Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7393 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., S.G., SA.GI., tutti nella

qualita’ di eredi di S.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato

MARCHETTI ALBERTO, rappresentati e difesi dagli avvocati SANTONOCITO

CESARE, TIGANO ALDO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI MESSINA, in

persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato SAJA PIERO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAGAUDDA GIUSEPPE, giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 276/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 23/11/2005 R.G.N. 822/99;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 21.7.1997 la Azienda U.S.L. n. (OMISSIS) di Messina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/97 emesso dal Pretore di Messina – sez. Ali’ Terme – a favore di S.C., titolare di un laboratorio di analisi mediche, con il quale si era ingiunto il pagamento della somma di L. 14.118.926, oltre interessi, rivalutazione e spese.

Parte opponente eccepiva preliminarmente il difetto di competenza funzionale del Giudice del lavoro oltre che il difetto di competenza territoriale del Pretore di Ali’ Terme. Nel merito, deduceva l’insussistenza del diritto di credito dedotto ai sensi e per gli effetti di cui al D.A. 19715 del 12.7.1996 e del D.L. n. 323 del 1996 nonche’ della L. n. 662 del 1996, sia in relazione alla sorte capitale, che agli interessi ed alle spese. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed instando per la rifusione delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, S.C. contestava la fondatezza dell’opposizione ex adverso proposta e ne chiedeva conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi.

Prodotta documentazione, con sentenza n. 8/1999 emessa il 17.3.1998 e depositata il 31.5.1999, il Pretore revocava i decreti ingiuntivi opposti, condannando l’opponente al pagamento in favore del S. delle somme ivi specificatamente indicate oltre alla rifusione di meta’ delle spese giudiziali.

2. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 9.6.1999 proponeva appello l’A.U.S.L. n. (OMISSIS) deducendo i seguenti motivi: 1) aveva errato il giudice di prime cure a rigettare l’eccezione dalla stessa proposta di difetto di competenza funzionale del Giudice del lavoro, in quanto – alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9970/94 nonche’ delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502 del 1998, art. 8, D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 9 e L. n. 412 del 1991, art. 43, comma 2 i rapporti con i soggetti gia’ convenzionati si fondano sulla L. n. 833 del 1973, artt. 43 e 44 e sono quindi riconducibili alla categoria delle concessioni amministrative, con conseguente impossibilita’ di ricondurre tali rapporti all’istituto della parasubordinazione di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3; 2) aveva altresi’ errato il primo giudice a condannare essa opponente al pagamento di 2 competenze residuali il cui credito e’ invece insussistente ed al pagamento di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Concludeva chiedendo, pertanto, che – previa sospensione dell’esecutivita’ della sentenza appellata – venisse accolta l’opposizione con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.

Con memoria depositata il 29.3.2000 si costituiva S.C., chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed instando per la rifusione delle spese di lite.

Interrotto il giudizio a seguito del decesso dell’appellato, con ricorso depositato il 19.6.2003 l’A.U.S.L. n. (OMISSIS) riassumeva detto giudizio, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata con condanna degli eredi del dott. S.C. alla restituzione della somma di L. 41.926.017 (pari ad Euro 11.457,26), oltre rivalutazione ed interessi, percepita con ordinanza di assegnazione resa nella procedura esecutiva introdotta in forza della sentenza appellata e con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Con memoria datata 26.1.2004 si costituivano C.A., S.G. e Sa.Gi., nella qualita’ di eredi di S.C., i quali insistevano per la conferma della sentenza appellata e per la rifusione delle spese giudiziali.

Il tribunale di Messina con sentenza del 18 – 23 novembre 2005 accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, revocava i decreti ingiuntivi opposti, rigettando le domande proposte da S.C.; condannava gli appellati, nella suindicata qualita’, a restituire la somma percepita dal dante causa in forza della sentenza impugnata; compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

3. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per Cassazione gli eredi dell’originario ricorrente.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. (perche’ il Tribunale ha accolto l’appello dell’Ausl ritenendo che l’Azienda aveva informato tempestivamente e preventivamente il dott. S. C. dei limiti di spesa imposti dall’Assessorato Regionale per le prestazioni erogate in regime di convenzione, cosi’ violando il divieto di nuove eccezioni posto dall’art. 437 c.p.c.); violazione o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 32 e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 8 (sostiene che il limite di spesa puo’ ritenersi operante soltanto se approvato in via preventiva e, comunque, dopo avere sentito le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; tale tetto di spesa per l’anno 1997 era stato fissato dalla Regione siciliana soltanto nel mese di agosto 1997, sottoposto all’approvandone delle organizzazioni di categoria nel mese di ottobre 1997 e, comunque, recepito dall’Ausl n. (OMISSIS) di Messina solo a fine dicembre 1997); violazione dei principi di buona fede, lealta’ ed affidamento nei rapporti convenzionali di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. (sostiene che il Tribunale ha errato, infine, nell’escludere che il Dott. S.C. avesse maturato un legittimo affidamento nei confronti dell’omessa approvazione e/o comunicazione fino al mese di ottobre 1997 del budget di spesa sanitaria per l’anno 1997).

2. Il ricorso – i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente – e’ infondato.

2.1. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che correttamente il tribunale ha ritenuto trattarsi di una deduzione, non gia’ di un’eccezione in senso proprio. Puo’ quindi richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 25 febbraio 2009, n. 4545) secondo cui nel rito del lavoro, il divieto di ius novorum in grado di appello, di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa; ne consegue che, accertata l’invalidita’ della clausola di risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianita’ retribuiva, e’ ammissibile la deduzione dell’appellante sulla decorrenza del diritto alla retribuzione dalla costituzione in mora e non gia’ dalla data in cui il rapporto sarebbe cessato secondo la clausola nulla.

2.2. Quanto al secondo motivo puo’ considerarsi che la sentenza impugnata fa riferimento ad un tetto di speso fissato in via provvisoria con riferimento alla spesa dell’anno precedente (ossia non doveva esserci un incremento di spesa rispetto al 1996); cio’ “fin dall’inizio dell’anno”.

Questa circostanza in fatto esclude la fondatezza della deduzione dei ricorrenti sull’inammissibile carattere retroattivo del tetto di spesa per il 1997 fissato in via definitiva solo alla fine dell’anno di riferimento.

Ne’ i ricorrenti deducono che il tetto di spesa 1997 sia stato inferiore a quello del 1996.

In diritto poi va ribadito quanto gia’ affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 11 gennaio 2007, n. 403, secondo cui, nell’ambito della disciplina specifica sanitaria risultante, in particolare, dalle previsioni di cui alla L. 28 novembre 1995, n. 549, art. 2, comma 8 e L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 32 bisogna tener distinti il procedimento di fissazione del tetto di spesa sanitaria da quello diretto alla determinazione del piano annuale sanitario;

infatti, il provvedimento – adottato nelle forme del decreto assessoriale – con il quale la Regione individua il tetto di spesa per un determinato anno finanziario prescinde da qualsiasi contrattazione con le strutture sanitarie pubbliche e private e ha natura autoritativa, involgendo apprezzamenti assolutamente discrezionali della P.A.; diversamente, lo strumento di programmazione preventiva previsto per la predisposizione dell’anzidetto piano annuale sanitario forma oggetto di contrattazione fra Regione ed unita’ sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi dall’altra. Pertanto, alla luce della richiamata dettagliata normativa (come integrata anche dal disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 4, comma 7 modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 5), la predetta contrattazione, estesa a tutte le strutture pubbliche e private ed ai professionisti convenzionati, non puo’ considerarsi prevista dalla legge in sede di determinazione del tetto annuo di spesa, con la conseguenza che il relativo provvedimento dell’assessore regionale alla Sanita’, adottato in assenza della riferita contrattazione, e’ da ritenersi legittimo sia con riferimento alla fissazione di siffatto tetto economico complessivo che con riguardo all’indicazione dei criteri automatici idonei per stabilire il “budget” annuale di ciascuna struttura sanitaria.

E’ stata cosi’ confermata la sentenza di merito che aveva respinto la domanda proposta da un professionista convenzionato per il pagamento di prestazioni effettuate nel 1997 per le quali l’A.S.L. non aveva corrisposto il compenso, sul presupposto della ritenuta legittimita’ del decreto assessoriale che aveva autoritativamente determinato il tetto di spesa annuale e con riferimento alla cui adozione non era necessario osservare preventivamente la richiamata contrattazione.

2.3. Manifestamente infondato e’ poi il terzo motivo di ricorso non essendo ravvisabile alcun affidamento tutelabile per essere il tetto di spesa previsto per legge;

cio’ tanto piu’ in una situazione in cui era stato comunicato all’originario ricorrente l’operativita’, in via provvisoria, dello stesso tetto di spesa previsto per il 1996.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicita’ delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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