Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7392 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20705-2007 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 22493-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAETANA ALLEGRA, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta delega in

calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e sul ricorso 21297-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAETANA ALLEGRA, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 412/2006 della GORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/07/2006 R.G.N. 578/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO per delega COGO GIOVANNA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI anche per delega GAETANA ALLEGRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per inammissibilità del ricorso nei

confronti di N., per l’accoglimento del ricorso principale e

di quello di P., assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Siracusa, N.M. e P.S. chiedevano che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra di loro e Poste Italiane s.p.a. – rispettivamente per i periodi (OMISSIS) ( N.) e (OMISSIS) ( P.) – per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del c.c.n.l.

11.1.2001.

Il giudice di primo grado rigettava le domande rilevando che i due contratti erano disciplinati dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e non dall’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01, che la clausola di apposizione del termine non era generica e che le esigenze ivi descritte erano state esaurientemente provate.

Proponevano appello in via principale i due dipendenti e Poste Italiane s.p.a. in via incidentale, i primi ribadendo la dedotta nullità, la seconda richiedendo l’accoglimento dell’eccezione di risoluzione consensuale dei contratti con conseguente carenza di interesse degli attori, disattesa dal giudice, sostenendo altresì l’esclusione della conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, non essendo tale effetto sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001.

La Corte d’appello di Catania (sentenza 18.5-19.7.06), rigettata in via preliminare la censura proposta in via incidentale a proposito della carenza di interesse, accoglieva l’impugnazione principale per N. e la rigettava per P..

Rilevava il giudice di merito che i contratti erano stati stipulati ai sensi degli artt. 25 c.c.n.l. 11.1.2001, quando era già entrato in vigore il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, di attuazione della direttiva 1999/70/CE e recante la nuova disciplina del contratto di lavoro a termine, e che, in ragione della norma transitoria contenuta nell’art. 11 di detta fonte, la nuova normativa legale e quella contrattuale stipulata L. n. 56 del 1987, ex art. 23 erano coesistenti fino alla scadenza del regime transitorio, con la possibilità per il datore di stipulare contratti a termine sia in forza della nuova disciplina di legge, sia in forza dei preesistenti contratti di categoria.

Con riferimento al contratto collettivo dell’11.1.01, nella specie rilevante, constatava che la materia dei contratti a termine non era stata oggetto del confronto sindacale a livello nazionale e regionale previsto dall’art. 25, comma 2, del contratto collettivo, dato che l’accordo sindacale 18.1.01 di era limitato ad affermare che i processi di riorganizzazione di Poste Italiane sarebbero stati gestiti anche con il ricorso ai contratti a termine. Essendo, dunque, mancate dette procedure consultive di verifica, i contratti a termine non avrebbero potuto essere stipulati in forza di detta norma con il richiamo della sola causale prevista dal contratto collettivo, in ragione della genericità della formula ivi prevista.

Analogamente, ove si fosse ricondotta l’apposizione del termine esclusivamente alla disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, subordinando esso la stipula del contratto all’attuazione di una clausola generale (in luogo del riscontro delle ipotesi nominate previste dalla L. n. 230 del 1962 o di quelle autorizzate dalla L. n. 56 del 1987, art. 23), il datone avrebbe avuto l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle oggettive ragioni richieste dalla norma di legge (art. 1) per l’apposizione della clausola di durata.

In conclusione, mentre riteneva nulla l’assunzione a termine della N., essendo essa intervenuta in forza di una norma collettiva incompleta nel processo formativo e in assenza dei requisiti richiesti dalla norma di legge, riteneva corretta l’apposizione del termine al contratto di P. essendo stato per lui il termine apposto anche per l’ulteriore esigenza della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, per il quale non esistevano le obiezioni superiormente indicate e per la cui concreta esistenza non era stata mossa alcuna contestazione.

Circa le conseguenze della dichiarazione di nullità del termine, riteneva che (limitatamente a N.) il contratto a tempo determinato dovesse trasformarsi in contratto a tempo indeterminato, di modo che Poste Italiane era condannata a riassumere la dipendente ed a risarcirle il danno nella misura delle retribuzioni omesse a decorrere dall’offerta della prestazione, da individuare nell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione in via principale P. e, limitatamente alla posizione N., Poste Italiane s.p.a. Quest’ultima risponde con controricorso e ricorso incidentale al ricorso di P., che a sua volta ulteriormente risponde con controricorso.

Non ha svolto attività difensiva N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i tre ricorsi vanno riuniti, onde procedere alla loro trattazione in unico contesto.

Va altresì precisato che il P. ha proposto solamente ricorso principale e non anche ricorso incidentale, dovendosi così chiarire l’equivoco nascente dall’intestazione del suo controricorso di risposta al ricorso incidentale di Poste Italiane, che recando l’intestazione “controricorso incidentale” potrebbe ingenerare l’equivoco.

Deve, inoltre, rilevarsi che agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia promossa da N.M..

Da detto verbale, recante la data del 13.11.08, risulta che N. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Poste Italiane in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

Nulla deve statuirsi al riguardo per le spese, non avendo N. svolto attività difensiva.

Passando all’esame della posizione di P., i tre motivi da lui dedotti con il ricorso possono essere sintetizzati come segue:

1) violazione dell’art. 414 c.p.p., n. 4, censurandosi l’affermazione che non fosse stata mossa contestazione all’effettività della esigenza di sostituire il personale assente per ferie, avendo egli sostenuto nel giudizio di merito che il datore non aveva indicato dettagliatamente quali fossero, ai sensi del D.Lgs. n. 368, art. 1 le ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificavano l’assunzione con contratto a termine, così adempiendo al disposto dell’art. 414 c.p.c., comma 4, che impone all’attore l’indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda;

2) violazione del D.Lgs. n. 368, art. 11, comma 2, e dell’art. 74 del c.c.n.l. 11.1.01, in quanto il regime transitorio previsto da detto art. 11 prevede da un lato l’abrogazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (comma 1) e dall’altro che le clausole dei contratti collettivi stipulati ai sensi della norma abrogata e vigenti (le clausole) alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 (24 ottobre 2001) mantengano la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi in questione; essendo il c.c.n.l. 11.1.01 scaduto il 31.12.01 (art. 74), l’art. 25 del contratto collettivo non costituiva più la fonte del contratto a termine de quo (stipulato per il periodo 25.7-30.9.02), con la conseguenza che la fattispecie dedotta in contratto avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente sulla base della normativa legale;

3) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè carenza, di motivazione, sostenendosi che, in presenza della contestazione del dipendente e in mancanza di prova circa l’effettiva esistenza dell’esigenza dedotta (sostituzione in concomitanza ferie), prova della quale era onerato il datore di lavoro, il giudice non avrebbe potuto affermare la legittimità del termine.

Con il ricorso incidentale Poste Italiane s.p.a. deduce nove motivi che possono essere sintetizzati come segue:

1) violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c. e art. 100 c.p.c., nonchè carenza di motivazione, in quanto il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo l’ampio lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto (30.9.02) e la proposizione del ricorso (9.7.03) indice di disinteresse del lavoratore a sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il giudice di merito avrebbe affermato che la prolungata inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto;

2) violazione degli artt. 112 e 414 c.p.c. e della L. n. 230 del 1962, art. 3 per la parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto non idoneo l’art. 25 c.c.n.l. a regolare la fattispecie, non avendo fatto seguito alla stipulazione del contratto nazionale la fase di confronto sindacale prevista dallo stesso articolo al comma 2, rilevando che sul punto la sentenza si è pronunziata oltre i limiti della domanda, ritenendo determinante un aspetto della contrattazione collettiva neppure dedotto dall’interessato quale motivo di nullità del contratto;

