Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7392 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Anese s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma via del Corso 300

(presso gli avv.ti Andreotta e Detta,

avvgiuseppeandreotta.pec.ordineforense.salerno.it), rappresentata e

difesa, per mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Giorgi

Vittorio e Mongillo Flavia che dichiarano di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al n. di fax n. (OMISSIS) e alla

p.e.c. (OMISSIS) ovvero (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ghizzoni s.p.a. in amministrazione straordinaria;

– intimata –

avverso il Decreto n. 4140/2015 del Tribunale di Matera, in data

20/21.5.2015, n. R.G. 2210/13.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con Decreto del 21.5.2015 il Tribunale di Matera rigettava l’opposizione allo stato passivo della amministrazione straordinaria di Ghizzoni s.p.a., proposta da Anese s.r.l. e volta ad ottenere il riconoscimento della prededuzione del proprio credito quale subappaltatrice della società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a sua volta appaltatrice dei lavori di costruzione del metanodotto Poggio Renatico – Cremona. Il Tribunale dichiarava di dissentire dal principio statuito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3402 del 2012 nella quale, al contrario, veniva riconosciuta la prededuzione riguardo ad un credito sorto ante fallimento e relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con l’appaltatrice poi fallita.

2. Avverso tale decreto Anese s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria difensiva.

3. Non svolge difese Ghizzoni s.p.a in amministrazione straordinaria.

4. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 111, comma2, in relazione al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, (L.Fall., art. 360, n. 3), invocando l’applicazione del principio di diritto affermato dal richiamato precedente di legittimità.

5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 111, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3 (L.Fall. art. 360, n. 3) in ordine al mancato accertamento dell’utilità per la massa del credito del subappaltatore e del relativo rapporto.

6. Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione e falsa applicazione della L.Fall. art. 111, comma 2, e l.Fall., art. 111 – bis, comma 3, in relazione al mancato riconoscimento degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5, (art. 360 c.p.c., n. 3) e comunque si denuncia la nullità del decreto in relazione al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

7. Il primo motivo è fondato. Come statuito da Cass. civ., sez. 1, n. 3402 del 5 marzo 2012 “ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L.Fall., art. 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, seppure avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio. Così, ad esempio, è stato ammesso in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest’ultimo risulta sospeso, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore.

8. Successivamente (Cass. civ sez. 6-1 n. 3003 del 16 febbraio 2016) ha precisato che il principio non va inteso nel senso che un tal credito vada ammesso sempre e comunque in prededuzione e ciò anche se la massa dei creditori non tragga alcuna concreta soddisfazione dall’esecuzione di quel pagamento; al contrario l’ammissione del credito in prededuzione potrà trovare riscontro solo se ed in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento del committente P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, accertamento che va dunque operato dal giudice del merito.

9. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso (il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti) con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Matera che in diversa composizione deciderà applicando i predetti principi di diritto già affermati da questa Corte e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Matera che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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