Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7394 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Aterno 9,

presso l’avv. Pellicciari Claudio, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– intimati costituiti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, Sez. 10^,

n. 6663/05 del 5 luglio 2005, depositata il 18 luglio 2005, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Gianluca Camerini, per delega, avv. Claudio Pellicciari,

per il ricorrente;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito di partecipazione in conseguenza degli accertati maggiori ricavi a carico di una società a ristretta base azionaria;

preso atto che l’amministrazione non si e costituita con controricorso ma ha depositato un atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione;

rilevato che la sentenza impugnata è censurata, sotto il doppio profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, per aver ritenuto legittimo l’accertamento senza tuttavia accertare se effettivamente la società in questione fosse realmente una società a ristretta base azionaria;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi” (Cass. n. 9519 del 2009). Nel caso di specie manca l’accertamento sulla ristretta base azionaria della società, non essendo sufficiente allo scopo l’affermazione che il contribuente sia socio per un terzo, se non è nota la composizione societaria dei restanti due terzi;

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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