Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7388 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.C., rappresentato e difeso, per procura a margine del

ricorso, dagli avv.ti Anna Maria Panfili e Antonio Rizzo, presso il

quale domicilia in Roma, via Toscana 10 (p.e.c.

antoniorizzoordineavvocatiroma.org, fax n. 06/42814084);

– ricorrente –

nei confronti di:

Z.C., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Benedetto

Cairoli 6, presso l’avv. Guido Alpa (p.e.c.

pieroguido.alpaordineavvgenova.it, fax (OMISSIS)) rappresentata e

difesa dall’avv. Alessandro Barca in virtù di mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 263 del 2014 della Corte di appello di Genova,

emesso il 28 marzo 2014 e depositato il 23 maggio 2014, n. R.G.

26/2014.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. In data 9 luglio 2013 il Tribunale di Genova ha pronunciato la separazione giudiziale di A.C. e Z.C. con addebito della separazione al marito e imposizione di un assegno mensile di mantenimento di 600 Euro.

2. La Corte di appello di Genova, in parziale riforma del provvedimento reclamato da A.C. ha rideterminato in 500 euro l’assegno di mantenimento confermando nel resto la decisione di primo grado.

3. Ricorre per cassazione A.C. affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

4. Si difende con controricorso Z.C..

5. Le parti depositano memorie difensive.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c.. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia confermato l’addebito della separazione senza valutare se le violazioni dei doveri coniugali (numerose e reiterate violenze fisiche) risultanti dall’istruttoria avessero i requisiti di gravità e reiterazione nonchè di efficienza causale rispetto alla irreversibile crisi coniugale.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo quale l’acquisita prova che le violenze sono state tutte successive all’insorgenza della crisi coniugale.

8. I due motivi sono inammissibili. Il primo è in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro, non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. civ., sez. 6-1 n. 433 del 14 gennaio 2016 e Cass. civ., sez. 1^, n. 817 del 14 gennaio 2011). Ai fini della valutazione della gravità ed efficienza causale va ribadita inoltre la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 7321 del 7 aprile 2005 e n. 11844 del 19 maggio 2006). Quanto infine alla dedotta posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale a parte l’attinenza della censura a una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata, l’inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa presistente di crisi dell’affectio coniugalis.

9. Il secondo motivo di ricorso è altresì inammissibile perchè fondato sulla contestazione della congruità della motivazione circa la rilevanza della datazione delle violenze piuttosto che sull’omesso esame di un fatto decisivo.

10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.c. in relazione alla convivenza more uxorio di Z.C. con il sig. D.M. e ciò in riferimento alla richiesta di esclusione e, in subordine, di ulteriore riduzione dell’assegno di mantenimento.

11. Con il quarto motivo di ricorso si deduce l’omessa valutazione del fatto decisivo della convivenza more uxorio al fine della esclusione o della riduzione dell’ammontare dell’assegno.

12. I due motivi sono da ritenere fondati alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. 1^, n. 6855 del 3 aprile 2015 e Cass. civ., sez. 6^-1, ord. n. 2466 dell’8 febbraio 2016) che afferma il seguente principio di diritto: “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.

13. Il quinto motivo che attiene alla violazione e/o falsa applicazione della L. n. 74 del 1987, art. 10, relativamente all’accertamento del reddito della sig.ra Z., è assorbito dai precedenti.

14. Vanno pertanto dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, accolti il terzo e quarto motivo, assorbito il quinto, e conseguentemente va cassato con rinvio il decreto impugnato ai fini dell’eventuale applicazione del principio di diritto citato. Alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione va rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo e il quarto motivo, assorbito il quinto. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Genova anche per le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2013, art. 52.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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