Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7393 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo

149, int. 12, presso l’avv. Sergio Fidenzio, rappresentato e difeso

dall’avv. Pomero Pierluigi, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte (Torino), Sez. 22^, n. 66/22/05 del 10 novembre 2005,

depositata il 21 dicembre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza;

Letto il ricorso concernente l’impugnazione di un avviso di

accertamento di maggior reddito di partecipazione in una società di

fatto;

letto il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e

dell’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto preliminarmente l’inammissibilità del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello svoltosi successivamente alla successione dell’Agenzia delle Entrate;

rilevato che la sentenza impugnata è censurata con unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello per la supposta mancanza di specificità dei motivi;

ritenuto che il motivo sia manifestamente fondato sulla base del principio affermata da questa Corte secondo cui “nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E’ pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. n. 1224 del 2007);

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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