Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7390 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7390
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.G.P., elettivamente domiciliata in Roma, via
Vittorio Emanuele II 252, presso l’avv. Nardocci Edoardo, che,
unitamente all’avv. Luca Pagliaro, la rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano), Sez. 27^, n. 76/27/05 del 20 maggio 2005,
depositata il 14 giugno 2005, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4
febbraio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per manifesta fondatezza;
Letto il ricorso;
preso atto che l’amministrazione non si è costituita.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che la sentenza impugnata è censurata con unico motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia liquidato le spese del giudizio mediante la mera indicazione del relativo importo complessivo;
ritenuto che il motivo sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui “in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente; ne consegue l’illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle” (Cass. n. 6338 del 2008);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presenta fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011