Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7386 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7386
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31941-2006 proposto da:
GKN SINTER METALS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MORIN COSTANTINO 45,
presso lo studio dell’avvocato GIACCHETTI ALESSANDRO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAMBELLI ANGELO, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.F.;
– intimato –
e sul ricorso 1901-2007 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso
e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
GKN SINTER METALS S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 546/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 25/07/2006 R.G.N. 570/05;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI, che ha concluso, visto l’art. 375 c.p.c., chiedendo
che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, riuniti i
ricorsi, accolga per quanto di ragione il ricorso principale n.
31941/2006 RG e dichiari assorbito il ricorso incidentale n.
1901/2007, con le conseguenze di legge.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con sentenza del 25 luglio 2006 la Corte d’appello di Milano confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di accoglimento della domanda proposta da M.F. contro la datrice di lavoro s.p.a. GKN Sinter Metals onde ottenere la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento intimatogli il 19 giugno 2003 per motivi disciplinari; che ad avviso della Corte d’appello l’assenza dal posto di lavoro, contestata al M., non poteva ritenersi ingiustificata, considerato che, sia pure attraverso un collega di diverso comparto, egli aveva fornito giustificazione al suo superiore;
che le ingiurie dirette per telefono a quest’ultimo non erano così gravi da giustificare la sanzione espulsiva, tanto più che l’autore se ne era pubblicamente scusato;
che parimenti non grave era la mancata partecipazione ad un corso di istruzione professionale;
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione la s.p.a. GKN Sinter Metals in via principale ed il M. in via incidentale;
che il Pubblico ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;
che col primo motivo la ricorrente principale lamenta motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al complesso dei comportamenti illeciti addebitati al lavoratore, tutti verificati dalla Corte d’appello, eppure ritenuti insufficienti a giustificare il licenziamento;
che col secondo motivo essa lamenta ancora l’omessa valutazione complessiva dei fatti, con riferimento all’art. 2119 cod. civ., ed in particolare alla lesione dell’elemento fiduciario che sempre deve intercorrere fra datore e prestatore di lavoro;
che col terzo motivo essa deduce l’omessa valutazione della gravità dell’insubordinazione, consistita nelle ingiurie al datore di lavoro e prevista dal contratto collettivo come causa di licenziamento senza preavviso;
che col quarto motivo la ricorrente principale prospetta sostanzialmente la stessa censura, con riferimento alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3;
che i detti motivi, da esaminare insieme perchè connessi, sono manifestamente fondati;
che infatti quando il licenziamento venga giustificato dal datore sulla base di diversi comportamenti indisciplinati del lavoratore, questi debbono essere valutati dal giudice nel complesso, e non singolarmente, come nel caso di specie ha fatto la Corte d’appello, la quale ha plausibilmente ritenuto ciascun episodio degno di sanzione disciplinare conservativa, ma non ha verificato se tutti insieme essi non rivelassero un atteggiamento di grave disprezzo, da parte del lavoratore, della disciplina necessaria alla vita dell’impresa;
che, cassata la sentenza impugnata, a questa verifica procederà il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione;
che l’unico motivo del ricorso incidentale, concernente la compensazione delle spese del giudizio d’appello, rimane assorbito.
PQM
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale, dichiara assorbito quello incidentale e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010