Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7395 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7395
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– ricorrenti –
contro
G.E.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania (Napoli), Sez. 48^, n. 86/48/05 del 24 febbraio 2005,
depositata il 10 agosto 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4
febbraio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per manifesta fondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento mediante l’applicazione dei parametri;
preso atto che il contribuente non si è costituito;
ritenuta preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato in data successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia delle Entrate.
rilevato che la sentenza impugnata è censurata con tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica, con i quali l’amministrazione denuncia, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, per aver il giudice di merito erroneamente ritenuto che l’appello non fosse stato correttamente notificato a mezzo posta non sussistendo la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del destinatario, essendo nel relativo avviso apposta una firma illeggibile e senza alcun riferimento al contribuente o a persona incaricata della ricezione;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.” (Cass. n. 9962 del 2010); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011