Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7389 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11473-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresentata e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 462/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/04/2005 R.G.N. 333/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Lucca G.I. e D. M.E. chiedevano che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. da loro stipulati.

Rigettata la domanda e proposto appello dalle predette, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza 1-5.4.05, accoglieva l’impugnazione.

Rilevava il giudice che – nell’ambito del sistema creato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le OO.SS. a individuare in sede di contrattazione collettiva nuove ipotesi di assunzione a termine – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.9.07, per fare fronte ad esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione aziendale e che le assunzioni a termine così motivate, per autonoma determinazione delle parti collettive stipulanti, erano da ritenere ammesse fino alla data del 30.4.98.

Essendo nella specie il contratto riferito a periodo successivo, Poste Italiane s.p.a. avrebbe dovuto provare l’effettiva necessità dell’assunzione con riferimento alla situazione dell’ufficio ove era stata destinata la dipendente; essendo insufficiente la prova fornita al riguardo, doveva ritenersi illegittima l’apposizione del termine.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte di merito disponeva che il datore corrispondesse le retribuzioni arretrate dalla data di notifica della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previa deduzione di quanto percepito dall’attrice nello svolgimento di altre attività lavorative.

Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione limitatamente alla posizione di D., la quale non svolgeva attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli atti è depositato anche un verbale di conciliazione in sede sindacale del 6.4.06, dal quale risulta che D. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi indiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29.11.06 n. 25278).

Nulla deve statuirsi per le spese non essendosi la D. difesa nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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