Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7386 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 16/03/2021), n.7386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23384/2017 R.G. proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato LAURA TANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA MIGLIAZZA;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che per legge li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e sul ricorso successivo proposto da:

G.E.D., + ALTRI OMESSI, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 47, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE BONETTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5200/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 20/10/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.M. ricorre, con atto articolato su quattro motivi e notificato il 03/10/2017, per la cassazione della sentenza n. 5200 del 05/09/2016, con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto, ma per carenza di valida prova sulla frequenza delle scuole di specializzazione post lauream in medicina, l’appello presentato da lui e da altri medici avverso il rigetto della loro domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri (dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali) al pagamento di un’adeguata remunerazione per il tempo per il quale essi avevano frequentato le dette scuole, in difetto di adempimento, da parte dello Stato italiano, agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;

notificano solo il 20/10/2017 ricorso successivo, articolato su tre motivi, per la cassazione della stessa sentenza G.E.D. ed altri venti medici, come in intestazione;

a ciascuno dei ricorsi resistono, con separati controricorsi, le intimate amministrazioni;

infine, per l’adunanza camerale del 20/10/2020, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (come inserito dal comma 1, lett. f), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), il ricorrente M. deposita memoria ai sensi del penultimo periodo di tale norma.

Diritto

CONSIDERATO

che:

riuniti i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va esaminato dapprima il ricorso di M.M., che lamenta:

– col primo motivo, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”: è motivato scarsamente o contraddittorio il rigetto per carenza di prova sulla frequenza, pur essendo stata affermata la sufficienza dell’allegazione della perdita del beneficio economico anche ai fini del riconoscimento del pregiudizio alle chance; e sarebbe contraddittoria la conclusione del riferimento di un onere di contestazione ai fatti e non ai documenti, sempre liberamente apprezzabili dal giudice;

– col secondo motivo, “violazione ed errata applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.”: erano incontestate le allegazioni in punto di fatto, come si evince dagli atti di causa;

– col terzo motivo, “errata valutazione dei mezzi di prova”: si invoca l’efficacia della mancata contestazione delle dichiarazioni sostitutive, alla stregua della complessiva giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. Sez. U. 12065/2014;

– col quarto motivo, “contrasto di giudicati”: e ciò in quanto con sentenza n. 1765/16 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, almeno la Presidenza del Consiglio dei Ministri è già stata condannata a pagare, tra gli altri, anche al M. Euro 26.855,76 (oltre interessi al tasso legale dal 05/08/2001), sicchè la qui gravata sentenza si porrebbe in insanabile contrasto con quella;

tale primo ricorso è inammissibile, per carenza di idonea specificazione dei fatti di causa e, soprattutto, della causa petendi specifica (tra cui i decisivi dati ed elementi della data di inizio e termine della frequenza) e delle posizioni rispettive delle parti, indispensabili per l’inquadramento del thema decidendum;

ad ogni buon conto, ciascuna delle censure è inammissibile anche per altri indipendenti ordini di ragioni, a cominciare dall’ultima, logicamente preliminare: riguardo alla quale è dirimente il rilievo della violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in difetto di analitica indicazione delle causae petendi rispettive con specifico riferimento alle determinanti circostanze delle date di inizio e di termine delle frequenze poste a base dell’una e dell’altra domanda (e sempre che una tale reiterazione, anzichè un contrasto, non celi una indebita duplicazione della domanda stessa); questa Corte non è, così, messa in grado di conoscere, in base al solo ricorso, quali fossero stati i fatti costitutivi della domanda introdotta nel giudizio cui si riferisce la sentenza qui impugnata e quali fossero quelli costitutivi della domanda proposta nell’altro giudizio su cui si è formata la cosa giudicata: precludendo poi tale inammissibilità originaria del ricorso la disamina delle difese della controparte e rendendo irrilevante qualunque eventuale ammissione ivi contenuta sull’identità del giudizio (sia pure temperata dall’invocazione dell’abuso del processo, peraltro in luogo dell’agevole tempestiva eccezione della litispendenza in sede di secondo giudizio);

degli altri motivi del detto primo ricorso va poi rilevata altresì l’inammissibilità:

– del primo, perchè invoca un vizio cassatorio ormai espunto dall’ordinamento in virtù della novella del 2012;

– del secondo, per radicale carenza, nel ricorso, di trascrizione ed indicazione di localizzazione dei documenti ed atti del processo da cui desumere la predicata specifica non contestazione;

– del terzo, per inesistenza del vizio cassatorio prefigurato o comunque per carenza, in ricorso, di analoga trascrizione ed indicazione di localizzazione della dichiarazione sostitutiva e per quanto già rilevato pure in tema di mancata riproduzione degli atti da cui desumere la mancata contestazione di fatti resi oggetto della dichiarazione: all’esito della quale ultima circostanza deve restare ferma la conclusione dell’inidoneità probatoria, se non altro nella materia in esame, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (v. Cass. ord. 08/11/2018, n. 28514, con richiami a: Cass. Sez. U. 14/10/1998, n. 10153; Cass. ord. 15/01/2015, n. 547; Cass. ord. 09/03/2018, n. 5708), anche per l’inutilizzabilità a fini probatori di dichiarazioni provenienti dalla parte che se ne vorrebbe giovare;

deve ora esaminarsi il ricorso successivo, notificato da G.E.D. ed altri venti medici: ma esso, non constando la notifica del primo ricorso anche a costoro e non potendo quindi giovarsi dell’art. 334 c.p.c., è inammissibile perchè tardivo, siccome notificato il 20/10/2017 e cioè oltre l’anno, quand’anche maggiorato del periodo feriale vigente (ridotto, com’è ben noto, a soli trentuno giorni già dal 2015);

sul punto, questa Corte ha già statuito che, “ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – anche per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, – la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014, che, sostituendo della L. n. 742 del 1969, l’art. 1 ha ridotto il periodo di sospensione da quarantasei giorni a trentuno giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015” (Cass. ord. 19/09/2017, n. 21674, che ha escluso pure, nell’ipotesi in cui venga accertata, per effetto di detta norma, la tardiva proposizione del ricorso per cassazione, la rimessione in termini, non potendo l’applicazione di una novella integrare un errore scusabile da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori);

d’altra parte, i motivi proposti sarebbero stati a loro volta inammissibili, se non altro per radicale carenza, in ricorso e in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 della trascrizione e della localizzazione nel fascicolo di tutti gli atti da cui desumere la non contestazione degli oggetti delle dichiarazioni sostitutive, ma pure di queste stesse e delle istanze istruttorie lamentate come pretermesse, oltretutto potendosi soggiungere, sul merito del rigetto della domanda per reputata inidoneità della sola dichiarazione sostitutiva a fini probatori, quanto osservato in ordine al corrispondente motivo del ricorso M.;

i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati, da un lato il M. e dall’altro la G. e gli altri con lei ricorrenti in relazione al valore delle domande rispettivamente proposte (ed i secondi con applicazione dell’art. 97 cpv. c.p.c.), al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dalle controparti nelle rispettive difese;

infine, poichè i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono dichiarati inammissibili, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi.

Condanna il ricorrente M.M. al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge;

condanna G.E.D. e gli altri venti con lei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, liquidate in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e successivi, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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