Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7394 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24108-2015 proposto da:

D.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FREDIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO BAFFA;

– ricorrente –

contro

D.F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F DENZA

15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato LAURA CARRATELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1175/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente D.M.T. impugna, articolando tre motivi di ricorso, la sentenza 28 luglio 2014, n. 1175/2014, della Corte d’Appello di Catanzaro che, rigettando l’appello proposto dalla stessa ricorrente avverso la sentenza n. 1929/2006 del Tribunale di Cosenza, aveva negato la natura condominiale di porzione del cortile antistante l’edificio di (OMISSIS), porzione della quale si era appropriata, chiudendola con una catena, la convenuta e poi appellata D.F.E.. La Corte di Catanzaro ha evidenziato come il condominio di (OMISSIS), fosse sorto in conseguenza dell’atto intercorso il 7 gennaio 1978 tra C.C. e gli acquirenti coniugi P. – F., atto nel quale, nel prevedere gli obblighi di questi ultimi di concorrere alla manutenzione, si specificava che il terreno della strada e dell’accesso carraio, come del marciapiedi, fosse di proprietà dell’avvocato C., dizione idonea a superare la presunzione di condominialità del bene ex art. 1117 c.c.

Il primo motivo di ricorso di Teresa D.M. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., dovendosi, secondo la ricorrente, avere come riferimento per la nascita del condominio di (OMISSIS), non l’atto del 7 gennaio 1978 tra C.C. e i coniugi P. – F., giacchè relativo a cinque autorimesse, quanto l’atto del 20 dicembre 1978 tra lo stesso C. e i coniugi Pi.- Pa., relativo, invece, ad un appartamento compreso nel fabbricato.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., in relazione all’art. 1117 c.c., ed omesso esame di fatto decisivo. Si critica l’interpretazione della riserva di proprietà del cortile ravvisata dalla Corte di Catanzaro nell’atto del 7 gennaio 1978 e si censura l’omessa considerazione della CTU, che aveva negato l’espressa volontà del venditore di riservarsi la titolarità della corte.

Il terzo motivo deduce ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1117 c.c., ed omesso esame di fatto decisivo, quanto agli atti dell’8 settembre 1978 e 10 ottobre 1978, i quali affermavano espressamente la condominialità della strada.

D.F.E. si difende con controricorso.

Ritenuto che il ricorso proposto da D.M.T. potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

I tre motivi sono in parte inammissibili e comunque infondati. Tutte le censure argomentano la violazione dell’art. 1117 c.c. attribuita alla Corte d’Appello non come erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da tale norma di legge, quanto come erronea ricognizione della fattispecie concreta sulla scorta delle risultanze di causa, questione inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto per omesso esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In ogni caso, non è affatto errata l’applicazione dell’art. 1117 c.c. fatta dalla Corte d’Appello di Catanzaro.

In ipotesi di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento, dall’originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unità immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano – in tale momento costitutivo del condominio – destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, quale, nella specie un cortile: ciò sempre che il contrario non risulti dal titolo, ove questo dimostri una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 18/12/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11812 del 27/05/2011).

La Corte d’Appello ha escluso la presunzione di proprietà comune del cortile controverso (indicato nel titolo come strada, accesso privato e marciapiedi) ex art. 1117 c.c., ritenendo in tal senso decisiva l’affermazione al riguardo della “proprietà dell’avv. C.” nell’atto del 7 gennaio 1978, ed ha perciò supposto che dal titolo che segnava la nascita del condominio emergesse un elemento testuale che negava l’esistenza di un diritto di comunione sul bene. L’indagine diretta a stabilire, attraverso l’interpretazione dei titoli d’acquisto, se sia o meno applicabile, ad un determinato bene, la presunzione di comproprietà di cui all’art 1117 c.c., costituisce, del resto, un apprezzamento di fatto spettante alle prerogative esclusive del giudice di merito, rimanendo incensurabile in sede di legittimità se non per eventuali vizi di motivazione della sentenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40 del 07/01/1978; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3084 del 03/09/1976).

Nè (a differenza di quanto la ricorrente sostiene ancora nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2) è sindacabile la valutazione operata dalla Corte d’Appello, secondo cui il condominio di (OMISSIS), doveva ritenersi costituito già al momento della vendita delle cinque autorimesse con l’atto 7 gennaio 1978, costituendo apprezzamento di fatto, sottratto alla verifica di legittimità, l’accertamento dell’appartenenza al medesimo condominio di garages ubicati in un blocco edilizio separato rispetto all’edificio in cui si trovano gli appartamenti condominiali, qui operato al fine specifico di individuare il regime proprietario del cortile antistante utilizzato per accedere ai rispettivi immobili (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8012 del 21/05/2012).

La censure ex art. 360 c.p.c., n. 5, sono, infine, inammissibili, alla luce della riformulazione di tale norma introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, rimanendo il ricorrente onerato, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Si consideri, peraltro, quanto all’interpretazione dei titoli fatta dal CTU, come la consulenza tecnica d’ufficio sia funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicchè i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa l’interpretazione del contenuto di un contratto, nè, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata, di essa il giudice deve tenere conto.

Quanto al terzo motivo, i documenti di cui si lamenta l’omesso esame sono evidentemente non decisivi, in quanto, una volta stabilito che in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell’ambito dei beni condominiali ex art. 1117 c.c. risultava riservata ad uno dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa successivamente farsi rientrare nel novero di quelli comuni.

Il ricorso va perciò rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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