Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7392 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 17/03/2020), n.7392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11781/2015 proposto da:

Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Terenzio n. 7,

presso lo studio Titomanlio, rappresentato e difeso dagli avvocati

D’angiolella Luigi Maria e Marzano Eleonora, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Società Tecnocostruzioni Costruzioni Generali s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Monte Santo n. 25, presso lo studio dell’avvocato Cesaro

Luigi, rappresentata e difesa dall’avvocato Sarnataro Carmela,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4320/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 11794/2008 depositata in data 20.11.08 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento in favore di Tecnocostruzioni Costruzioni Generali s.p.a. della somma di Euro 84.981,58, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di interessi moratori dovuti, ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35, 36 e 38, come novellati dalla L. n. 741 del 1981, per il ritardo nel pagamento della rata di saldo relativa ai lavori di completamento dell’irrigazione in destra Fiume (OMISSIS) – Progetto esecutivo II Lotto – I stralcio, in virtù di contratto di appalto stipulato tra le parti in data 12-5-1999.

2. Con sentenza n. 4320/2014 depositata in data 29 ottobre 2014 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano avverso la citata sentenza n. 11794/2008 del Tribunale di Napoli. La Corte territoriale, nel confermare integralmente la sentenza appellata, dopo aver premesso che la pretesa monitoria aveva ad oggetto solo gli interessi moratori dovuti dalla stazione appaltante, ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35, 36 e 38, per il ritardo nell’esecuzione del collaudo dell’opera, ha ritenuto che l’accordo transattivo del 7.12.2005 intervenuto tra le parti si riferisse esclusivamente agli importi pretesi quali “riserve” per l’anomalo andamento del lavori da parte dell’impresa e che gli interessi e la rivalutazione menzionati in detto accordo fossero esclusivamente quelli afferenti alle somme a tale titolo pretese. Elemento determinante dell’accordo transattivo, a giudizio della Corte territoriale, era stata proprio l’iscrizione di riserve nel registro di contabilità, tale da determinare una richiesta di maggiori costi, da parte dell’appaltatrice, per un importo di Euro 942.900; con l’accordo bonario L. n. 109 del 1994, ex art. 31 bis, era stato riconosciuto all’appaltatrice il minor importo di Euro 96.618,76, che veniva compensato con quanto preteso dalla stazione appaltante a titolo di penale per il ritardo nell’ultimazione dei lavori. La Corte d’appello ha, pertanto, ritenuto fondata la pretesa monitoriamente azionata da Tecnocostruzioni Costruzioni Generali s.p.a., una volta accertato, in base alla documentazione prodotta dalle parti, il ritardo di oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori nell’espletamento della procedura di collaudo dell’opera pubblica appaltata da parte della direzione lavori, designata dalla stazione appaltante. In particolare, dal verbale di visita, relazione e certificato di collaudo del 01.06.2006, redatto nel contraddittorio di tutte le parti del procedimento, e dal certificato di ultimazione dei lavori, proveniente dalla stessa direzione lavori della stazione appaltante, risultava la data effettiva di sostanziale ultimazione dei lavori delle opere del 16.05.2002, tanto che in data 16-10-2002 il Commissario Straordinario del Consorzio disponeva “collaudo tecnico provvisorio dei lavori” e in data 21-2-2003 la Commissione di collaudo rilasciava parere favorevole all’esercizio provvisorio da parte del Consorzio delle opere già eseguite. La Corte d’appello ha quindi affermato che l’ultimazione delle opere strutturali era avvenuta il 16 maggio 2002, mentre la successiva data del 20.09.2004 si riferiva all’ultimazione degli espropri, pure demandati all’impresa appaltatrice. Inoltre la Corte territoriale ha ritenuto che non assumesse rilevanza in senso contrario l’accordo transattivo in atti, affermando che “anzi nello stesso menzione alcuna vi è di una data di ultimazione delle opere di progetto diversa da quella indicata dall’impresa nella riserva nell’accordo stesso riportata al n. 6 ed afferente proprio alla indicazione della ultimazione delle opere strutturali come risalente al 16.5.2002, in quanto da tenere distinta la loro esecuzione dall’espletamento delle procedure espropriative, pure previste fra le attività demandate alla impresa appaltatrice” (pag.n. 8 della sentenza impugnata).

