Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7388 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20142-2018 proposto da:

O.L., rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO

NAPOLITANO, e VITTORIO BRINDISI, ed elettivamente domiciliato presso

il loro studio, in NAPOLI, VIALE AUGUSTO 162;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (già INA ASSITALIA SPA), elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARIETA, in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

VILLA DELLE QUERCE SPA, elettivamente domiciliata presso l’avvocato

EMANUELE MERILLI, in ROMA, VIA SARDEGNA 50 e rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO TURRA’;

– controricorrente –

UNIPOLSAI SPA, (già FONDIARIA-SAI ASS.NI SPA);

– intimata –

Nonchè da:

GENERALI ITALIA SPA, (GIA’ INA ASSITALIA SPA) elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

O.L., FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, CASA DI CURA VILLA DELLE

QUERCE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4370/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.L. convenne in giudizio la Casa di Cura Villa delle Querce s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguiti ad infezione da HCV che assumeva di aver contratto in occasione di un intervento di ernioplastica cui si era sottoposto, presso detta struttura, in data (OMISSIS);

la convenuta resistette alla domanda e chiamò in causa, per l’eventuale manleva, le proprie assicuratrici Ina Assitalia s.p.a. e Fondiaria-Sai s.p.a.;

il Tribunale di Napoli, espletata una c.t.u. medico-legale, rigettò la domanda ritenendo che, poichè “gli anticorpi anti-HCV sono svelabili solo dopo 4-6 mesi (…) dal contagio, il test effettuato il (OMISSIS) (aveva) in realtà rilevato un contagio avvenuto in epoca antecedente al ricovero e all’intervento”;

La Corte di Appello, disposta un’ulteriore c.t.u., ha riformato la sentenza, rilevando – fra l’altro – che, all’epoca dei fatti, erano già in uso i test di II generazione che prevedevano un periodo finestra convenzionale di 2-6 mesi, per cui risultava condivisibile la conclusione del c.t.u. nominato dalla Corte, secondo “i tempi di rilevamento degli anticorpi anti HCV (quindici settimane) sono da considerarsi congrui con l’assunto che causa del contagio possa essere l’intervento chirurgico”, cosicchè appariva “più probabile che non il nesso causale tra il contagio da virus da epatite C e l’intervento di ernioplastica”, tenuto conto che era documentata la negatività al virus alla data del (OMISSIS), che gli interventi chirurgici sono riconosciuti nella letteratura scientifica tra le cause più probabili di infezioni da HCV e, inoltre, che non v’era prova che l’ O. si fosse sottoposto a dialisi o trasfusioni ematiche o a trattamenti con emoderivati e che nulla induceva a ritenere che lo stesso fosse tossicodipendente;

la Corte ha quindi condannato la Casa di Cura al risarcimento dei danni, quantificati in 134.122,15 Euro e alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell’attore; ha, inoltre, accolto la domanda di manleva, condannando le due coassicuratrici, ciascuna per la propria quota, a tenere indenne la Casa di Cura di tutto quanto avrebbe pagato all’ O.;

ha proposto ricorso per cassazione l’ O., affidandosi a due motivi;

hanno resistito, con distinti controricorsi, la Villa delle Querce s.p.a. e la Generali Italia s.p.a. (già Ina-Assitalia); quest’ultima ha proposto ricorso incidentale basato su due motivi;

le due controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

quanto al ricorso principale, che:

il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2729 c.c. e censura la sentenza nella parte in cui ha ridotto dal 30% (stimato dal primo c.t.u.) al 22% la misura dell’invalidità permanente riconosciuta all’ O.; premesso che la Corte ha fondato tale riduzione sulla circostanza che il quadro patologico accertato dai due consulenti a distanza di oltre nove anni era sostanzialmente sovrapponibile, con un ingrossamento del fegato di appena 0,5 cm (sì da potersi presumere che l’aggravamento dell’epatite sarebbe avvenuto in un lasso di tempo più lungo rispetto a quello ipotizzato dal primo c.t.u.), il ricorrente rileva che “l’unica fonte processuale” sul punto restava la consulenza espletata in primo grado, dato che il successivo consulente nulla aveva detto in proposito; evidenzia -in particolare- che “non emerge in alcun modo dove la Corte di Appello abbia desunto tale ingrossamento del fegato nella misura di 0,5 cm, un dito, posto che il dato non si evince dalla CTU”;

col secondo motivo, l’ O. denuncia la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., in correlazione con l’art. 111 Cost.: il ricorrente assume che la Corte “pone alla base della motivazione elementi di fatto che non trovano riscontro in alcun atto processuale”, non essendo “dato rinvenire in alcun documento o atto di causa quanto affermato dalla Corte” circa la sovrapponibilità dei quadri patologici osservati dai due consulenti e, in particolare, sul fatto dell’accertamento che sarebbe stato eseguito nel corso di una visita compiuta dal CTU il (OMISSIS);

i motivi possono essere esaminati congiuntamente (poichè trattano, ancorchè sotto diversi profili, la medesima questione della mancanza di riscontri documentali circa l’accertamento del minimo ingrossamento del fegato) e debbono essere disattesi, in quanto:

la censura concernente la violazione dell’art. 2729 c.c. non prospetta effettivamente un errore di diritto (in termini di violazione di norme o di vizio di sussunzione), ma lo postula sull’assunto della carenza di un dato documentale a fondamento della ritenuta lenta evoluzione della patologia;

egualmente, la denuncia di violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost. non prospetta una carenza motivazionale, bensì, anche in questo caso, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nell’affermare che dagli atti di causa emergeva il dato che il quadro clinico era rimasto immutato per un arco temporale di circa nove anni;

tanto premesso, deve rilevarsi che:

il ricorrente non ha assolto all’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè non ha trascritto in misura adeguata la relazione della seconda c.t.u. (quella effettuata nel giudizio di appello), al fine di far constare che la stessa non conteneva alcun riferimento al minimo ingrossamento del fegato, e, comunque, non ha indicato i passaggi rilevanti dell’anzidetta relazione e – a monte – neppure la sede di reperimento della stessa nell’ambito degli atti processuali (cfr. Cass. n. 4201/2010);

le censure risultano ulteriormente inammissibili perchè quello effettivamente denunciato è un errore percettivo, che la Corte avrebbe compiuto nel ritenere esistente un elemento fattuale (l’affermazione del c.t.u. sul riscontro di un ingrossamento del fegato di appena 0,5 cm/un dito) che si assume del tutto mancante in atti, ossia un errore di fatto che risulterebbe dagli atti e documenti di causa e che avrebbe inficiato il successivo giudizio; errore che, quindi, avrebbe dovuto essere prospettato in sede revocatoria, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. (cfr. Cass. n. 19293/2018);

nè appare pertinente l’evocazione dell’art. 116 c.p.c., giacchè la sua violazione non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11892/2016, Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 1229/2019): infatti, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Considerato, quanto al ricorso incidentale, che:

il primo motivo denuncia la nullità della sentenza a causa della “nullità, non sanata, per vizi sostanziali dell’atto di citazione” e censura la Corte territoriale per aver disatteso l’eccezione di nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio sull’assunto che “l’allegazione di aver contratto l’epatite C durante il ricovero e l’intervento chirurgico presso la struttura sanitaria convenuta è sufficiente ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 163 c.p.c., n. 4, sotto il profilo della compiuta indicazione della causa petendi”; trascritto l’atto di citazione, la ricorrente contesta l’affermazione della Corte, sostenendo che l’attore avrebbe dovuto indicare i “comportamenti che si assumono contrari ai doveri imposti dalla legge”, individuando la prestazione asseritamente mal adempiuta e ipotizzando un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio subito;

il motivo è infondato: pur risultando corretta la premessa della ricorrente, secondo cui l’introduzione di un giudizio relativo ad un diritto eterodeterminato richiede l’indicazione dei fatti storici sui quali la domanda è fondata, deve ritenersi che l’allegazione che l’infezione era stata contratta nel corso del ricovero e dell’intervento di ernioplastica e la correlata deduzione dell’inesatto adempimento della struttura sanitaria siano valse a individuare chiaramente le ragioni della pretesa risarcitoria, delimitando il perimetro della controversia e consentendo alla controparte di prendere posizione rispetto ad essa e di svolgere le proprie difese;

