Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7387 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7387
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato DI MODICA SERGIO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.S., C.C., C.L., gia’
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MONTE SANTO, presso lo
studio dell’avvocato AURICCHIO FEDERICA, rappresentati e difesi dagli
avvocati SACCO MARIA ANTONIETTA, FANARA CRISTINA, CANNIZZARO GIUSI,
giusta delega a margine del controricorso e da ultimo domiciliati
d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 131/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 23/06/2006 R.G.N. 398/05;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
04/02/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega di MODICA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28/9/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta da G.S., C.C. e C.L. nei confronti della s.p.a.
Poste Italiane diretta alla declaratoria della nullita’ dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti (con decorrenza 12/2/1998 e 1/6/1999 per G.S., 1/6/1999 per C.C. e 2/3/2001 per C.L.) nonche’ al ripristino del rapporto e al pagamento delle relative retribuzioni.
In particolare il giudice riteneva che i rapporti andavano ritenuti risolti per mutuo consenso per il tempo trascorso prima della proposizione della domanda giudiziale.
I lavoratori proponevano appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
La societa’ si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata il 23/6/2006, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato dal 1/6/1999 per G.S. e C.C. e dal 2/3/2001 per C.L., disponendo la riammissione in servizio dei detti dipendenti e condannando la societa’ al pagamento in loro favore delle retribuzioni, con rivalutazione e interessi, non corrisposte dalla data di notificazione del ricorso all’adempimento effettivo (dedotti per G.S. gli importi percepiti per l’attivita’ di lavoro risultante dalla dichiarazione in data 5/1/2006).
Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con undici motivi.
I lavoratori hanno resistito con controricorso.
Infine sono state depositate copie di verbali di conciliazione in sede sindacale conclusi tra la societa’ e il G.S., la C. C. e il C.L., rispettivamente in data (OMISSIS).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).
Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010