3. Avverso questa sentenza il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano propone ricorso, affidato a due motivi, resistito con controricorso da Tecnocostruzioni Costruzioni Generali s.p.a..

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente lamenta “Error in judicando et in procedendo. Violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 31 bis e S.M.I. (art. 240 T.U. Appalti) violazione degli artt. 1965 c.c. e segg.”. Nel ricostruire sotto il profilo fattuale la vicenda oggetto del contendere, il Consorzio afferma che i lavori oggetto del contratto di appalto in realtà erano terminati soltanto in data 20.09.04, con il completamento delle pratiche espropriative, come risultava dal certificato di ultimazione lavori dell’11-11-2004, e non in data 16.05.02, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale. A seguito di sei riserve iscritte nel Registro di Contabilità dalla società appaltatrice, si era dovuto avviare un procedimento della L. n. 109 del 1994, ex art. 31 bis, conclusosi con un accordo transattivo stipulato in data 07.12.2005, mediante il quale le parti transigevano ogni reciproca pretesa, compensando le pretese della società appaltatrice, relative alle riserve iscritte, con la penale dovuta alla stazione appaltante per il ritardo nell’ultimazione dei lavori. Nell’accordo transattivo era pattuito che la ditta esecutrice dei lavori non avrebbe avuto più nulla a pretendere in merito a tutte le riserve iscritte nel Registro di Contabilità, anche con riferimento ad interessi legali e rivalutazione, e il collaudo finale era stato tempestivamente effettuato in data 07.03.06, a conclusione della procedura conciliativa, con il rilascio del relativo certificato. In data 24.07.06 erano stati disposti i pagamenti della rata di saldo dei lavori, e al Consorzio non era addebitabile alcun ritardo nell’espletamento del collaudo finale e nella quantificazione e liquidazione del saldo dei lavori, che erano potuti avvenire solo dopo l’accordo, stante il ritardo nell’ultimazione lavori eseguiti dall’appaltatrice e quantificato dalla Direzione Lavori in 1021 giorni. In particolare il Consorzio rimarca che la riserva n. 6 allegata al certificato di ultimazione lavori dell’11.11.2004 era inerente al riconoscimento, richiesto dalla Tecnocostruzioni Costruzioni Generali s.p.a. (di seguito per brevità Tecnocostruzioni), della data di ultimazione lavori al 16-5-2002, come risulta dalla dizione della citata riserva, trascritta nel ricorso e del seguente espresso tenore: “Riconoscimento termine ultimazione lavori. Tutto quanto detto sub riserva 1 impone che sia riconosciuto come termine legittimo per l’esecuzione dei lavori la data del 16/05/2002. Deve evidenziarsi che, come accennato innanzi, non deve computarsi nell’ultimazione delle procedure espropriative il termine generale contrattuale, dal momento che il termine contrattualmente da prendere in considerazione – giusta l’art. 3 del contratto – è riferito alla esecuzione dei lavori, non delle procedure espropriative, la cui conclusione comunque è considerato onere dell’esecutore dei lavori. La Stazione Appaltante, quindi, deve disporre la proroga dell’ultimazione lavori fino al 16/05/2002. A riguardo del ritardo emergente dal presente certificato, attribuibile alle procedure espropriative, la scrivente rappresenta che, a seguito del protrarsi delle procedure definitive di asservimento o di esproprio, danno per l’Amministrazione non v’è stato in quanto la stessa, dal giorno dell’ultimazione dei lavori edili, regolarmente certificati nel luglio 2002, ha fruito delle opere realizzate utilizzando da allora le stesse a scopo irrigua D’altronde l’Amministrazione, con proprio decreto in data 23.12.2002, ha prorogato la dichiarazione di pubblica utilità sui lavori fino al 10.01.2004, manifestando così, con il provvedimento, l’implicito riconoscimento della necessità di avere maggior tempo per il perfezionamento (fino a volturazione) dell’attività espropriativa (rif. Nota di trasmissione dell’11.11.2004 “resoconto procedure espropriative”). Allo scopo di risolvere il contenzioso, si richiede l’applicazione, a termini di legge, dell’art. 31 bis”.

