Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7393 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017), n. 7393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22129-2015 proposto da:
D.V.I., D.V.G., rappresentati e difesi dagli
avvocati EUGENIO ANTONIO CORREALE e ALESSANDRA TONONI;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GORIZIA 51-B, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO ZANNINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MILONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 657/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 10/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti D.V.I. e D.V.G. impugnano, articolando due motivi di ricorso, la sentenza n. 657/2015 del 10 febbraio 2015 della Corte d’Appello di Milano, la quale aveva rigettato gli appelli principale ed incidentale avverso la sentenza 20 dicembre 2010 resa dal Tribunale di Monza. Il Tribunale di Monza aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di Euro 21.100,95 richiesti dal Condominio (OMISSIS), a titolo di spese condominiali dovute dalla condomina M.A., e poi dagli eredi di questa D.V.I. e D.V.G.. L’unico motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, reiterato nell’appello principale, concerneva la nullità della procura alle liti inerente il ricorso monitorio, giacchè rilasciata dall’architetto G.G., anzichè dalla Arch. Gatto s.a.s., società amministratrice del Condominio intimante. Al riguardo, la Corte di Milano ha affermato che la delibera condominiale di nomina dell’amministratore recasse l’indicazione cumulativa della società in accomandita (ovvero della Arch. Gatto s.a.s. di B.L.) e della persona di G.G. (soggetto diverso dal socio accomandatario di quella), dovendosi, pertanto, intendere la volontà dell’assemblea di conferire il mandato a quest’ultimo, pur connotandolo altresì come socio della società di persone.
Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. e dell’art. 1136 c.c., u.c., in quanto il verbale di nomina dell’amministratore si riferirebbe inequivocamente allo “studio Arch. Gatto & c. s.a.s. in persona dell’Arch. G.”. Il secondo motivo di ricorso deduce ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e c, nonchè omesso esame di fatto decisivo (le fatture emesse dallo studio arch. Gatto & c. s.a.s.), sempre in relazione alla volontà dell’assemblea di nominare amministratore la società e non la persona fisica.
Il Condominio (OMISSIS), si difende con controricorso ed ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.pc.., comma 2.
Ritenuto che il ricorso proposto da D.V.I. e D.V.G. potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il Condominio (OMISSIS) ha presentato altresì memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
In via pregiudiziale, va presa in esame la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata da D.V.I. e D.V.G. in data 23.01.2017, con adesione del controricorrente. La rinuncia, giacchè effettuata prima della data stabilita per l’adunanza, deve ritenersi utilmente formulata, operando un coordinamento tra l’art. 380-bis c.p.c. (come riformulato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), l’art. 390 c.p.c., comma 1 e l’art. 375c.p.c..
Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, si compensano tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017