Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7389 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Zeta Investimenti s.r.l., nella sua qualità di assuntore del

concordato fallimentare di Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in

liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma via Salaria 259,

presso l’avv. Marco Passalacqua (marco.passalacqua.pec.beplex.com)

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso, unitamente agli avv.ti Marco Arato

(marco.arato.pec.beplex.com) e Mario Olivieri

(mario.olivieri.pec.beplex.com);

– ricorrente –

nei confronti di:

Consorzio per le Autostrade Siciliane in liquidazione C.A.S.,

rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Pustorino, giusta procura

speciale in calce al controricorso, che dichiara di voler ricevere

le comunicazioni relative al processo all’indirizzo p.e.c.

avv.d.pustorino.pec.giuffre.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1028/14 della Corte di appello di Genova,

emessa il l luglio 2014 e depositata il 23 luglio 2014, n. R.G.

680/10.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con sentenza del 23.7.2014 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1296/2009, ha respinto le domande proposte dal fallimento (OMISSIS) contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane volte ad ottenere la declaratoria di inefficacia L.Fall., ex art. 44, o la declaratoria di nullità L.Fall., ex art. 51, o la revoca L.Fall., ex art. 67, dei pagamenti eseguiti, dal Consorzio (debitore della (OMISSIS)) in favore di Sicilferro Torrenovese s.r.l., Scurria Rosario s.r.l. e dell’Azienda Agricola Laura Ryolo, nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata presso terzi.

2. La Corte di appello ha ritenuto che l’inefficacia dei pagamenti eseguiti dal terzo, debitore del fallito, dopo la dichiarazione di fallimento ed in forza di un provvedimento di assegnazione emesso nell’ambito di un processo di esecuzione avviato contro il terzo debitore, determina un obbligo restitutorio in capo al creditore soddisfatto dal pagamento del terzo ma non in capo a quest’ultimo, essendo dunque il pagamento non inefficace nei confronti del terzo pignorato ma nei confronti del creditore pignorante che pertanto è l’unico legittimato passivo rispetto alla domanda di ripetizione proposta dalla curatela.

3. Avverso tale sentenza la Zeta Investimenti s.r.l., nella qualità di assuntore del concordato fallimentare del fall. (OMISSIS) s.p.a., propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. Con il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dalla L.Fall., artt. 44, 42 e 51, dell’art. 553 c.p.c., dell’art. 2928 c.c., nonchè dell’art. 113 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), dovendo rispondere della restituzione al fallimento degli importi pagati in violazione dell’art. 44 legge fallimentare anche il solvens, terzo pignorato, in solido con i creditori soddisfatti.

5. Con il secondo motivo si duole ex art. 360 c.p.c., n. 5, dell’omesso esame della domanda formulata ai sensi della L. Fall. art. 51.

6. Con il terzo si lamenta la violazione o falsa applicazione o l’omesso esame della domanda formulata ai sensi della L.Fall. art. 67, (ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

7. Il primo motivo è infondato. Infatti “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l’azione con la quale il curatore fa valere l’inefficacia, ai sensi della L.Fall., art. 44, del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicchè va esercitata nei soli confronti dell’accipiens, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell’atto solutorio” (Cass. civ. sez. 1^, n. 14779 del 19 luglio 2016 e Cass. civ. sez. 6-1, ord. n. 25421 del 17 dicembre 2015 secondo cui “in caso di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., il pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris in favore del creditore assegnatario estingue sia il suo debito nei confronti del debitore esecutato che quello di quest’ultimo verso il creditore predetto, sicchè, ove lo stesso sia successivo al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti, L.Fall., ma solo nel rapporto obbligatorio tra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l’unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quanto ricevuto”.

8. Per le stesse ragioni è infondato anche il secondo motivo. La circostanza che l’azione esecutiva sia proseguita nei confronti del debitore del soggetto dichiarato fallito e che all’esito dell’azione i creditori siano stati soddisfatti, determina, appunto, come conseguenza che quei creditori saranno assoggettati all’azione di inefficacia di cui alla L.Fall., art. 44, ferma restando, per le ragioni precedentemente esposte, l’estraneità del debitor debitoris.

9. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole apparentemente della violazione o falsa applicazione della L.Fall., art. 67, ma sostanzialmente dell’omesso esame Della domanda revocatoria è inammissibile. L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, (Cass. n. 22759 del 2014).

10. Va pertanto respinto il ricorso con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 8.200 Euro, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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