Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7391 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma

Piazza dei Carracci 1, presso l’avv. MAUTONE Maria, rappresentata e

difesa dagli avv. Giovanni Manca

(avv.giovannimanca.pec.studiolegalemanca.it p.e.c.; 070/9535513 fax)

e Enrico Colombo (p.e.c. enrico.colombo.milano.pecavvocati.it; fax

02/55195530), giusta procura a margine del reclamo avverso la

sentenza dichiarativa del 23 dicembre 2014 in calce al ricorso che

dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

ai nn. di fax n. e agli indirizzi p.e.c. sopra indicati;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore

Dott. P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2015 della Corte di appello di Cagliari,

emessa il 4 marzo 2015 e depositata il 12 marzo 2015, n. R.G.

207/2014.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con sentenza del 12 marzo 2015 la Corte di Appello di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. (OMISSIS) emessa dal Tribunale di Cagliari.

2. (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. Con il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 7 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento della ricorrente ed avendo, più in particolare, il p.m. posto a fondamento della richiesta una notitia decoctionis appresa non nel contesto di uno dei procedimenti penali citati dalla Corte territoriale, ma nell’ambito di un procedimento autonomo e meramente esplorativo avviato con alcune deleghe di atti di indagine rivolte ai competenti nuclei della Guardia di finanza.

4. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la nullità del procedimento per carenza di legittimazione del P.M., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

5. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Come affermato da questa Corte (Cass. civ., Sez. 6-1, n. 8977 del 2016), “il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore, ai sensi della L.Fall., art. 7, n. 1, anche se la notitia decoctionis, da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi o collegati all’imprenditore medesimo, sia stata approfondita, sul piano investigativo, dopo che siano già state formulate le proprie richieste in sede penale, ove quegli approfondimenti non costituiscano una nuova e arbitraria iniziativa d’indagine, ma si caratterizzino come uno sviluppo di essa, collegato strettamente alle sue risultanze, per quanto non complete, già acquisite nel corso dell’indagine penale”.

6. Il ricorrente tenta di evidenziare che quegli “approfondimenti” istruttori (avvenuti mediante deleghe alla guardia di finanza) sono in realtà atti autonomi e del tutto scollegati dai procedimenti penali pendenti a carico delle società del gruppo, atteso che in quei procedimenti non sarebbe giammai emersa alcuna “notitia decoctionis” a carico della fallenda che quindi, mediante quegli ulteriori atti, sarebbe stata ricercata autonomamente, praticamente “partendo da zero”. In realtà “l’indizio” che ha indotto il P.M. ad operare l’approfondimento istruttorio è da ricercare proprio nel collegamento tra la società fallenda e le altre società del gruppo tutte interessate da procedure fallimentari, talvolta anche partecipate dalla odierna ricorrente e con le quali quest’ultima aveva intrattenuto pregressi rapporti. In un punto della sentenza la Corte di Appello evidenzia che le relazioni della Guardia di finanza vennero attivate “esattamente in ragione dei pregressi rapporti di (OMISSIS) con le altre società del gruppo”. Ne consegue che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale sussiste la legittimazione del P.M. allorchè, emersa la notitia decoctionis nell’ambito di un procedimento penale pendente a carico di soggetti collegati alla fallenda notizia che la Corte ha ritenuto di ricavare dalla sussistenza di pregressi rapporti con altre società del gruppo dichiarate fallite – ben può il P.M. decidere di approfondire sul piano istruttorio tale notizia mediante ulteriori atti di indagine, al più venendo astrattamente in rilievo una critica sul piano motivazionale, che però il ricorrente omette di svolgere esplicitamente, riguardo alla ritenuta sufficienza di “pregressi rapporti” ad integrare compiutamente una notitia decoctionis.

7. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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