va condiviso, al riguardo, il principio espresso da Cass. n. 11751/2013, secondo cui “la nullità della citazione comminata dall’art. 164 c.p.c., comma 4, si produce solo quando “l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dall’art. 163 c.p.c., n. 4 sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l’identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall’assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (conforme Cass. n. 27670/2008);

per di più, deve tenersi conto che, in ambito di responsabilità sanitaria, l’onere di allegazione deve essere commisurato alla concreta possibilità dell’attore di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda da cui è originato il danno e – a monte – le stesse modalità con cui è stata svolta la prestazione (si pensi, ad esempio, all’intervento chirurgico in anestesia, che sfugge del tutto alla sfera di diretta conoscibilità del paziente), con la conseguenza che può ritenersi sufficiente ad individuare le ragioni della domanda l’allegazione di una patologia che si assuma causalmente correlata alla prestazione sanitaria, senza “necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore” (Cass. n. 9471/2004); fermo restando che, nel corso del giudizio così (validamente) introdotto, l’attore dovrà fornire la prova della sussistenza della patologia e del rapporto causale fra la stessa e la prestazione sanitaria, mentre spetterà al convenuto dimostrare l’esattezza dell’adempimento o, comunque, la non imputabilità dell’inadempimento;

col secondo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e delle norme e dei principi in tema di nesso causale, con specifico riferimento alla materia delle infezioni da virus, compreso il principio di diritto vivente circa la possibilità di ricorrere a presunzioni”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “la qui utilizzata prova presuntiva è sufficiente a dimostrare, indipendentemente dall’individuazione dello specifico comportamento che avrebbe provocato il contagio, il nesso causale tra quest’ultimo e il ricovero e il successivo intervento di ernioplastica e, per conseguenza, l’inadempimento della struttura sanitaria all’obbligazione contrattuale di tutelare la salute del paziente”;

assume la ricorrente che i principi generali in materia di causalità “pongono sempre e in ogni caso all’inizio della catena causale una condotta omissiva o commissiva che deve essere necessariamente, e in primo luogo, con accertamento assolutamente preliminare, individuata” e aggiunge che, solo ove risulti provata l’idoneità della condotta a provocare il contagio (causalità generale), la responsabilità può essere accertata anche mediante ricorso alle presunzioni; conclude che, avendo ritenuto inutile l’individuazione dello specifico comportamento che avrebbe provocato il contagio, la Corte ha finito “per addossare alla Casa di cura una responsabilità tipicamente oggettiva”;

il motivo è infondato;

va rilevato, in termini generali, che, quando si assuma che l’inesattezza dell’adempimento del medico o della struttura sanitaria abbia provocato un pregiudizio al paziente, l’accertamento del rapporto causale deve essere compiuto rispetto alla complessiva prestazione sanitaria e il nesso può ben essere affermato anche se non sia possibile individuare quale specifico segmento della prestazione abbia determinato il danno, purchè risulti provato (secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza) che causa del danno sia stata proprio la prestazione sanitaria;

tanto premesso, deve considerarsi che la sentenza impugnata è pervenuta ad affermare la responsabilità della Casa di cura escludendo che il contagio possa essersi verificato prima del ricovero, evidenziando che “gli interventi chirurgici sono riconosciuti nella letteratura scientifica tra le cause più probabili di infezione da HCV” e che i tempi di rilevamento degli anticorpi anti-HCV erano compatibili con l’ipotesi che causa del contagio fosse stato l’intervento di ernioplastica e altresì – negando concreta rilevanza probabilistica ad ipotesi alternative, in tal modo individuando un concreto nesso di causa fra la prestazione chirurgica e l’infezione, che risulta sufficiente a comportare l’accoglimento della pretesa risarcitoria, a prescindere dalla individuazione dello specifico elemento che, nell’ambito della prestazione comunque “inesatta”, ha svolto il ruolo causale;

entrambi i ricorsi debbono, pertanto, essere rigettati;

la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra l’ O. e la Generali Italia; sussistono giusti motivi per compensare le spese anche fra l’ O. e la controricorrente Villa delle Querce, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005 (applicabile ratione temporis, trattandosi di causa avviata nell’anno 2004);

sussistono, in relazione ad entrambi i ricorsi, le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese di lite fra tutte le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA