Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7386 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26374/2014 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVIDALE

DEL FRIULI 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TATARELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA FERRO e GIUSEPPINA

MASTRODOMENICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI

37, presso lo studio dell’avvocato MATTEO DEL VESCOVO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURA DELIA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, emesso il

19/03/2014 e depositato il 07/04/9014; Proc. n. 1189/13 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerate che occorre integrare la proposta in conformità al protocollo di intesa sottoscritto il data 15 dicembre 2016 tra la Corte di cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense.

PQM

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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