Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7394 del 15/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 15/03/2019), n.7394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6380/2015 R.G. proposto da:

Enel Produzione s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Pauletti

Enrico e Nicastro Rosamaria, con domicilio eletto in Roma, via

Giovanni Paesiello, n. 33, presso lo studio Di Tanno e Associati;

– ricorrente –

contro

Comune di Presenzano, in persona del Sindaco in carica pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Sarro Claudio, con domicilio eletto

in Roma, presso lo studio del difensore, in via della Scrofa, n. 14;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania depositata il 14/07/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2019

dal Consigliere Vecchio Massimo.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6951/48/14 del 22 maggio 2014 (dep. il 14 luglio 2014), ha rigettato l’appello proposto dalla società Enel Produzione s.p.a. nei confronti del Comune di Presenzano avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 377/8/12 del 4 luglio 2012, la quale – per quanto qui rileva – aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso, notificato il 17 dicembre 2007, di accertamento dell’ICI per l’anno 2004, a) in relazione alla sanzione irrogata per la omessa dichiarazione degli impianti industriali installati nella centrale idroelettrica, sita in quel comune; b) in relazione alla determinazione degli interessi.

Il Giudice ha motivato la conferma della sentenza appellata in parte de qua, osservando: “correttamente le sanzioni devono essere applicate solo in riferimento all’ICI dovuta per i cespiti non dichiarati”.

2. – La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. – L’Ente impositore ha resistito con controricorso.

4. – La ricorrente – col primo e col secondo motivo del ricorso – denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata, à termini dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia in ordine, rispettivamente, al secondo e al terzo motivo dell’appello.

4.1 – Espone la contribuente che, col secondo motivo di appello (debitamente trascritto nel ricorso), aveva dedotto, ampiamente argomentando al riguardo, che la “incertezza sulla portata applicativa del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 2 e 5”, circa la base imponibile del tributo in relazione agli impianti delle centrali idroelettriche, escludeva l’applicazione delle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8.

4.2 – Il terzo motivo dell’appello pretermesso dalla Commissione tributaria regionale – soggiunge la ricorrente – aveva, poi, investito la determinazione degli interessi, contenuta nell’avviso di accertamento, sotto i concorrenti profili, analiticamente esposti nell’atto di gravame, della violazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 17, comma 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 165, e del D.M. 27 giugno 2003, art. 2.

5. -Il ricorso è fondato.

5.1 – Deve essere, in limine, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Ente impositore sotto il profilo che, alla stregua delle deduzioni della ricorrente, non sarebbe configurabile il vizio della omessa pronuncia, in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe deciso entrambi i motivi di appello, relativi alla debenza della sanzione e alla determinazione degli interessi, con pronuncia di rigetto anche implicito.

Giova, in proposito, considerare che à termini dell’art. 112 c.p.c., comma 1 “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda…”.

Sicchè il mero diniego del petitum non vale a escludere il vizio della omessa pronuncia, se il giudice ha trascurato di prendere in esame la causa petendi la quale costituisce “elemento obbiettivo di identificazione” della domanda (Sez. 2, Sentenza n. 11199 del 28/08/2000, Rv. 539777 – 01).

E anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio di diritto secondo il quale “la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della ‘domanda’ di appello), mentre nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia” (Sez. 5, sentenza n. 25761 del 05/12/2014, Rv. 633829 – 01, cui adde Sez. 2, sentenza n. 1539 del 22/01/2018, Rv. 647081 – 01).

5.2 – Dal raffronto tra la rassegna dei motivi di appello in questione (trascritti nel ricorso) e la ratio decidendi della sentenza impugnata (testualmente riportata nel precedente paragrafo sub 11 emerge che la Commissione tributaria regionale ha effettivamente omesso di pronunciare sui motivi in questione.

5.3 – In particolare, con riferimento al primo motivo del ricorso, la Commissione tributaria regionale per quanto riguarda la sanzione, con lo scabro riferimento alla correttezza della relativa applicazione (e sulla base del rilievo – affatto eccentrico e privo di congruenza col punto controverso devoluto – del dato assolutamente pacifico della omessa dichiarazione degli impianti), ha completamente pretermesso di pronunciare sul pertinente motivo di appello in relazione alla causa petendi che sorreggeva la richiesta della contribuente di annullamento del provvedimento impositivo in parte de qua ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, per le dedotte “condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni” in ordine alla base imponibile.

5.4 – Palese è poi, in relazione al secondo motivo di ricorso, la omissione della pronuncia della sentenza impugnata in merito al motivo di gravame concernente la determinazione degli interessi.

All’infuori del mero riferimento all’importo degli interessi, contenuto nella indicazioni delle causali dell’avviso di accertamento (p. 2 della sentenza), la Commissione tributaria regionale ha perfino omesso di rappresentare che tra i motivi di appello, la società contribuente aveva proposto anche quello concernente la determinazione degli interessi.

5.5 – La nullità che inficia la sentenza appellata in relazione alla omessa pronuncia in ordine ai motivi del gravame della contribuente, concernenti la sanzione inflitta con l’avviso di accertamento e il computo degli interessi addebitati, comporta la cassazione della sentenza e il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019

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