Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7390 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28707/19 proposto da:

-) O.A., elettivamente domiciliato a Tempio Pausania, c.so

Giacomo Matteotti n. 53, difeso dall’avvocato Giovanni Angelo Mura,

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Cagliari 3.9.2019 n. 2475;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.A., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il ricorso non indica quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda.

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento O.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Cagliari, che la rigettò con decreto 3 settembre 2019.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da O.A. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto del contenuto del motivo posto a fondamento del ricorso, in quanto quest’ultimo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3, per totale ed insanabile carenza dell’esposizione dei fatti di causa.

Il ricorrente infatti non indica quali fatti dedusse a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, nè tali fatti sono desumibili dalla illustrazione dell’unico motivo di ricorso.

Il ricorso, in definitiva, è totalmente difforme dai parametri di contenuto-forma prescritti dal citato art. 366 c.p.c. a pena di inammissibilità.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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