dove fosse stata di scarrocciamento sarebbe stata effettuata dal V. per evitare l’impatto. Inoltre la detta frenata, al momento dei rilievi del c.t.u.,non era visibile e tra l’altro non era stata rilevata dalle autorità alla data dell’accaduto.

La controparte non aveva mai dimostrato di mantenere la sua rigorosa destra, mentre la Corte territoriale aveva concesso al C. l’impossibilità di manovre di fortuna per evitare l’impatto.

Inoltre al momento del sinistro sul luogo non vi erano testimoni oculari o autorità e tutti testi del giudizio intervennero sul luogo successivamente, potendo quindi testimoniare solo sullo stato del luogo del sinistro.

Anche il c.t.u., secondo il ricorrente,aveva formulato solo ipotesi sulla dinamica, essendo ignoti i valori della velocità dei veicoli e indeterminabile il punto d’urto e dello spazio di arresto.

2. Il motivo è inammissibile.

Sotto l’apparente denunzia di violazione di legge in realtà il ricorrente censura l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito in ordine alla sua responsabilità esclusiva.

La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 14-6-2013 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. sez. U, sent n. 8053 del 07/04/2014.

3. Il ricorrente nel formulare la denunzia di vizio di motivazione non rispetta i requisiti richiesti per la formulazione del vizio motivazionale davanti al giudice di legittimità, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate per ciascuno dei resistenti in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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