Assume il ricorrente che il contenuto dell’accordo transattivo sia chiaro ed erroneamente la Corte territoriale ne aveva affermato l’irrilevanza, atteso che il citato accordo comprendeva anche la pretesa dell’appaltatrice di riconoscimento del termine di ultimazione lavori, ai fini del collaudo finale e del conseguente pagamento della rata di saldo, ad una data diversa da quella indicata nel certificato di ultimazione lavori dell’11-11-2004. Ad avviso del Consorzio ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è contrastante con la L. n. 109 del 1994, art. 31 bis, in quanto l’accordo bonario, avendo valore di transazione, copre ogni questione dedotta dalle parti ai sensi dell’art. 1969 c.c. e la Corte territoriale è incorsa nel vizio di violazione di legge denunziato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Error in judicando et in procedendo. Violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 31 bis e S.M.I. (art. 240 T. U. Appalti) violazione degli artt. 1965 c.c. e segg.. Violazione art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5”. Deduce il Consorzio che prima della definizione dell’accordo bonario era oggetto di contestazione, e segnatamente della riserva n. 6, anche il riconoscimento della data di ultimazione lavori al 16/5/2002, ossia ad una data diversa da quella indicata nel certificato di ultimazione lavori dell’11-11-2004. Detta questione era stata risolta in via transattiva e non poteva più essere messa in discussione, nè, tanto più, a fondamento della pretesa monitoriamente azionata. Sottolinea il Consorzio che prima della sottoscrizione dell’accordo bonario era impossibile operare alcuna quantificazione degli importi dovuti a titolo di saldo, proprio perchè vi erano state contestazioni anche sul grave ritardo nell’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa e sulle conseguenti penali da applicare alla stessa, come dedotto nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, depositata nel giudizio di primo grado, e dette contestazioni erano state, per l’appunto, risolte in via transattiva. Deduce che la Corte territoriale aveva omesso ogni pronuncia su tale questione, che assume essere incontestata, e non aveva verificato se le affermazioni del Consorzio, dedotte e documentate, fossero esatte.

Il ricorrente chiede pertanto che la sentenza impugnata sia cassata e decisa nel merito, non essendo necessaria ulteriore istruttoria.

3. i due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti di seguito precisati.

3.1. Occorre premettere che oggetto della domanda monitoria sono gli interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento del saldo in base alla normativa di riferimento (D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35, 36 e 38), secondo la quale il termine entro cui deve essere eseguito il collaudo è di sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

Nel caso in esame, secondo l’appaltatrice Tecnocostruzioni l’ultimazione dei lavori era avvenuta il 16.05.2002, mentre in data 20.09.2004 erano maturati i compensi a corpo inerenti le pratiche espropriative da essa svolte ed in data 11-11-2004 era avvenuto il collaudo finale.

Sostiene, invece, il Consorzio ricorrente che la questione relativa all’individuazione della data di ultimazione lavori sia stata oggetto di accordo bonario stipulato in data 7-12-2005, sicchè nulla poteva più essere preteso a titolo di interessi legali e moratori, oltrechè la rivalutazione monetaria, e, in ogni caso, la ditta appaltatrice aveva rinunciato alla pretesa di accertamento della data di ultimazione lavori al 16-5-2002, espressa con la riserva 6, in luogo di quella indicata nel certificato di ultimazione lavori dell’11-11-2004.

