Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7391 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28716/19 proposto da:

-) O.A., elettivamente domiciliato a Tempio Pausania, corso

Giacomo Matteotti n. 53, difeso dall’avvocato Giovanni Angelo Mura

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Cagliari 24.7.2019 (r.g. 731/18);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Cagliari con decreto 24 luglio 2019 (senza numero) ha dichiarato tardivo il ricorso col quale l’odierno ricorrente chiese il riconoscimento della protezione internazionale, negatogli dalla commissione territoriale.

Il Tribunale rilevò che il provvedimento della commissione territoriale era stato notificato all’interessato il 28 dicembre 2017, mentre il ricorso giurisdizionale era stato depositato il 29 gennaio 2018.

La decisione è stata impugnata per cassazione da O.A. con ricorso fondato su un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 155 c.p.c. deduce, in sostanza, che il tribunale avrebbe erroneamente computato il di essa ad quem del termine per impugnare, il quale cadeva di sabato, e doveva perciò ritenersi prorogato ex lege sino al lunedì successivo.

1.1. Il motivo è fondato.

Il Tribunale non ha tenuto conto che il termine per proporre il ricorso giurisdizionale scadeva il 27 gennaio 2018, cadente di sabato, e quindi il termine era prorogato ope legis al successivo 29 gennaio, data nella quale per l’appunto venne proposto il ricorso.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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