Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7395 del 17/03/2020
Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 17/03/2020), n.7395
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1836/2015 proposto da:
Mucafer S.c.p.a., in proprio e nella qualità di mandatario
dell’associazione temporanea di imprese con le imprese Imes e Cogei,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma Via Cosseria 2, presso lo studio dell’avvocato
Alfredo Placidi e rappresentata e difesa dall’avvocato Nino
Sebastiano Matassa, in forza di procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Innovapuglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere della
Vittoria 5, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Arieta e
rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Melpignano e Giuseppe
Trisorio Liuzzi, in forza di procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1761/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 10/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Cooperativa Mucafer s.c.p.a., anche quale mandataria dell’a.t.i. con Imes s.p.a. e Cogei s.r.l. promosse nei confronti del Consorzio Tecnopolis Casata Nuova Ortis arbitrato D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 43, richiamato dal contratto intercorso in relazione al contratto di appalto relativo alla costruzione di ambienti attrezzati nell’ambito di un programma finanziato dall’Agensud, per ottenere il pagamento degli interessi sui corrispettivi ad essa dovuti ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36; il Consorzio chiese invece il pagamento della somma anticipata per spese di collaudo. Il collegio arbitrale con lodo del 22/7/1997 riconobbe alla Mucafer il diritto al pagamento della somma di Lire 283.355.155, oltre interessi e maggior danno, escludendo però ogni responsabilità del Consorzio per il tardivo accredito delle somme erogate da Agensud; accolse anche la domanda riconvenzionale del Consorzio; pose le spese di procedura a carico del Consorzio, salvo la compensazione per un terzo.
2. La Mucafer impugnò il lodo dinanzi alla Corte di appello di Bari e il Consorzio si oppose eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione.
Con sentenza del 15/6/2000 la Corte di appello dichiarò inammissibile l’impugnazione di Mucafer.
3. Avverso la sentenza propose ricorso per cassazione la Mucafer, a cui resistette il Consorzio.
Con sentenza n. 19433 del 18/12/2003 la Cassazione rigettò il primo e il settimo motivo, accolse il quarto, assorbiti gli altri e rinvio alla Corte di appello di Bari per il giudizio di rinvio.
4. Con sentenza del 13/12/2013 la Corte di appello di Bari ha definito il giudizio di rinvio, dichiarando nulla la clausola di cui all’art. 9 dei contratti stipulati inter partes, e ha condannato Innovapuglia s.r.l., quale successore del Consorzio Tecnopolis per effetto della sua fusione con Finpuglia s.p.a., al pagamento di ulteriori somme dovute a titolo di interessi per ritardato pagamento con i relativi interessi di mora; ha posto a carico di Innovapuglia i due terzi delle spese di tutti i gradi del giudizio.
5. Avverso la predetta sentenza del 13/12/2013, non notificata, con atto notificato il 12/1/2015 ha proposto ricorso per cassazione Mucafer s.p.a., svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 20/2/2015 ha proposto controricorso Innovapuglia, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Entrambe le parti hanno presentato istanza congiunta in data 18/12/2019 per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio a spese compensate, avendo transatto la controversia con atto del 15/6/2018, contestualmente depositato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Alla luce della rituale istanza congiunta presentata dalle parti in data 18/12/2019 per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio a spese compensate, in considerazione dell’avvenuta transazione della controversia in data 15/6/2018, il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., a spese compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il giudizio, a spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020