Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7387 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 17/03/2020), n.7387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4273-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROMOFIN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARMINE PULLANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2013 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1.1a controversia ha ad oggetto l’impugnativa di un avviso di liquidazione di imposte di registro e ipocatastali, e della conseguente cartella di pagamento, notificati dall’Agenzia delle Entrate alla srl Promofin, in revoca delle agevolazioni previste dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5 e dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27, fruite dalla società in relazione al contratto registrato il 31 dicembre 2008, di acquisto di un fabbricato incluso in un programma di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale, adottato dal Comune di Sappada ai sensi dell’art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, e ritenuto dall’Agenzia non assimilabile ad un piano di recupero di cui alle menzionate leggi 168/82 e 457/78;

2. la commissione tributaria regionale Friuli Venezia Giulia, con sentenza in data 19 novembre 2013, n. 86, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l’avviso e, per conseguenza, la cartella, illegittimi sul presupposto che il piano di cui alla L. n. 179 del 1992, art. 16, fosse assimilabile ai piani di cui alla L. n. 162 del 1982, art. 5;

3. la sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate siccome in contrasto con la L. n. 168 del 1982, art. 5, e con la L. n. 457 del 1978, art. 27. L’Agenzia sostiene che la commissione abbia errato nel ritenere assimilabili programmi di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale e piani di recupero;

4. la contribuente ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato. La L. n. 168 del 1982, art. 5, stabilisce agevolazioni fiscali per gli atti di trasferimento d’immobili compresi nei piani di recupero d’iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati, di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 27 e ss.. La L. n. 457 del 1978, art. 27, prevede che “I. I comuni individuano nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature. 2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui alla L. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 59.

3. Nell’ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28”. L’art. 28, stabilisce che “i piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al comma 3 del precedente art. 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano… Per quanto non stabilito dal presente titolo, si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale. I piani di recupero sono attuati: a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all’esecuzione delle opere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonchè dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi; b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi: 1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonchè limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi dire; 2) per l’adeguamento delle urbanizzazioni; 3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell’ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente inc/uso”. La legge n. 179 del 1992, art. 16, stabilisce (per quanto interessa) che “1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. 2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale. 3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4.

4. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione all’albo pretorio coincidente con l’avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato…”. Dal confronto tra la normativa di cui alla 1.457/78 e la normativa di cui alla 1.179/1992, emerge che i piani di recupero previsti dalla prima e i programmi integrati di riqualificazione previsti dalla seconda sono differenti. I primi contengono la disciplina diretta, in modo specifico, al recupero di immobili, complessi edilizi, isolati e aree, posti in zone degradate, per i quali siano necessari “interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione” se del caso implicanti ristrutturazioni urbanistiche. I secondi hanno un contenuto variegato e molto (più) ampio, dettando la disciplina di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, con una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana, e possono riguardare sia zone edificate sia zone d. destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale. Aggiungasi che anche la procedura di approvazione e le modalità di attuazione dei piani e dei programmi sono differenti. I piani di recupero, di regola di iniziativa privata (art. 30 L. n. 457), possono essere proposti dai “proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati”, sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale e sono attuati, di regola, da privati. I programmi integrati di riqualificazione sono d’iniziativa di soggetti pubblici e privati, singoli o riuniti in consorzio o associati fra di loro, sono approvati dal comune, salvo contrastino con le previsioni della strumentazione urbanistica, e sono attuati con il possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. Stanti le differenze sottolineate e stante che le disposizioni agevolative, in quanto derogatorie rispetto al regime impositivo ordinario, sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 disp. prelim. al c.c., le agevolazioni previste dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, per trasferimenti di immobili inclusi in piani di recupero di cui alla L. n. 457 del 1978, non possono essere applicate al trasferimento di immobili inseriti in programmi integrati di riqualificazione di cui alla L. n. 179 del 1992;

2. in ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente;

3. le spese del merito sono compensate in considerazione dello sviluppo della vicenda processuale;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna la società contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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