Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7390 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma via Flaminia 79

(studio Morandini), rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Trulio,

giusta procura speciale a margine del ricorso, che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 0825.672596

e alla p.e.c. avvocatotrulio.pec.giuffre.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

F.lli A. s.n.c. di A.A. e C., elettivamente domiciliata

in Roma via Ennio Quirino Visconti 103 presso l’avv. Alessandro Izzo

(fax 06/68193122 pec alessandro.izzo.pecavvocatinola.it),

rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Mariacarmela Siniscalchi che dichiara di

voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n.

081.19731657 e alla p.e.c.

mariacarmela.siniscalchi.pecavvocatinola.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2015 della Corte di appello di Napoli,

emessa il 4 febbraio 2015 e depositata il 19 febbraio 2015, n.

1393/14 R.G.V.G..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Con sentenza del 19 febbraio 2015 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 59 del 2014 emessa dal tribunale di Napoli.

2. La società (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo lamenta la nullità della sentenza e dunque la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, relativamente all’art. 111 Cost., comma 6 e all’art. 112 c.p.c., essendosi il giudizio prefallimentare svolto in assenza di contraddittorio, apparendo la notifica del ricorso e del decreto di convocazione a mezzo PEC del tutto inidonea a garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale e/o il contrasto con la C.E.D.U. dell’art. 15, comma 3 L. Fall., che prevede siffatta forma di notificazione.

4. Con il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 L. Fall., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ovvero in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale limitato il proprio esame al solo credito posto a fondamento dell’istanza di fallimento, senza svolgere un esame reale circa la reale sussistenza dello stato di insolvenza della fallenda.

Ritenuto che:

5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano infondati. La notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, pacificamente avvenuta a mezzo PEC nei termini previsti ma conosciuta dalla fallenda solo dopo la data della comparizione (avendo solo tardivamente questa provveduto all’effettiva apertura della casella di posta certificata), non compromette il diritto di difesa della fallenda atteso che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, sia la notifica al domicilio sia quella telematica si fondano sullo stesso principio di fondo che è quello della conoscibilità dell’atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario (circa il costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale o telematico). Il sistema vigente, inoltre, non prevede (come vorrebbe il ricorrente) la necessità di una certificazione di conformità all’originale degli atti da parte del cancelliere.

6. Il terzo motivo è infondato perchè correttamente la Corte territoriale ha desunto lo stato di insolvenza dall’inadempimento dedotto dal creditore ricorrente, coerentemente al criterio normativo per cui lo stato di insolvenza può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad Euro trentamila.

7. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 4.200 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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