Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7396 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 08/07/2021, dep. 07/03/2022), n.7396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17571-2020 proposto da:

G.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISTIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO CALDIERO;

– ricorrente-

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO SPOSATO;

– controricorrente –

contro

T.C., S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1937/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato il 15/6/2020 G.A.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza n. 1937/2019 della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata il 10/10/2019 e non notificata. Con controricorso notificato il 22/7/2020 resiste la Groupama Assicurazioni s.p.a. Unipersonale. T.C. e S.P., intimati, non hanno svolto difese.

2. Per quanto ancora rileva, G.A.G. conveniva in giudizio T.C., S.P. e Groupama Ass.ni s.p.a., rispettivamente proprietaria, conducente e compagnia assicuratrice per la rca dell’autovettura, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni alla persona subiti in occasione del sinistro stradale tra la suddetta autovettura e il ciclomotore condotto e di proprietà dell’attore. Il Tribunale di Paola dichiarava la responsabilità del conducente dell’auto e lo condannava, in solido con la proprietaria e la compagnia assicuratrice, al risarcimento in favore dell’attore della somma di Euro 18.594,45.

3. Avverso la sentenza, la Groupama ha proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro che, con la sentenza in questa sede impugnata, ha accolto il gravame e riformato integralmente la sentenza di prime cure, rigettando l’originaria domanda attorea per mancata prova della dinamica dell’occorso descritta dall’attore, nonché del nesso di causalità tra evento e lesioni subite dall’attore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare la controricorrente eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione atteso che la data di pubblicazione della sentenza impugnata è il 10/10/2019 (non notificata) e, dunque, a suo avviso la notifica avrebbe dovuto essere eseguita entro il 10/6/2020. L’eccezione non è fondata: secondo il calcolo comprensivo della sospensione straordinaria 2020 per l’emergenza Covid-19, il ricorso doveva essere notificato entro il 15/6/2020 che, in effetti, corrisponde alla data di notifica.

2. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e violazione o falsa applicazione degli artt. 99,115,116 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la sentenza rivelerebbe una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento: in particolare, non vi sarebbe alcuna esplicitazione del quadro probatorio, ma un semplice rimando alle argomentazioni addotte dalla controparte.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2054 c.c. in quanto sarebbe riscontrabile l’assenza di una motivazione chiara e lineare, in ordine alla dichiarata non veridicità della dinamica del sinistro per come descritta dall’attore.

4. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tesi complessivamente a censurare l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato e, in ogni caso, a fornire una diversa ricostruzione fattuale. Essi sono inammissibili per le ragioni di cui appresso.

5. In via preliminare merita evidenziare che la Corte territoriale ha puntualmente riportato le parti salienti delle deposizioni dei testi di parte attrice sulla dinamica del sinistro, rilevandone la vicendevole contraddittorietà, nonché la genericità e la circostanza che le medesime fossero poco circostanziate tanto da rendere impossibile la ricostruzione dell’accaduto. Inoltre, ha rilevato che, a fronte di tali incongruenze, lasciava perplessi che fosse stato lo stesso danneggiato a chiamare il 118, facendosi trovare in luogo diverso dal presunto sinistro. In aggiunta, ha riportato le dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato all’atto del suo ingresso presso il nosocomio di Paola, le quali erano contrastanti con la tesi dell’incidente stradale posto che, in quell’occasione, l’attore dichiarava di essere semplicemente caduto dalla moto e non investito. Poi, ha riportato l’estratto di un articolo pubblicato su Internet ove si riportava la notizia che “la vigilia della gara è stata segnata dall’incidente occorso al presidente G.A. (mento e braccia) (…) che proprio durante i lavori per la realizzazione del cross test è caduto riportando una grave frattura alla tibia”, sicché ha ritenuto smentita la tesi dell’investimento. Parimenti, ha condiviso i rilievi del perito dell’assicurazione che aveva espresso perplessità sulla veridicità dell’evento evidenziando l’assenza di escoriazioni e/o altri traumi sulla persona investita nonostante l’urto e la caduta dedotti; in ogni caso, non era stato possibile neppure visionare il veicolo in quanto, a dire dell’assicurato, era stato demolito.

6. A fronte di tale argomentata motivazione, i motivi di ricorso non inficiano l’impianto motivazionale reso che, invero, si dimostra puntuale e intrinsecamente coerente alla luce della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, tutte propendenti per una diversa dinamica dell’occorso rispetto a quella descritta dall’attore, nel rispetto del cd “minimo costituzionale” (Cass. SU n. 8053/ 2014).

7. Neppure colgono nel segno le censure ove denunciano il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale motivato “per relationem” rispetto alle difese della compagnia assicuratrice: ciò in quanto, in primo luogo, non si intuisce quale sia l’atto di parte al quale il giudice avrebbe attinto e, in secondo luogo, dalla lettura del provvedimento impugnato, in ogni caso, risultano percepibili le ragioni di fatto e di diritto assunte dal giudicante alla base del proprio convincimento.

8. Difatti, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/1/2015; v. anche Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22562 del 7/11/2016).

9. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese a carico ricorrente liquidate come di seguito sulla base delle tariffe vigenti, oltre il Contributo Unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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