Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7390 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11767-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZIM 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GLORIOSO

13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VITALE ALIDA, RAFFONE NINO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/04/2005 R.G.N. 1767/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Torino veniva dichiarata, a decorrere dal 20.7.99, la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione di C.A. alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta ex art. 8 del ccnl 26.11.94, per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre”.

Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Torino con sentenza 8-14.4.05 accoglieva parzialmente l’impugnazione, ritenendo correttamente apposto il termine nell’indicata fattispecie, e prendeva in esame la domanda ulteriore di nullità, fin dall’inizio dedotta dalla lavoratrice, relativa ad un contratto stipulato ex art. 8 del ccnl 26.11.94, come integrato dall’accordo 26.9.97, per far fronte ad esigenze eccezionali riferite al periodo 9.11.00-31.1.01.

Rilevava la Corte di merito che, pur nel sistema creato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97, Poste Italiane avrebbe comunque dovuto dar prova delle particolari esigenze, diverse dalla mera attuazione del processo di ristrutturazione, precisandone la natura e la collocazione spazio-temporale, in modo da consentire la verifica della rispondenza dell’assunzione alle esigenze in questione. Con riferimento a questo secondo contratto dichiarava, pertanto, la nullità dell’apposizione del termine con conseguente condanna del datore alla corresponsione delle retribuzioni arretrate dalla richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui l’intimata rispondeva con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato, anche se per motivazione diversa da quella adottata dal giudice di merito.

Con unico articolato motivo Poste Italiane s.p.a. deduce violazione della L. n. 230 del 1962, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dell’art. 1362 e segg. c.c. nonchè carenza di motivazione, sostenendo che la sentenza si fonderebbe sull’erronea convinzione che detto art. 23 non consentirebbe all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti le assunzioni a termine collegate a situazioni tipicamente aziendali, non direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro.

Premesso in fatto che il contratto a termine di cui si discute risulta stipulato per il periodo 9.11.00-31.1.01 ex art. 8 del ccnl 26.11.94, come integrato dall’accordo 26.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” a detto motivo può rispondersi come segue.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene cornetta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le esigenze eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che resistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Conseguentemente, in relazione alla fattispecie in esame, i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo- collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

Considerato che nel caso di specie il contratto a termine risulta stipulato per il periodo 9.11.00-31.1.01, all’esito di questa disamina, deve affermarsi che la contrattazione collettiva non consentiva la stipulazione del contratto de quo.

In conclusione il ricorso è infondato e la pronunzia impugnata, seppure per le ragioni sopra esposte, diverse da quelle indicate dal giudice di merito, deve essere confermata.

Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Poste Italiane s.p.a. alle spese, che liquida in Euro 44,00 per esborsi ed in Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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