Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 739 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1630-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BBVA AUTORENTING SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 157/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento, con cui il Ministero delle Finanze (oggi Agenzia delle Entrate) ha contestato alla società contribuente l’omesso pagamento della tassa automobilistica relativa agli anni 1994 – 1996 con avvisi notificati in data 5.12.1997 e 26.11.1999. Il ricorrente aveva eccepito vizi formali della cartella nonchè che il credito tributario fosse prescritto. L’Agenzia delle Entrate nel costituirsi ha evidenziato che la notifica dei presupposti atti d’accertamento era stata tempestiva, ed era andata a buon fine, e non essendo stati impugnati nei termini, la pretesa fiscale si era resa definitiva, mentre in riferimento ai vizi formali della cartella, non era stato chiamato in causa il concessionario della riscossione.

La ctp accogliendo le ragioni dell’ufficio ha rigettato il ricorso, mentre la CTR ha accolto l’appello della società contribuente, in quanto gli atti d’accertamento erano stati notificati presso una sede operativa e non presso la sede legale, pertanto, la conseguente nullità della notifica non poteva ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo, che si sarebbe realizzato solo con l’impugnazione degli avvisi da parte del legittimo destinatario della notificazione.

L’ufficio ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione – notificato in rinnovazione con pec -, sulla base di un unico motivo, mentre la società contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare della L. n. 27 del 1978, art. 2 comma 5 e dell’art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, in virtù della norma di legge indicata in rubrica, le notificazioni s’intendono validamente eseguite, quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione o dai registri d’immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico.

Il motivo è fondato.

Infatti, il menzionato disposto di legge (in tema di modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), ritiene la notifica “validamente eseguita quando sia fatta alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma della L. 11 febbraio 1971, n. 50, art. 5, e dell’art. 146 cod. nav., o dalla patente di guida”, e trattandosi di norma speciale, può validamente derogare alla norma generale di cui all’art. 145 c.p.c., che prevede che la notifica alle persone giuridiche si ha per perfezionata quando è effettuata presso la sede legale. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che la notifica è stata effettuata presso la sede locale di Udine (anzichè, in quella legale di Roma), e risulta, altresì, che sia stata effettuata nelle date indicate dall’ufficio (quindi, tempestivamente, v. p. 1 della sentenza impugnata), mentre non risulta essere stato oggetto di controversia che tale indirizzo fosse proprio quello corrispondente ai criteri alternativi indicati dalla norma violata.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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