Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7389 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22751-2018 proposto da:

B.A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAZZA

EUCLIDE N 47, presso lo studio dell’avvocato CARLO UMBERTO ROSSI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, GIA’ MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

 

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito di ordinanza ex art. 147 C.d.A. emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio risarcitorio promosso da B.A.I. nei confronti della UnipolSai Assicurazioni s.p.a., quest’ultima versò al primo la somma di 500.000,00 Euro;

con successiva sentenza n. 645/2015, il Tribunale definì il giudizio di primo grado rigettando integralmente la domanda dell’attore;

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato nel marzo 2016, la società assicuratrice richiese la condanna del B.A. alla restituzione della somma versata;

il Tribunale accolse la domanda con sentenza che, impugnata dal B.A., è stata confermata dalla Corte di Appello;

la Corte ha affermato che:

la provvisionale ex art. 147 C.d.A., avente come presupposti lo stato di bisogno del creditore-danneggiato e il fumus boni iuris, costituisce oggetto di un provvedimento cautelare che è destinato a essere caducato con la sentenza che definisce il grado di giudizio;

alla medesima conclusione deve pervenirsi anche qualificando l’ordinanza come provvedimento anticipatorio di condanna, la cui funzione è quella di anticipare la soddisfazione del credito “ed è quindi modificabile dallo stesso Giudice che lo ha emesso in ogni momento del giudizio e quindi anche con la sentenza che definisce il grado”;

ha proposto ricorso per cassazione B.A.I., affidandosi ad unico motivo; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 147: assume il ricorrente che l’ordinanza che gli ha riconosciuto la provvisionale non costituisce “una misura cautelare speciale e quindi non è soggetta alla disciplina prescritta e prevista dall’art. 669 novies c.p.c., comma 2, nè si tratta della provvisionale contenuta nel codice delle assicurazioni, ex art. 147, così come erroneamente argomentato dai Giudici dell’appello”; sostiene, infatti, che la provvisionale è stata richiesta ed ottenuta ai sensi della L. n. 102 del 2006, art. 5 in base al quale il pagamento può essere disposto (in misura variabile fra il trenta e il cinquanta per cento del presumibile totale) anche a favore dell’avente diritto che non si trovi in stato di bisogno, risultando con ciò esclusa la natura cautelare dell’ordinanza, da inquadrarsi piuttosto nella categoria dei provvedimenti anticipatori di condanna; tanto premesso, assume che la compagnia assicuratrice non avrebbe potuto richiedere la restituzione prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato la richiesta risarcitoria del B.A. e rileva, al riguardo, che la sentenza di appello, confermativa della sentenza n. 645/2015, è stata impugnata con ricorso per cassazione non ancora definito;

il motivo è infondato, in quanto:

anche a voler negare natura cautelare dell’ordinanza che ha riconosciuto la provvisionale (secondo l’opzione interpretativa che appare più corretta, una volta che la L. n. 102 del 2006 ha escluso la necessità che il danneggiato versi in stato di bisogno), la pronuncia qui impugnata trova pieno fondamento nella seconda ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale, ossia nel rilievo che, anche considerata come provvedimento anticipatorio, l’ordinanza è destinata ad essere travolta dalla sentenza che definisce il giudizio in senso sfavorevole al danneggiato, senza alcuna possibilità di postulare la sopravvivenza dell’ordinanza fino al passaggio in giudicato della sentenza reiettiva della pretesa attorea;

in tal senso risultano orientati i precedenti di questa Corte che, pur affrontando in via diretta il diverso tema della esperibilità del ricorso straordinario per cassazione, si sono pronunciati sulla natura e sul regime di stabilità del provvedimento; in particolare:

Cass. n. 17862/2011 ha negato che sia ammissibile avverso l’ordinanza provvisionale il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost., comma 7, sull’assunto di una “stabilità dei suoi effetti anticipatori fino alla decisione di chiusura del giudizio di primo grado”;

nello stesso senso, in precedenza, si era espressa Cass. n. 13968/1991, rilevando che il provvedimento è “dichiarato espressamente revocabile con la decisione del merito”;

affermazioni che sono in linea con Cass. n. 1044/1980, che già aveva affermato che l’ordinanza che assegna al danneggiato la provvisionale costituisce un “provvedimento dichiarato espressamente revocabile con la decisione del merito ed avente natura provvisoria, essendo destinato ad essere assorbito dalla sentenza che chiude il giudizio di primo grado”;

in continuità con tali precedenti, ritiene il Collegio che l’ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale di cui all’art. 147 C.d.A. (eventualmente anche ai sensi della L. n. 102 del 2006, art. 5) produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall’attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, divenendo pertanto priva di effetti in caso di rigetto della domanda, così da consentire alla parte che abbia pagato di agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza;

in tal senso, questa Corte ha avuto modo di affermare che “la restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione di un’ordinanza immediatamente esecutiva, concessa dal giudice di prime cure a titolo di provvisionale L. n. 990 del 1969, ex art. 24 – ed implicitamente revocata dalla sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria – ben può essere chiesta per la prima volta in appello o con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso detta sentenza, atteso che tale istanza, oltre ad essere conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e non costituisce, perciò, domanda nuova” (Cass. n. 20145/2017);

resta solo da aggiungere che la possibilità di richiedere la restituzione nell’ambito del giudizio di appello non osta – ovviamente – alla possibilità di agire separatamente, come nel caso in esame, in cui la UnipolSai ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

deve infine rilevarsi che, nelle more, è venuto meno uno dei presupposti argomentativi del ricorso, atteso che la sentenza di rigetto della pretesa risarcitoria del B.A. è divenuta definitiva a seguito del rigetto del relativo ricorso per cassazione, disposto con ordinanza n. 8386/2020 (di cui questa Corte ha potuto acquisire legittima cognizione mediante consultazione del CED, per quanto affermato – ex multis – da Cass. n. 1564/2007, Cass. n. 30780/2011 e Cass. n. 24740/2015);

il ricorso va pertanto rigettato;

in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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