Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7395 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO

142 C, presso lo studio dell’avvocato PRUDENTE SIMONA, rappresentata

e difesa dall’avvocato FAZIO ANTONINO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

RUSSOTTFINANCE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso n. 23399/2006 proposto da:

RUSSOTTFINANCE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO DEL GRECO 59 –

OSTIA -, presso lo studio dell’avvocato LA MOTTA DORA, rappresentata

e difesa dall’avvocato TOMMASINI RAFFAELE, giusta mandato a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 768/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 11/07/2005 r.g.n. 1176/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

assorbito ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 26.5/11.7.2005 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede l’1.4.2004, impugnata da C.G., che rigettava la domanda da quest’ultima proposta per il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione, dovuti quali accessori della statuizione di condanna al risarcimento dei danni pronunciata nei confronti della Russottifmance spa con sentenza n. 861 del 1999, che aveva dichiarato inesistente il licenziamento alla lavoratrice intimato.

Osservava in sintesi la corte territoriale che la statuizione del giudice sugli accessori del credito costituiva capo autonomo della sentenza, suscettibile di passare in giudicato se non impugnato tempestivamente, e cio’ anche se la relativa pronuncia sia implicita nell’omessa indicazione degli accessori stessi.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso C.G. con due motivi. Resiste con controricorso la Russottifmance spa, la quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 2909 c.c., all’art. 324 c.p.c. e all’art. 429 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione ed, al riguardo, osserva che il vincolo del giudicato opera solo nel caso in cui la sentenza abbia espressamente rigettato la richiesta di pagamento degli accessori e non anche nell’ipotesi in cui, come nel caso, il giudice abbia omesso di provvedere sulla domanda.

Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. avendo la corte territoriale erroneamente compensato fra le parti le spese del giudizio.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la societa’ resistente reitera, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, l’eccezione di prescrizione del diritto, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Deve, poi, disattendersi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, formulata dalla societa’ resistente, per difetto, nella copia notificata, di elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di mandato speciale.

Risulta, infatti, dagli atti che la copia notificata del ricorso e’ conforme all’originale depositato e che la stessa riporta, nella prima pagina, la nomina dell’Avvocato Fazio quale difensore di C.G. nel giudizio di cassazione. Infondato e’, quindi, il primo motivo del ricorso principale.

Come noto, la rivalutazione dei crediti di lavoro, in quanto costituisce una proprieta’ intrinseca ed indissolubile di tali crediti, come tale riconducibile alla causa petendi stessa della domanda con cui il credito e’ fatto valere, deve essere operata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, senza necessita’ di una specifica domanda del lavoratore, e fermo restando che, nell’ambito del processo civile, il potere – dovere del giudice di conoscere ex officio di determinate questioni non determina la completa elisione del principio dispositivo, ma va coordinato con esso ed, in particolare, con la sua tipica manifestazione costituita dalla disciplina dell’acquiescenza e dalla formazione del giudicato, con la conseguenza che il suddetto potere vien meno se sulla questione sia intervenuta una pronuncia, ancorche’ solo implicita, non contestata dalla parte soccombente con apposito gravame. La necessita’ di tale coordinamento si pone anche con riferimento alla disciplina dell’art. 429 c.p.c., comma 3, e si risolve nel principio di diritto, acquisito nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che la pronuncia con cui il giudice, sia pure implicitamente, neghi la rivalutazione presuppone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno, con la conseguenza che, in difetto di impugnazione sul punto, si forma il giudicato e l’esame della questione stessa resta preclusa nelle successive fasi processuali (v.

ad es Cass. n. 15878/2003; Cass. n. 6938/2003; Cass. n. 4943/1995;

Cass. n. 1925/1994).

A tale principio (che, come si e’ detto, e’ ormai del tutto consolidato, con l’ulteriore precisazione che la preclusione opera “nelle successive fasi processuali e in separato giudizio”: v. Cass. n. 1496/2000; Cass. n. 15878/2003) si e’ attenuta la sentenza impugnata e nessuna censura puo’, pertanto, essere rivolta alla stessa.

Nell’esito del motivo esaminato resta assorbito quello ulteriore proposto, nonche’ il ricorso incidentale condizionato della parte resistente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 27,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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