Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7386 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 17/03/2020), n.7386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3228-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FOX SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1.con l’impugnata sentenza n. 55, depositata il 14 giugno 2014, la commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dalla srl unipersonale Fox avverso la decisione con cui era stato respinto il ricorso dalla stessa presentato contro il diniego di rimborso delle imposte ipotecaria e catastale versate in misura proporzionale anzichè fissa, in relazione all’acquisto di un immobile d’interesse storico artistico;

2.1a commissione, diversamente dall’Ufficio – che aveva sostenuto che il rinvio contenuto nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 2, e nell’art. 1 della allegata Tariffa, “Disposizioni concernenti le imposte ipotecaria catastale”, all’originario art. 1, 4 periodo, Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131, “Disposizioni concernenti l’imposta di registro”, escludesse dal beneficio dell’imposta fissa gli immobili d’interesse storico artistico e che l’esclusione non fosse venuta meno per effetto della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 7, comma 7, che aveva fatto “slittare” la previsione relativa agli immobili d’interesse storico artistico dal 3 al 4 periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit.- statuiva, sulla scorta dell’interpretazione letterale delle disposizioni in esponente, che l’imposta ipotecaria e catastale era dovuta in misura fissa con conseguente diritto della società contribuente al rimborso;

3.contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo;

4.1a contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.11Agenzia delle Entrate censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, della tariffa allegata al medesimo D.Lgs., 1, comma 1, tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la commissione ha errato nel ritenere che il rinvio operato dall’art. 10 D.Lgs. n. 347/90 ai periodi quattro e cinque dell’art. 1, comma 1, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, sia riferito ai periodi collocati nella medesima posizione nonostante l’inserimento di un nuovo secondo periodo, laddove, viceversa, la corretta interpretazione delle disposizioni suddette avrebbe imposto di ritenere che il rinvio fosse rivolto al contenuto precettivo delle disposizioni richiamate (indipendentemente dalla posizione) e che, pertanto, le imposte ipotecaria e catastale, relative ad immobili di pregio storico-architettonico andassero applicate in misura proporzionale;

2. il motivo è fondato. Questa Corte, con decisioni n. 2277/2014 e n. 3573/2009, che il Collegio condivide, ha già avuto occasione di affrontare la questione veicolata con il motivo in esame ed ha statuito che i “trasferimenti di immobili di interesse storico artistico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina. Nè la diversa collocazione della previsione agevolativa dell’imposta di registro a favore degli immobili “vincolati”, slittata dal terzo al quarto periodo dell’art. 1, comma 1, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, giusta la L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 7, può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria catastale a vantaggio dei menzionati immobili di interesse storico artistico”;

3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto dell’originario ricorso della società contribuente;

4. dato che il richiamato orientamento giurisprudenziale si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano gli estremi per la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso della società contribuente avverso l’impugnato diniego di rimborso;

compensa le spese dell’intero giudizio;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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