Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7387 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33227-2019 proposto da:

N.J., Elettivamente domiciliato in Torino, via Guicciardini,

n. 3, presso l’avv. LORENZO TRUCCO;

– ricorrenti –

contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE SUPREMA CASSAZIONE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 957/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente N.J. proviene dalla (OMISSIS), e precisamente dalla regione dell'(OMISSIS), da cui ha raccontato di essere fuggito per evitare le violenze e le azioni terroristiche del gruppo armato (OMISSIS), passando attraverso la Libia, dove è rimasto per alcuni mesi e da cui è poi fuggito per la situazione di analoga violenza che si era instaurata in quel paese.

In Italia ha chiesto sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la protezione sussidiaria che quella umanitaria.

La Commissione territoriale, non credendo al suo racconto ha rigettato le sue richieste, decisione confermata sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello.

Quest’ultima, a parte il giudizio di inverosimiglianza del racconto ha ritenuto non sussistere in (OMISSIS) una situazione di conflitto generalizzato e comunque ha ritenuto non provata alcuna forma di integrazione del ricorrente in Italia, ai fini della protezione umanitaria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

p..- N.J. ricorre con un motivo, con cui denuncia erronea interpretazione della L. 286 del 1998, artt. 5 e 19.

La censura riguarda il solo rigetto della richiesta di protezione umanitaria.

Secondo il ricorrente la decisione della corte di merito sarebbe in violazione sia dei criteri legali che giurisprudenziali di valutazione dell’istituto del permesso di soggiorno.

Il ricorrente ripercorre la ratio dell’istituto ed in particolare mostra attenzione per il rilievo che nella interpretazione della legge ordinaria, ma soprattutto nella formulazione del giudizio di vulnerabilità, ha l’articolo della CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata. Nel concetto di vita privata di cui all’art. 8 rientra la tutela della situazione personale acquisita dallo straniero e che costui ha diritto di non perdere a causa del rimpatrio.

Il motivo è inammissibile.

Invero il ricorso si limita ad una descrizione astratta degli istituti pertinenti al caso, di cui fa ampio riferimento, ma non censura nello specifico, ossia in relazione al suo caso, la ratio della decisione impugnata.

I motivi di ricorso devono contenere ragioni specifiche di censura della ratio e non limitarsi al richiamo astratto del contenuto della norma.

La corte aveva basato il rigetto della protezione umanitaria su una duplice considerazione: da un lato la situazione della (OMISSIS) che, secondo i giudici di merito, non è tale da impedire il godimento dei diritti umani fondamentali; per altro verso la mancata dimostrazione da parte del ricorrente di una sufficiente integrazione in Italia (p. 6).

Questa ratio andava contestata con motivi specifici che, da un lato, smentissero il giudizio sulla situazione della (OMISSIS), e dall’altro, il giudizio sulla scarsa integrazione in Italia, anzichè limitarsi alla descrizione delle regole, in astratto riferibili all’una ed all’altra situazione. Peraltro si (Ndr: testo originale non comprensibile).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

 

 

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