Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7394 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SANTOIANNI LUCIANO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CAPRIELLO VINCENZO S.R.L., (gia’ Capriello Vincenzo s.a.s.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in NAPOLI, PIAZZA GARIBALDI 73, presso lo studio

dell’avvocato CROCETTA ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/03/2006 r.g.n. 364/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: in via principale decidere

sulle ritualita’ della notifica;

in subordine, rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 16 marzo 2006, riformando la sentenza del Tribunale di Napoli, respingeva la domanda proposta da D.G.V., nei confronti della societa’ in epigrafe, avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento intimatogli in data 2 ottobre 1995 per riduzione di personale.

I giudici di appello, premesso che ricorreva, nella specie, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato dalla carenza di commesse e dalla contrazione dell’attivita’, e richiamata la giurisprudenza della cassazione formatasi sul tema ed in particolare quella riguardante al ultimazione dei lavori in campo edilizio, e precisato che il D.G. rivestiva la qualifica di operaio generico – muratore, riteneva, sulla base della istruttoria espletata in primo grado, dimostrato che “venendo meno importanti commesse, la societa’ aveva provveduto a licenziare anzitutto quegli operai generici o muratori, come il D.G., di cui, in considerazione delle residue opere (particolarmente qualificate) da portare a termine vi fosse meno bisogno”. Rilevava, poi, la Corte del merito che la societa’ aveva “fornito la prova di non aver altra possibilita’ d’impiegare altrove il D.G. in considerazione, sia delle mansioni abitualmente svolte e della qualifica posseduta, sia in relazione all’effettiva contrazione dei lavori appaltati nei mesi antecedenti il licenziamento”. Ne’ sottolineava la Corte territoriale, il D.G. aveva “fornito altri elementi probatori di qualsiasi tipo in grado di contrastare le deduzioni svolte dalla societa’ datrice di lavoro”.

Avverso tale sentenza il D.G. ricorre in Cassazione sulla base di due motivi.

La societa’ intimata si costituisce tardivamente ed eccepisce la irritualita’ della notifica del ricorso per Cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dalla parte intimata concernente la irritualita’ della notifica del ricorso per Cassazione.

Infatti a fronte della attestazione da parte dell’Ufficiale giudiziario, nella relata di notifica, dell’avvenuta consegna dell’atto a mani del portiere, la parte intimata, per contestare tale dichiarazione, doveva proporre querela di falso e non limitarsi, come nella specie, ad una mera negazione della qualita’ di portiere della persona indicata nella predetta relata.

Inoltre, risulta agli atti che la raccomandata, con la quale l’Ufficiale giudiziario ha dato notizia, a norma dell’art. 139 c.p.c., comma 4 al destinatario dell’avvenuta notificazione del ricorso e’ stata ritirata in data 13 novembre 2006.

Con il prime motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla ripartizione dell’onere della prova ed in particolare dell’art. 2697 c.c.” e formula, ex art. 366 bis c.p.c. cosi’ come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il seguente quesito di diritto: “puo’ ritenersi il licenziamento individuale intimato dalla Impresa Capriello al D. G. legittimo, atteso che il datore di lavoro non ha provato la totale cessazione delle attivita’ edili svolte, ma anzi continuava a mantenere aperto un cantiere presso il quale lavorava la stessa squadra di lavoro in cui era inserito come manovale il D.G. e venivano espletate e svolte da altri operai le stesse mansioni prima eseguite dal D.G., o invece la risoluzione del rapporto di lavoro deve ritenersi illegittima come previsto dalla L. n. 108 del 1990 e dalla costante interpretazione giurisprudenziale ribadito anche di recente dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 11124/04?”.

La censura, per come formulata, non puo’ essere esaminata in questa sede di legittimita’.

In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge, infatti, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 15499/04, 16312/05, 10127/06 e 4178/07).

Nella specie il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa, tanto e’ vero che assume, appunto, che “la Corte di appello ha omesso di valutare quanto risultante dall’istruttoria del giudizio, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal testimone D.G. M.”.

Con il secondo motivo il D.G. denuncia vizio di motivazione “circa la valutazione di un fatto decisivo per la controversia nella parte in cui ritiene che la il datore di lavoro aveva fornito le prove della impossibilita’ di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti a causa della chiusura di diversi cantieri e che non vi erano altre possibilita’ d’inserimento nell’organizzazione aziendale, violando cosi’ l’art. 2697 c.c. e l’art. 116 c.p.c.”.

Anche tale censura non e’ esaminabile in questa sede di legittimita’.

Invero, secondo giurisprudenza di questa Corte e’ inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, cio’ costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacche’ si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza, dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (V. Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471).

Nella specie il ricorrente deduce contemporaneamente un vizio di motivazione ed una violazione di legge.

Peraltro il ricorrente, sotto il profilo del vizio motivazionale, con la censura in esame si limita a prospettare una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice del merito, mentre secondo giurisprudenza unanime di questa Corte il motivo di ricorso per Cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non puo’ essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si puo’ proporre con esso un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5),; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, percio’, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione (Cfr. per tutte Cass. 6064/08).

Il ricorso pertanto va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimita’ essendosi parte intimata costituita tardivamente.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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