Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7393 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 17/03/2020), n.7393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21029/2015 proposto da:

Comune Di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Siacci n. 39,

presso lo studio dell’avvocato Sinesio Antonio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Salvago Rita, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4414/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4414/2014 depositata in data 3 luglio 2014 la Corte d’appello di Roma, per quanto ancora di interesse, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Agrigento avverso la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui era stata respinta l’eccezione di carenza di legittimazione sollevata da detto Comune nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, subentrato all’Agenzia per il Mezzogiorno, e, di conseguenza, era stata rigettata la domanda di restituzione delle somme pagate dal Comune alla S.A.I.S.E.B. s.p.a. in relazione a lavori appaltati con contratto del 5-9-1985 e con successivi tre atti aggiuntivi. La Corte territoriale ha precisato che la questione della legittimazione passiva atteneva solo alla riserva n. 1, iscritta per il pagamento di Lire 2.278.726.811 per i maggiori oneri e danni subiti dall’appaltatrice per la sospensione dei lavori di 36,3 mesi (dal 12-2-1988 al 20-2-1991). La Corte d’appello, interpretando l’atto di trasferimento 19-2-1991, ha ritenuto che le parti avessero inteso assumere, quale criterio per l’attribuzione della responsabilità, la data di iscrizione della riserva negli atti contabili e che, poichè la riserva n. 1 era stata iscritta dopo l’atto di trasferimento, ossia il 20-2-1991, non fosse sussistente la legittimazione passiva dell’Agenzia, e per essa del Ministero subentrato. A giudizio della Corte territoriale, stante la previsione specifica di cui all’art. 3 dell’atto di trasferimento in ordine alle riserve, il testo complessivo del suddetto atto doveva intendersi nel senso che la linea di demarcazione tra la responsabilità del Ministero e quella del Comune era costituita non dalla data di verificazione del fatto posto a base della riserva, ma solo dalla data di iscrizione della riserva.

2. Avverso questa sentenza il Comune di Agrigento propone ricorso, affidato a un solo motivo, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, che si è costituito tardivamente e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un solo articolato motivo il Comune ricorrente lamenta “Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti – artt. 1362 e 1362 c.c.”. Deduce che la Corte territoriale non aveva interpretato la clausola in contestazione secondo il suo tenore letterale. Il Comune ricorrente aveva invocato la responsabilità del Ministero resistente richiamando dell’art. 3, u.c., dell’atto di trasferimento, il cui contenuto, trascritto in ricorso, è il seguente: “Restano inoltre a carico dell’Agenzia gli eventuali oneri connessi a riserve iscritte negli atti contabili anteriormente alla data del presente atto e comunque tutti gli eventuali oneri da contenzioso amministrativo o giurisdizionale connessi a fatti verificatisi anteriormente alla data del presente atto sempre che – in entrambi i suddetti casi – non siano imputabili a responsabilità di specifici soggetti. Le riserve saranno oggetto di istruttoria e decisione da parte dell’Agenzia cui è riservata in merito ogni definitiva determinazione che sarà successivamente comunicata “nomine proprio” dall’Ente all’impresa interessata”. Rileva il ricorrente che il Tribunale aveva riconosciuto che gli oneri oggetto delle domande della S.A.I.S.E.B. rientravano tra quelli posti a carico dell’Agenzia dall’atto di trasferimento, ma aveva escluso che l’atto avesse determinato una novazione soggettiva ex latere debitoris e soltanto sotto tale profilo ne aveva escluso l’addebitabilità all’Agenzia e, di seguito, al Ministero subentrato. Ad avviso del Comune ricorrente, la Corte territoriale, pur implicitamente ritenendo sussistente una novazione soggettiva ex latere debitoris, aveva erroneamente interpretato dell’art. 3, u.c., dell’atto di trasferimento, in violazione dell’art. 1362 c.c.. In particolare rimarca il ricorrente che il significato letterale di “comunque” è, secondo il dizionario “in ogni caso” “in ogni modo” e dalla dizione testuale emerge la volontà di includere, nel novero degli oneri a carico dell’Agenzia, tutti quelli che in qualsiasi modo e, quindi, di qualsiasi natura, riserve comprese, erano comunque riconducibili a fatti antecedenti alla data del trasferimento. Al contrario, per esprimere la volontà delle parti nel senso indicato dalla Corte territoriale sarebbe stata sufficiente la congiunzione “e” senza che fosse necessario aggiungere “comunque”. In applicazione dell’art. 1362 c.c., la Corte territoriale avrebbe, quindi, dovuto ricostruire la volontà delle parti anche alla luce delle altre statuizioni dell’atto e della legislazione regolante la materia, considerato che nella fattispecie il contenuto dell’atto di trasferimento era predeterminato dalle leggi relative alla cessazione della Cassa e dell’attribuzione di competenze all’Agensud. Erroneamente la Corte d’appello si era soffermata esclusivamente sulla frase relativa alle riserve, senza prima procedere all’esame, innanzitutto semantico, della frase stessa e, quindi, dell’intero periodo e senza contestualizzare tale esame con le altre previsioni relative sempre agli oneri a carico delle parti. Richiama il Comune anche il disposto del citato art. 3, comma 4, secondo il quale “L’Ente espressamente riconosce e dichiara che l’importo globale forfettario di cui sopra comprende – fra l’altro – il costo dei lavori di completamento e delle forniture, delle spese generali, dell’I.V.A. di ogni tassa o imposta comunque dovuta, le indennità di occupazione e di espropriazione ed eventuali maggiori in ordine alle stesse, ogni onere per la lievitazione dei prezzi, per esiti di contenzioso contrattuale od espropriativo amministrativo connessi a fatti successivi alla data del presente atto, gli oneri di eventuali maggiori quantità e qualità di lavori e /o forniture che si possano rendere necessari, danni di forza maggiore, adeguamenti dovuti a deficienze progettuali, oneri relativi alla liquidazione delle competenze

spettanti al liquidatore”. Sottolinea il Comune che dalla lettura combinata dei suindicati due commi emerge chiaramente la volontà delle parti, che era quella di addossare all’Agenzia ogni onere economico in qualsiasi modo connesso e relativo a fatti antecedenti all’atto di trasferimento e di addossare al Comune quello, remunerato con un importo erogato a forfait, relativo a fatti verificatisi successivamente. Lamenta pertanto la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., anche per omessa valutazione, al fine di ricostruire la volontà della parti, dell’ultimo inciso dell’art. 3 citato, u.c., secondo il quale “Le riserve saranno oggetto di istruttoria e decisione da parte dell’Agenzia cui è riservata in merito ogni definitiva determinazione che sarà successivamente comunicata “nomine proprio” dall’Ente all’impresa interessata”. Ad avviso del ricorrente da detta disposizione si evince che l’espressa indicazione delle riserve e della data della loro iscrizione non era stata effettuata per la loro esclusione dal novero degli oneri da contenzioso successivamente rimborsabili, ma solo per indicare la particolare disciplina cui sarebbero state sottoposte e cioè la istruttoria e decisione da parte dell’Agenzia e non dell’Ente. Ribadisce quindi il Comune che la clausola indicata dall’art. 3, non era stata esaminata, nella sua interezza, dalla Corte territoriale, che neppure aveva fatto ricorso al criterio letterale e al criterio di valutazione congiunta del contenuto delle altre clausole.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte “Nell’interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorchè le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, se non (fuori dell’ipotesi dell’ambiguità della clausola) previa rigorosa dimostrazione dell’insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale”(Cass. n. 20791/2004). Il principale strumento è, quindi, rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, ma il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, anche in tema di interpretazione degli atti amministrativi (Cass. n. 12400/2007 e Cons. Stato n. 6378/2019).

2.2. L’interpretazione oggetto di censura è quella concernente dell’art. 3, u.c., dell’atto di trasferimento del 19-2-1991, che è del seguente tenore: “Restano inoltre a carico dell’Agenzia gli eventuali oneri connessi a riserve iscritte negli atti contabili anteriormente alla data del presente atto e comunque tutti gli eventuali oneri da contenzioso amministrativo o giurisdizionale connessi a fatti verificatisi anteriormente alla data del presente atto sempre che – in entrambi i suddetti casi – non siano imputabili a responsabilità di specifici soggetti. Le riserve saranno oggetto di istruttoria e decisione da parte dell’Agenzia cui è riservata in merito ogni definitiva determinazione che sarà successivamente comunicata “nomine proprio” dall’Ente all’impresa interessata”.

Nel caso di specie, in base a quanto accertato dai Giudici di merito con apprezzamento di fatto insindacabile, la riserva in questione (n. 1), relativa a fatti verificatisi anteriormente all’atto di trasferimento del 19-2-1991, era stata iscritta in data 20-2-1991.

La Corte territoriale, interpretando l’art. 3 citato, non si è attenuta al criterio ermeneutico basato sulla formulazione letterale, verificato alla stregua dell’intero contesto delle previsioni che disciplinano il riparto degli oneri tra il Comune e il Ministero, subentrato ex lege all’Agenzia per il Mezzogiorno. In particolare la linea di demarcazione tra la responsabilità del Ministero e quella del Comune è costituita dalla data di verificazione dei fatti, essendo espressamente previsto che rimangono a carico dell’Agenzia per il Mezzogiorno, e quindi di seguito del Ministero, tutti gli oneri connessi a fatti verificatisi anteriormente alla data del trasferimento. Ciò si desume chiaramente e univocamente dal tenore letterale dell’art. 3, u.c., nella parte in cui pone, per l’appunto, a carico dell’Agenzia “gli eventuali oneri connessi a riserve iscritte negli atti contabili anteriormente alla data del presente atto e comunque tutti gli eventuali oneri da contenzioso amministrativo o giurisdizionale connessi a fatti verificatisi anteriormente alla data del presente atto”, con la sola eccezione dei fatti imputabili a responsabilità di altri specifici soggetti.

L’utilizzo dell’avverbio “comunque”, nella congiunzione tra le due frasi, invero non preso in esame dalla Corte d’appello, non può essere ignorato, nè può ritenersi meramente pleonastico, poichè è, invece, univocamente indicativo del preciso ambito di discrimine previsto con il trasferimento di competenze, in coerenza con quanto disposto dello stesso art. 3, comma 4, secondo il quale il Comune, a fronte di un importo globale forfettario, si è assunto ogni onere “anche per esiti di contenzioso contrattuale od espropriativo connessi a fatti successivi alla data del trasferimento”.

Nè, infine, trova letterale o logico-sistematico supporto nella dizione della disposizione scrutinata l’argomentazione della Corte territoriale secondo cui risulterebbe introdotta, nell’atto di trasferimento, una previsione specifica in ordine alle riserve, nella parte in cui è disposto che “Le riserve saranno oggetto di istruttoria e decisione da parte dell’Agenzia cui è riservata in merito ogni definitiva determinazione che sarà successivamente comunicata “nomine proprio” dall’Ente all’impresa interessata”.

Detta ultima disposizione disciplina solo l’iter da seguire per la definizione delle riserve, demandandone all’Agenzia, e non al Comune, l’istruttoria, ma non introduce alcuna deroga al criterio discretivo dettato in linea generale e basato, come si è detto, sulla data di verificazione dei fatti, ossia restando a carico dell’Agenzia, e di seguito del Ministero, tutti gli oneri connessi ai fatti anteriori alla data del trasferimento.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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