Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7392 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

G.A., M.F., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia), Sez. 8^, n. 25/08/05 del 9 marzo 2005, depositata il 10

giugno 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente l’impugnazione della rettifica del classamento proposto dai contribuenti con la procedura DOCFA per un immobile per il quale essi avevano chiesto un frazionamento e diversa distribuzione degli spazi interni;

preso atto che i contribuenti non si sono costituiti;

rilevato che con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione censura la sentenza impugnata per aver ritenuto mera difesa e non eccezione in senso proprio imponibile per la prima volta in appello, l’eccezione di decadenza dell’ufficio dal potere di imposizione per la tardiva notifica dell’avviso di rettifica;

ritenuto che il motivo sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “in materia tributaria, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice”, sicchè ad essa va riconosciuto “quel carattere di novità che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, ne impedisce la proposizione, per la prima volta, in sede di gravame, in quanto introduce un tema d’indagine e di decisione estraneo all’oggetto della controversia” (Cass. n. 25361 del 2006);

rilevato che con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, l’amministrazione censura la sentenza impugnata in ordine al ritenuto verificarsi della decadenza in relazione al mancato rispetto del termine, asserito perentorio, stabilito dalla legge per la rettifica del classamento proposto dal contribuente;

ritenuto che il motivo sia manifestamente fondato in forza del principio affermato da questa Corte secondo cui “in tema di catasto dei fabbricati, con il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, è stata introdotta una procedura – cd. DOCFA – per l’accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi;

la procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56 la funzione di “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicchè il termine massimo (“entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni”) di un anno assegnato all’ufficio dall’art. 1, comma 3, del D.M. per la “determinazione della rendita catastale definitiva” non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere di rettifica – costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto, ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 a valere come rendita proposta fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva” (Cass. n. 16824 del 2006;

ritenuto che, pertanto, il ricorso debba esse accolto e la sentenza impugna debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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