Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7394 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, (ud. 08/07/2021, dep. 07/03/2022), n.7394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14470-2020 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

M.S., C.A.M., M.T.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,

presso lo studio dell’avvocato ANTON GIULIO LANA, che le rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIO METALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2079/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato il 5/6/2020, il Ministero della Salute propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 2079/2020 della Corte d’Appello di Roma, notificata il 29/4/2020. Con controricorso notificato il 15/7/2020 resistono le controparti.

2. Per quanto ancora rileva, C.A.M., M.T. e M.S., in proprio e quali eredi di M. Mario, hanno proposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda dei medesimi volta a ottenere dal Ministero della Salute il risarcimento del danno causato dalla terapia con gammaglobuline effettuata sul de cuiuis nel 1989, in seguito alla quale quest’ultimo era risultato affetto da HCV (poi evolutasi in cirrosi epatica con esito fatale).

3. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’Appello di Roma ha accolto il gravame ritenendo provato il nesso causale tra la somministrazione di sangue infetto e il decesso del congiunto e, pertanto, ha condannato il Ministero al risarcimento dei danni in favore degli appellanti; inoltre, ha rigettato l’eccezione di compensatio lucri cum damno spiegata con riferimento all’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, in quanto il Ministero non aveva fornito né la prova dell’effettivo versamento dell’indennizzo, né ne aveva indicato il preciso ammontare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, art. 2, commi 1-4, degli artt. 2043,2056 e ss., degli artt. 2041 e 1243 c.c. e degli artt. 2697 e 270c.c., nonché degli artt. 115, 116, 183,213 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. La sentenza sarebbe errata là dove non ha considerato che la parte danneggiata aveva ottenuto il riconoscimento del diritto all’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, nonché della documentazione prodotta in atti dalla quale sarebbe stato possibile quantificare l’assegno una tantum, costituito da una somma fissa, predeterminata per legge. Difatti, ai fini della compensatio lucri cum damno, non sarebbe necessaria la prova dell’effettiva corresponsione dell’indennizzo, ma esclusivamente la sua determinabilità.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.

3. La Corte d’Appello ha rilevato che il Ministero non aveva fornito la prova dell’effettivo versamento dell’indennizzo (nonostante la relativa domanda fosse stata accolta, come ammesso anche dagli appellanti) e non ne aveva neppure indicato il preciso ammontare. Tanto premesso, ha ritenuto di non poter applicare l’invocata detrazione, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il “lucrum”. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, ai fini della detrazione dall’importo risarcitorio dell’indennizzo “ex lege” n. 210 del 1992, ne aveva ritenuto provata la corresponsione al dante causa dei ricorrenti, alla luce della documentazione versata in atti e delle allegazioni contenute nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, sebbene il relativo mandato di pagamento fosse stato prodotto senza quietanza).” (Cass., Sez. 3 Ordinanza n. 21837 del 30/8/2019; Sez. 3 -, Sentenza n. 20909 del 22/8/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9434 del 10/5/2016; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 14932 del 14/6/2013).

4. La Corte territoriale ha deciso la quaestio iuris in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e l’esame del motivo non offre censure idonee a inficiarne l’impianto motivazionale.

5. Difatti, anche in questa sede, il Ministero si limita a ribadire che il giudice del gravame avrebbe potuto quantificare l’indennizzo sulla base del verbale della C.M.O. dell’8/3/2010. Tuttavia, in primo luogo occorre evidenziare che il giudice non può supplire alle lacune probatorie della parte; in secondo luogo, il verbale al quale la ricorrente fa riferimento consiste nell’accertamento del nesso causale tra decesso e patologia post-transfusionale con cui era stato astrattamente previsto il diritto all’indennizzo del danneggiato, senza che – dalla produzione de qua – emerga la possibilità di quantificare la somma spettante a tale titolo.

6. Invero, la riconosciuta spettanza a favore del danneggiato dell’indennizzo ex lege n. 210/1992 non fornisce elementi per individuare l’esatto ammontare del credito opposto in compensazione sicché, per ritenere assolto l’onere probatorio in capo al Ministero, sarebbe stato necessario dimostrare – per il tramite degli opportuni riferimenti agli atti del giudizio di merito – di aver fornito dati specifici idonei alla determinazione del quantum.

7. Ne’ può soccorrere, a tal fine, il carattere predeterminato delle tabelle per individuare, in mancanza di dati specifici della cui prova è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione dal risarcimento (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20909 del 22/8/2018, in motivazione).

8. Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, liquidate come di seguito in favore dei controricorrenti, e al Contributo Unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

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