Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7387 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.22/03/2017), n. 7387
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2373/2015 proposto da:
INTEK GROUP S.P.A., incorporante Intek S.p.A., C.F. (OMISSIS), P.IVA
(OMISSIS), in persona del Procuratore Speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BONCONIPAGNI 16, presso lo studio
dell’avvocato PASQUALE LANDOLFI, che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C., C.F. (OMISSIS), in persona del Curatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso
lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2404/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
emessa il 09/05/2014 e depositata il 29/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che occorre integrare la proposta in conformità al protocollo di intesa sottoscritto il data 15 dicembre 2016 tra la Corte di cassazione, l’Avvocatura generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense.
PQM
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017