I Giudici di merito hanno puntualizzato che la pretesa monitoriamente azionata (interessi moratori per il ritardo del Consorzio nell’espletamento del collaudo e pagamento del corrispettivo relativo al saldo finale) si riferisce ai lavori ed alle attività eseguite dall’impresa in ottemperanza del contratto di appalto, regolarmente certificate tramite SAL. Hanno individuato la data di ultimazione lavori al 16-5-2002, in conformità a quanto dedotto dall’appaltatrice, ed hanno ritenuto non rilevante in senso contrario il contenuto dell’accordo transattivo, evidenziando che nello stesso non era indicata una data di ultimazione delle opere di progetto diversa da quella riportata nella riserva 6 dell’appaltatrice. L’accordo bonario del 7-12-2005 concerne, da un lato, le riserve iscritte nel registro della contabilità per maggiori costi che l’appaltatrice assumeva di aver sostenuto e, dall’altro, la penale per il ritardo nell’ultimazione lavori, quantificato dalla Direzione Lavori in 1021 giorni. Con il citato accordo bonario l’appaltatrice rinunciava alle pretese espresse con le riserve, a fronte della rinuncia al pagamento della penale in favore della stazione appaltante per il ritardo nell’esecuzione dei lavori.

3.2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in sede di transazione non può ritenersi sottratta alla libera determinazione dei contraenti la rinunciabilità di un diritto già maturato, dal momento che ormai non esiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell’opera pubblica, onde, anche in considerazione dell’utilità per entrambe le parti di un atto transattivo, le stesse ben possono rinunciare ad un siffatto diritto, incidendo su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili (Cass. n. 3064/2013). Inoltre in tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962, quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi motivo attribuibile all’Amministrazione, ma non anche nel caso in cui non risulti che il ritardo sia in dipendenza causale con un inadempimento dell’appaltante (Cass. n. 23071/2016).

3.3. Tanto precisato, si ravvisa fondata la censura del Consorzio con cui si denuncia il vizio motivazionale della sentenza impugnata circa l’irrilevanza, affermata dalla Corte territoriale, dell’accordo bonario quanto all’individuazione della data di ultimazione lavori. In particolare, il tenore letterale della riserva 6 è chiaro ed inequivoco circa il riferimento al termine di ultimazione lavori (infra p.1 sulla dizione della citata riserva, riportata testualmente in ricorso), termine che l’appaltatrice, tramite la riserva, chiedeva di individuare alla data del 16-5-2002, invece che a quella del 20/9/2004, indicata nel certificato di ultimazione lavori sottoscritto in data 11-11-2004. A fronte di tale espresso dato testuale, nonchè della successiva regolamentazione del rapporto risultante dall’accordo bonario, che ha comportato la rinuncia dell’appaltatrice a tutte le pretese azionate con le riserve, il percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata non risulta idoneo a giustificare il convincimento espresso sul punto. In particolare, da un lato la Corte d’appello ha dato atto che l’accordo bonario concerneva le riserve iscritte nel registro di contabilità, ed in particolare la riserva 6, del cui tenore letterale si è detto, dall’altro ha valorizzato, per escluderne la rilevanza ai fini del decidere, l’omissione di un dato (mancata menzione nell’accordo bonario della data di ultimazione lavori) affatto necessario nella definizione concordata delle rispettive e contrapposte pretese di appaltatrice ed appaltante, in considerazione delle reciproche rinunce di cui si è detto.

La valutazione della vincolatività tra le parti del citato accordo bonario, rimessa all’apprezzamento del Giudice di merito, peraltro, potrà, se del caso, essere limitata nei termini precisati, ossia riferita solo all’individuazione della data di ultimazione lavori ai fini della decorrenza degli interessi moratori spettanti sul saldo dei corrispettivi, senza avere efficacia “tombale” nel senso prospettato dal Consorzio.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento nei termini precisati, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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