Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7393 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29078-2019 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI,

62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 27/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente I.L. è cittadino (OMISSIS), della regione (OMISSIS) da cui ha raccontato di essere fuggito perchè ha assistito all’omicidio del fratello, che aveva in precedenza subito soprusi, ed ha pertanto denunciato il fatto alla polizia, che dapprima lo ha deriso, ma poi ha agito arrestando alcuni degli autori del fatto, i cui sodali hanno minacciato di morte il ricorrente che cosi è dovuto fuggire dal suo paese.

La commissione territoriale ha rigettato le domande di protezione internazionale ed umanitaria soprattutto per via della ritenuta inverosimiglianza del racconto.

Egualmente ha deciso il Tribunale di Ancona, avverso il cui decreto il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi. Il Ministero si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- La ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale ritiene innanzitutto inverosimile il racconto del ricorrente, in quanto caratterizzato oltre che da lacune quanto alla collocazione spazio temporale, altresì da contraddizioni relative all’intervento della polizia, prima negato, poi ammesso.

Esamina comunque la domanda per lo status di rifugiato ritenendo non sussistere, anche in base alla sola vicenda, ragioni di persecuzione del ricorrente; mentre quanto alla protezione sussidiaria il Tribunale esclude che la situazione della Nigeria possa caratterizzarsi per l’esistenza di un conflitto armato e comunque per la violazione dei diritti umani.

Quanto alla protezione umanitaria, a parte la considerazione, sotto l’aspetto oggettivo, della assenza di pericoli in (OMISSIS), il Tribunale ritiene che, alla luce della nuova normativa (L. n. 113 del 2018), i motivi di salute invocati dal ricorrente non sono tali da costituire impedimento al rimpatrio.

p..- Questa rationes sono contestate con due motivi.

Il primo motivo denuncia motivazione apparente quanto al giudizio di credibilità, nel quale il Tribunale avrebbe disatteso alcuni documenti prodotti dal ricorrente, ed in particolare un documento compilato dalla polizia (OMISSIS).

Il motivo in tali termini è inammissibile.

Infatti, l’omessa considerazione di un documento rileva sotto il profilo della omessa valutazione di una prova o di un fatto, qualora l’omissione rilevi come mancata valutazione di una circostanza di fatto rilevante.

Non è difetto di motivazione, nè motivazione apparante, che per il resto, nella decisione impugnata è sufficientemente presente, il difetto di motivazione presupponendo che non si riesca ad evincere gli argomenti o le ragioni che giustificano la decisione, mentre nel decreto impugnato sono chiare le ragioni del giudizio di inverosimiglianza (p. 2). Ma, ad intenderlo come censura di omessa valutazione di un fatto, è inammissibile in quanto non si dice quale fosse il contenuto di quel documento e perchè era rilevante ai fini del decidere, nè in che termini il suo contenuto era stato prospettato al Tribunale.

p..- Il secondo motivo contiene due censure distinte.

La prima di violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 ed è relativo alla protezione sussidiaria; il secondo di violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 e L. n. 25 del 2008, art. 32 ed è relativo alla protezione umanitaria.

Quanto alla prima censura il ricorrente ritiene che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la situazione della (OMISSIS) e riporta una serie di fonti che, per contro, manifesterebbero una condizione di pericolosità diffusa. Ritiene altresì che il tribunale abbia travisato il contenuto delle stesse fonti cui ha fatto ricorso.

Questa prima parte del motivo è infondata.

Il ricorrente, quanto all’ultimo argomento speso, ossia travisamento della fonte da parte dello stesso tribunale, in realtà non indica esattamente in che modo la fonte sarebbe stata travisata.

Quanto al resto, le fonti indicate dal ricorrente indicano situazioni di violenza e terrorismo diffuso ma non una condizione di generale conflitto armato pericoloso per civili, che è il criterio di valutazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) l’unica da potersi prendere in considerazione in ragione della inverosimiglianza ritenuta del racconto del ricorrente.

La seconda parte del motivo è invece fondata.

Ai fini della protezione umanitaria il ricorrente aveva invocato alcuni problemi di salute, che andavano valutati dunque come condizioni soggettive rilevanti ai fini dei motivi umanitari di cui alla L. n. 286 del 1998.

Vale a dire che essendo il novero dei motivi umanitari aperto, tra questi può ben rientrare una condizione di salute che, per la sua gravità, è ostativa al rimpatrio. Ma la valutazione va compiuta alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, che è quella, nel caso presente, della L. n. 286 del 1998, non applicandosi retroattivamente la L. n. 113 del 2018 (Cass. sez. u. 29459/2019), come del resto lo stesso tribunale aveva ritenuto in premessa, salvo poi a verificare se la salute fosse rilevante ai sensi però della nuova legge (113 del 2018) non applicabile al caso presente.

La sentenza va dunque cassata quanto a questo ultimo punto, al fine di una valutazione della rilevanza della salute ai sensi della L. n. 286 del 1998 anzichè della L. n. 113 del 2018.

P.Q.M.

La corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA