Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7389 del 07/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 07/03/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 07/03/2022), n.7389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14346-2016 proposto da:

C.U., D.S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CACCIOPPOLI,

rappresentati e difesi dagli avvocati ETTORE FREDA, FRANCESCO

SANTONI;

– ricorrente principale –

contro

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRAMSCI 20, presso lo studio degli avvocati GIAN CARLO PERONE, MARIA

TERESA SPADAFORA, che la rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato CRISTINA SOMA;

avverso la sentenza n. 183/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/03/2016 R.G.N. 1518/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza del 2 marzo 2016, la Corte d’Appello di Milano confermava, con diversa motivazione, la decisione resa dal Tribunale di Milano nel giudizio promosso da C.U. e D.S.M. nei confronti della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e, accolta l’istanza di riunione dei due ricorsi dagli istanti presentati in successione, di modo che il secondo potesse valere a riformulare il petitum del primo con cui si chiedeva la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra le parti con conversione degli stessi in contratti di lavoro a tempo indeterminato e riconoscimento delle maturate differenze retributive, rigettava la domanda effettivamente proposta dagli istanti avente ad oggetto, in via principale, l’accertamento della natura subordinata del rapporto instauratosi per effetto della stipula tra le parti di successivi contratti di collaborazione continuativa e coordinata riferiti allo svolgimento di attività di ricerca a far data dall'(OMISSIS) per il Dott. C. dall’a(OMISSIS) per la Dott.ssa D.S., con riconoscimento del trattamento normativo ed economico ritenuto di giustizia ed il ripristino del rapporto illegittimamente cessato con attribuzione di un’indennità commisurata alle retribuzioni non corrisposte ovvero pari a 15 mensilità, ovvero, in subordine, la declaratoria dell’essere i rapporti nascenti dai medesimi contratti qualificabili come di lavoro subordinato a termine illegittimi e come tali da convertire con ripristino del rapporto ed attribuzione di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, l’ammissibilità del secondo ricorso e delle domande con esso proposte ma le stesse infondate, non avendo i ricorrenti assolto all’onere della prova in ordine alla natura subordinata del rapporto ed, in particolare, alla circostanza per cui l’impiego dei ricorrenti, formalmente qualificato con esclusivo riferimento all’attività di ricerca, si fosse di fatto concretato in prestazioni lavorative di diverso oggetto nell’esecuzione delle quali fossero stati assoggettati al potere direttivo, di controllo e disciplinare della Fondazione datrice;

– che per la cassazione di tale decisione ricorrono entrambi gli originari istanti, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, la Fondazione, la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale, articolato su un unico motivo, in relazione al quale i ricorrenti principali non hanno svolto alcuna attività difensiva;

che i ricorrenti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

premessi alcuni rilievi tesi ad affermare la tempestività ed ammissibilità dell’impugnazione proposta, i ricorrenti principali, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, degli artt. 2094 e 2222 c.c., del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, e del CCNL dell’area della dirigenza medica in una con il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio lamentano l’incongruità logica e giuridica del giudizio operato dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza nella specie della subordinazione, avendo la Corte al predetto fine valorizzato l’elemento della soggezione ai poteri del datore senza dare rilievo, tanto più concretandosi l’impegno dei ricorrenti nello svolgimento di prestazioni corrispondenti a quelle proprie della dirigenza medica e perciò connotate, come del resto legislativamente previsto, da elevata autonomia tecnico-professionale, agli indici sintomatici tenuti ritenuti rilevanti in sede giurisprudenziale;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 288 del 2003 e del CCNL dell’area della dirigenza medica e dello statuto della Fondazione in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti principali ribadiscono la censura di cui al motivo che precede con specifico riferimento all’indice sintomatico della riconducibilità dell’attività svolta dai medesimi ai fini istituzionali dell’ente datore;

che con il terzo motivo rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio i ricorrenti principali imputano alla Corte territoriale l’omessa motivazione sulla circostanza relativa alla prosecuzione di fatto del rapporto; che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 274 del 1991, del D.Lgs. n. 178 del 1994, della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettata in relazione all’aver la Corte territoriale ritenuto irrilevante ai fini del giudizio in ordine alla ricorrenza nella specie della subordinazione l’aver la Fondazione tenuto comportamenti, quali il pagamento dei contributi alla gestione ex INPDAP, incompatibili con la natura autonoma del rapporto;

che, nel quinto motivo, i ricorrenti principali, con il dedurre la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, e dell’art. 2120 c.c., ripropongono la medesima censura di cui al motivo che precede con specifico riferimento al versamento ai ricorrenti del trattamento di fine rapporto;

che, con il sesto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115,116,244, e 245 c.p.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputando alla Corte territoriale la mancata ammissione della prova testimoniale cui i ricorrenti principali riconducono l’insufficienza del percorso motivazionale posto dalla Corte territoriale a fondamento della decisione assunta;

che, con il settimo motivo, i ricorrenti principali impugnano la statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite, che assumono inficiata dalla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 336 c.p.c., n. 3, nonché dal vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non aver la Corte tenuto in considerazione ai fini della liquidazione dell’accoglimento del motivo di gravame inteso a censurare il pronunciamento del primo giudice in ordine all’inammissibilità del secondo ricorso;

che, dal canto suo, la Fondazione ricorrente incidentale, con l’unico motivo proposto condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine all’ammissibilità del secondo ricorso, da ritenersi, viceversa, diretto al fine non consentito di superare le preclusioni previste dal codice di rito; che, nel procedere all’esame della proposta impugnazione, appare opportuno precisare come la stessa, nei primi sei motivi in cui è articolata, risulti complessivamente incentrata sull’evidenziazione delle carenze dell’iter valutativo seguito dalla Corte territoriale nella formulazione del proprio giudizio in ordine alla ricorrenza nella specie della subordinazione che investono la mancata considerazione degli indici sintomatici ulteriori rispetto al dato essenziale della soggezione ai poteri del datore, ed, in particolare, dell’impiego dei ricorrenti in coerenza con l’attuazione delle finalità istituzionali dell’ente datore (primo e secondo motivo), la ritenuta irrilevanza di elementi a loro volta indicativi della stabile inserzione dei ricorrenti nell’organizzazione dell’ente e di un trattamento a ciò coerente quali la prosecuzione di fatto del rapporto, il versamento dei contributi alla gestione ordinaria, il riconoscimento del TFR (terzo, quarto e quinto motivo) e la decisione di non avvalersi del supporto probatorio che, ove ammesse, avrebbero offerto i mezzi istruttori offerti dai ricorrenti (sesto motivo);

che tutti i predetti motivi, i quali, per quanto detto, possono essere trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, non ravvisandosi le censurate carenze valutative, dal momento che l’articolata motivazione, che puntualmente prende in considerazione tutti i profili che i ricorrenti sostengono omessi, dà pienamente conto della non decisività degli stessi a fronte della coerenza, ravvisata e correttamente valorizzata dalla Corte territoriale tra la qualificazione formale del rapporto ed il contenuto e le modalità che ne hanno caratterizzato il concreto svolgimento;

che il settimo motivo si rivela, di contro, inammissibile, atteso che la statuizione sulle spese resa dalla Corte territoriale, essendo basata sul criterio della soccombenza (qui, in effetti, sostanzialmente integrale) e, perciò, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, espressione di un giudizio globale (cfr. Cass. n. 16279 del 2015 e Cass. n. 6259 del 2014), risulta rimessa alla discrezionalità del giudice ed insindacabile in questa sede;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, derivandone l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti di ciascuno dei controricorrenti, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA