Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 739 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. I, 15/01/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 15/01/2020), n.739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17858/2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinal

De Luca n. 22, presso lo studio dell’avvocato D’Isidoro Vincenzo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mammarella B.

Daniela, giusta procura in calce al ricorso,

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni

Nicotera n. 29, presso lo studio dell’avvocato Mejia Fritsch Alicia,

rappresentata e difesa dall’avvocato Dell’Orco Leonardo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9366/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2019 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Promosso dalla moglie C.P. contro il marito e la società fiduciaria Servizio Italia s.p.a. un pignoramento presso terzi, avente ad oggetto azioni societarie e l’importo oggetto di finanziamento del socio alla società di diritto lussemburghese Vale Investments s.a., con ordinanza del 19 novembre 2013 il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Roma, rilevando che erano state seguite le forme del pignoramento presso terzi, invece che quelle dell’espropriazione presso il debitore, respinse l’istanza di assegnazione e concesse il termine per l’accertamento dell’obbligo del terzo.

Tale giudizio venne introdotto dalla creditrice C.P., che, nel contempo, contro l’ordinanza di rigetto dell’assegnazione propose opposizione agli atti esecutivi, avverso il marito M.G. e la Servizio Italia s.p.a., censurando la ritenuta necessità di avvalersi dell’espropriazione diretta mobiliare.

I due giudizi vennero riuniti e l’opposizione accolta con sentenza del Tribunale di Roma del 10 maggio 2016, la quale ha annullato l’ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo e dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo, nel frattempo proposta dalla C. nel giudizio poi riunito, fissando un termine per la prosecuzione della procedura esecutiva dal passaggio in giudicato della decisione.

Nella detta sentenza, il tribunale ha ritenuto che sia il pignoramento delle azioni, sia quello del finanziamento del socio debbano seguire – nella specie – le forme dell’espropriazione presso terzi, prevista dagli artt. 543 c.p.c. e segg., e non di quella presso il debitore, di cui agli artt. 513 c.p.c. e segg., atteso che si tratta di azioni non dematerializzate e che esse sono intestate a società fiduciaria, la quale deve, per legge, depositare i titoli presso un intermediario finanziario e, quindi, essi sono collocati presso una società di gestione accentrata. Servizio Italia s.p.a., nel corso dell’udienza ex art. 543 c.p.c., ha dichiarato di amministrare fiduciariamente i titoli azionari ed il finanziamento soci, ma ha aggiunto che essi non si trovano presso la società: dichiarazione, quest’ultima, che tuttavia è irrilevante, posto che i beni sono nella disponibilità della stessa, chiamata ad amministrarli per contratto, onde la sua collaborazione è necessaria ai fini espropriativi.

Sulla base di tali considerazioni e dal momento che l’espropriazione presso terzi è il corretto procedimento intrapreso nella specie dalla creditrice, il tribunale ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi ed annullato il provvedimento impugnato, dichiarando inammissibile la domanda ex art. 548 c.p.c. e fissando un termine per

la riassunzione della procedura esecutiva sospesa, innanzi al giudice

dell’esecuzione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il soccombente, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione degli artt. 543 c.c. e segg., perchè il tribunale ha ritenuto congrua la procedura di espropriazione presso terzi, mentre i titoli sono semplicemente collocati presso la società fiduciaria, con necessità di esperire il procedimento di espropriazione mobiliare diretto, eseguito nei confronti del terzo detentore, dovendosi considerare che le azioni sono presso la società il cui capitale rappresentano, la Vale Investments s.a.; ove sia corretta detta procedura, essa avrebbe comunque dovuto attuarsi nei confronti di questa società, e non della fiduciaria;

2) “violazione di legge”, in quanto le azioni non sono disponibili presso la società fiduciaria, essendo effettivo proprietario il fiduciante, come da costante giurisprudenza, e non essendo la fiduciaria debitrice del titolare, nè in ordine alla partecipazione, nè al finanziamento eseguito; i valori mobiliari, come anche l’importo versato come finanziamento soci, sono presso la debitrice Vale Investments s.a.;

3) “violazione di legge”, perchè la procedura esecutiva doveva proporsi verso la società estera;

4) omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè non è stata esaminata dal tribunale la questione relativa al rapporto esistente tra il ricorrente e la Servizio Italia s.p.a., nonchè tra le due società, in merito al rapporto fiduciario in essere.

2. – Il ricorso concerne unicamente la statuizione sulla opposizione agli atti esecutivi, onde il diverso regime impugnatorio previsto per la statuizione sull’accertamento dell’obbligo del terzo (cfr. Cass. 20 maggio 2015, n. 10250; Cass. 13 gennaio 2009, n. 477) non rileva e la sentenza con la quale è stato definito il giudizio di merito è ricorribile per cassazione, secondo il principio più generale per il quale, qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (cfr. Cass. 27 agosto 2014, n. 18312; Cass. 18 luglio 2016, n. 14661).

3. – I primi tre motivi vanno essere congiuntamente trattati, in quanto pongono tutti la medesima questione, concernente l’errato in tesi – utilizzo del procedimento di espropriazione presso terzi, eseguito nei confronti della fiduciaria italiana, nel caso di azioni societarie (e di un finanziamento soci) rappresentative del capitale di società anonima di diritto straniero.

La questione sottoposta alla Corte ne cumula, pertanto, tre: a) le forme dell’espropriazione forzata di azioni societarie; b) le eventualmente diverse modalità derivanti dall’intestazione a società fiduciaria professionale; c) le conseguenze della nazionalità estera della società partecipata.

Tuttavia, l’esame ne è precluso dalla mancata proposizione, da parte dell’odierno ricorrente, di qualsiasi doglianza, mediante l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., al fine di dolersi dell’introduzione del procedimento nelle forme della espropriazione presso terzi, intrapreso dalla parte creditrice nei confronti del medesimo e della società fiduciaria intestataria delle azioni.

Ne consegue il rilievo d’ufficio della inammissibilità dei motivi del ricorso (cfr., sotto vari profili, Cass. 23 ottobre 2018, n. 26703; Cass. 13 agosto 2015, n. 16780; Cass. 9 maggio 2012, n. 7051; Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404).

4. – La censura di cui al quarto motivo è inoltre inammissibile, in quanto del tutto priva di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c..

5. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che sussistono presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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