3) in via condizionata, violazione dell’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01 e dell’art. 1362 c.c., assumendo che detto confronto è obbligatorio solo per le parti stipulanti – di modo che dalla sua omissione non possono derivare conseguenze sulla validità del contratto individuale stipulato in forza della norma collettiva – e che, in ogni caso detto confronto si è effettivamente svolto, atteso che le parti sociali con una serie di accordi sindacali successivi al contratto collettivo hanno reciprocamente preso atto della necessità per Poste Italiane di ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato;

4) carenza di motivazione, non essendo spiegato dal giudice di merito la ragione per cui la violazione di una clausola gestionale avrebbe dovuto automaticamente riflettersi anche sul piano individuale dei singoli rapporti di lavoro;

5) violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, artt. 1362 e segg. e 1325 c.c., censurandosi la sentenza di appello nella parte in cui ritiene in contrasto con il requisito di specificità di cui al D.Lgs. n. 368, art. 1, comma 2 la prima parte della causale contrattuale che prevede, quale ragione dell’apposizione del termine la necessità di far fronte ad “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, … ecc.”, in quanto la norma dell’art. 1, comma 2, cit. D.Lgs. consente di desumere la descrizione particolareggiata e dettagliata della fattispecie per relationem dal contenuto scritto di altri documenti preesistenti, opponibili alle parti del contratto, atteso che i contratti collettivi indicati nel contratto individuale sono compiutamente individuati e, in ogni caso, consente di integrare la specificazione richiesta dalla norma nella specificazione di più ragioni;

6) carenza di motivazione, non avendo il giudice di merito esposto il processo logico in base al quale è pervenuto alla conclusione che le specificazioni contenute nella causale contrattuale non sarebbero idonee a soddisfare il requisito richiesto dall’art. 1, comma 2, cit.

D.Lgs.;

7) violazione del D.Lgs. n. 368, art. 4, comma 2, e art. 11, art. 2697 c.c., artt. 244 e 253 c.p.c. e art. 421 c.p.c., comma 2 essendo stato erroneamente posto a carico del datore di lavoro l’onere di provare le ragioni oggettive legittimanti la stipula del contratto a termine, mentre invece detto onere sorge solo in relazione di quelle che legittimano la proroga del contratto;

8) carenza di motivazione, non avendo il giudice di appello specificato per quale motivo non sarebbero state ammissibili e rilevanti le prove testimoniali offerte dal Poste Italiane in primo grado e reiterate nel secondo e per quale motivo il giudice stesso non abbia ritenuto di sanare l’eventuale carenza dei capitoli di prova con i poteri officiosi riconosciuti dalla norma processuale;

9) violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, art. 12 preleggi, artt. 1362 e segg. e 1419 c.c., contestando raffermatone che dalla disciplina del D.Lgs. in questione possa estrapolarsi la regola che, in caso di apposizione non consentita del termine, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasformerebbe in contratto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che la sanzione della conversione è prevista espressamente unicamente nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 368, art. 5, commi 2, 3 e 4; la conseguenza della rilevata nullità del termine dovrebbe, in base ai principi generali sulla nullità del contratto contrario a norma imperativa (art. 1418 c.c.) e, in particolare, sulla nullità parziale (art. 1419 c.c., comma 1), comportare la nullità dell’intero contratto “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte … colpita da nullità”.

Prima di procedere all’esame dei mezzi di impugnazione appena sintetizzati, deve rilevarsi che è pacifico agli atti che il contratto stipulato tra Poste Italiane s.p.a. ed il P. era stato stipulato per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”. In tale fattispecie negoziale il giudice di merito ha ravvisato l’esistenza di due ragioni legittimanti l’apposizione del termine, riconducibili la prima alle esigenze tecniche, organizzative e produttive e la seconda alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che la pluralità di ragioni legittimanti l’apposizione del termine è pienamente legittima, non costituendo la loro contemporanea indicazione incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l’unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra dette motivazioni (Cass. 17.6.08 n. 16396).

Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto compatibili e non contrastanti le due ragioni legittimanti, ed è pervenuto, quanto alle conseguenze giuridiche di entrambe, a conclusioni diverse, ritenendo illegittimamente apposta solo la prima ma non la seconda.

Con riferimento a quest’ultima (ovvero la necessità di assicurare il servizio durante il periodo di ferie del personale) lo stesso giudice ha ritenuto infondato l’appello del P. per due motivi: la mancata specifica contestazione della sua effettività da parte dell’interessato e la circostanza che nell’ipotesi di apposizione del termine in questione, adottata in conseguenza dalla contrattazione collettiva, non costituisce causa di nullità della clausola la mancata indicazione del nominativo del dipendente sostituito.

Così ricostruita la ratio della sentenza impugnata, deve rigettarsi il primo motivo, con il quale si censura l’affermazione che non fosse stata mossa nel primo grado (e, quindi, nel ricorso introduttivo) contestazione all’effettività di sostituire il personale assente per ferie. Al riguardo ritiene il Collegio che l’affermazione del giudice di merito è correttamente articolata, atteso che dal tenore della contestazione mossa al contratto nell’atto introduttivo, così come riferita nel ricorso per cassazione, non si rinviene alcun passo riferibile alla ragione giustificatrice alternativa oggi in esame, salvo la generale (e generica) contestazione della clausola in base alla quale era stato apposto il termine.

Il rigetto di tale motivo comporta l’assorbimento del terzo, atteso che una volta ritenuta mancante la contestazione del dipendente, non sorge questione circa la necessità della prova circa la concreta esistenza dell’esigenza e circa l’individuazione del soggetto che deve fornirla.

Anche il secondo motivo è infondato. La formulazione di tale mezzo è, infatti, basata sull’equivoco che la fonte della seconda ragione legittimante (ora in esame) sia stata individuata dal giudice di merito esclusivamente nella norma collettiva dell’art. 25, comma 1, del ccnl 11.1.01 (che appunto consentiva l’assunzione a termine per la sostituzione del personale assente per ferie), dal che la contestazione che la clausola di apposizione del termine, essendo apposta in un contratto stipulato dopo il 31.12.01 (data di cessazione del vigore del contratto collettivo), era ormai priva di fonte legittimante.

In realtà la Corte d’appello, come meglio indicato in narrativa, ha considerato la clausola di apposizione del termine nel suo complesso (ovvero con riferimento ad entrambe le ragioni legittimanti) tanto ai sensi del ccnl 10.1.01 che del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; essa ha tuttavia ritenuto che mentre le esigenze tecniche organizzative ecc. erano state esplicitate nel contratto individuale in termini tautologici, al punto da rendere generica la formulazione della clausola del termine, nel caso della necessità di assicurare il servizio durante delle ferie non solo tale genericità non era riscontrabile, ma anche esisteva la prova dell’effettività, in ragione della non contestazione del lavoratore.

In altre parole, il giudice di merito ha ritenuto la correttezza della necessità di assicurare il servizio durante il periodo feriale conforme non solo al disposto dell’art. art. 25 del contratto collettivo, ma anche al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Pertanto, l’accertamento che il ricorrente ritiene mancante è stato in realtà già compiuto dal giudice.

In conclusione, dunque, il ricorso del P. è infondato e deve essere rigettato. Tale rigetto comporta l’assorbimento del ricorso incidentale di Poste Italiane.

In ragione delle incertezze applicative della nuova disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001 esistenti al momento dell’inizio della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e così provvede:

– dichiara inammissibile il ricorso di Poste Italiane contro N. M., nulla provvedendo per le spese;

– rigetta il ricorso di P.S. e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto nei suoi confronti da Poste Italiane s.p.a., con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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