Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7386 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.22/03/2017), n. 7386
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26374/2014 proposto da:
I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVIDALE
DEL FRIULI 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TATARELLI,
rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA FERRO e GIUSEPPINA
MASTRODOMENICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI
37, presso lo studio dell’avvocato MATTEO DEL VESCOVO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
PROCURA DELIA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, emesso il
19/03/2014 e depositato il 07/04/9014; Proc. n. 1189/13 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerate che occorre integrare la proposta in conformità al protocollo di intesa sottoscritto il data 15 dicembre 2016 tra la Corte di cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense.
PQM
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017