Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7394 del 17/03/2020
Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 17/03/2020), n.7394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27560/2015 proposto da:
Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
Intercantieri Vittadello Spa, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Alessandria 119, presso lo studio dell’avvocato Navarra Giancarlo,
rappresentato e difeso dall’avvocato Candia Vito Augusto, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente incidentale –
e contro
Consorzio Bonifica 1 Trapani, in persona del Commissario
Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria Civile della Cassazione, rappresentato
e difeso dall’avvocato Rosalba Basile, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste Regione Siciliana;
– intimato –
avverso la sentenza n. 962/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 18/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 5463/2008 il Tribunale di Palermo, pronunciando sulla domanda proposta da Intercantieri Vittadello s.p.a. diretta ad ottenere il pagamento di quanto dovuto in virtù di diverse riserve iscritte nel corso dell’appalto stipulato il 17-10-1988 con il Consorzio di Bonifica del Birgi, accertava la legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica n. 1 di Trapani, succeduto al Consorzio di Bonifica del Birgi, originaria parte contraente, e, nel merito, il Tribunale condannava il suddetto Consorzio convenuto al pagamento, in favore della Intercantieri Vittadello, della somma di Euro 2.531.457,78, oltre accessori, ritenendo la sostanziale fondatezza (nei limiti di quanto accertato dal CTU) delle riserve nn. 5, 8, 10, 11 e 13. Rigettava invece la pretesa di cui alla riserva n. 12. Quanto alla riserva n. 9 (relativa a pretese conseguenti alla dedotta sospensione dei lavori protrattasi dall’1 dicembre 1991 al 15 ottobre 1997), rilevava che questa non era stata tempestivamente iscritta.
2. Con la sentenza n. 962/2015 depositata il 18-6-2015, la Corte d’appello di Palermo, pronunciando sull’appello proposto da Intercantieri Vittadello s.p.a. e sull’appello incidentale proposto dal Consorzio di Bonifica n. 1 di Trapani, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione del Consorzio di Bonifica n. 1 di Trapani, determinava in Euro 3.061.187,25 l’importo dovuto alla Intercantieri Vittadello s.p.a. in virtù dell’appalto per cui era causa e, per l’effetto, condannava l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari (già Agricoltura e Foreste) – Gestione liquidatoria del soppresso Consorzio di Bonifica del Birgi, al pagamento, in favore della Intercantieri Vittadello s.p.a., della somma suddetta, oltre accessori come specificato nella motivazione della stessa sentenza.
3. Avverso la citata sentenza della Corte d’appello di Palermo l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari (già Agricoltura e Foreste) propone ricorso affidato ad un solo motivo, resistito con controricorso dal Consorzio di Bonifica 1 di Trapani e con controricorso da Intercantieri Vittadello s.p.a., che propone ricorso incidentale condizionato.
4. Nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso di data 5-9-2019 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, per intervenuta definizione transattiva del contenzioso, notificato alle controparti il 5-9-2019.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La rituale rinuncia al ricorso dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari di data 5-9-2019 si è perfezionata con la notifica a mezzo pec, avvenuta nella medesima data, alle parti controricorrenti. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29/07/2014 n. 17187).
Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1) e le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate nei confronti di tutte le parti, stante la definizione transattiva della controversia.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020